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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_534/2021  
 
 
Sentenza del 24 agosto 2022  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Jametti, Pont Veuthey, Giudice supplente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. dott. Tuto Rossi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 4 agosto 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (incarto n. 52.2021.69). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 6 agosto 2019, alle ore 21.00 circa, A.________ ha circolato in via Cantonale, all'interno della località di X.________, alla guida di un'autovettura Audi TT a una velocità punibile di 102 km/h (dedotto il margine di tolleranza) laddove vige un limite di 50 km/h. 
 
B.  
In relazione a questi fatti, l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione ha aperto nei confronti della conducente un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Sospettando un'inidoneità caratteriale dell'interessata a condurre con sicurezza veicoli a motore, l'autorità cantonale le ha revocato il 4 novembre 2019, a titolo preventivo e cautelativo con effetto immediato, la licenza di condurre. Le ha contestualmente ordinato di sottoporsi a una perizia specialistica presso lo psicologo del traffico. 
 
C.  
Preso atto delle conclusioni della perizia specialistica, che ha ritenuto la conducente non idonea alla guida di veicoli a motore, con decisione del 2 luglio 2020 l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato. La decisione è stata resa segnatamente in applicazione dell'art. 16d cpv. 1 lett. c e cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale, del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01). L'autorità cantonale ha contestualmente stabilito che nessun riesame sarebbe stato eseguito prima del termine di 24 mesi a decorrere dal 4 novembre 2019, subordinando inoltre la riammissione alla guida alla presentazione di un preavviso favorevole di un centro di competenza in materia di sicurezza stradale e al superamento di un esame psico-tecnico da parte dello psicologo del traffico. Questa decisione è stata confermata il 13 gennaio 2021 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, adito su ricorso della conducente. 
 
D.  
Con sentenza del 4 agosto 2021, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso di A.________ contro la risoluzione governativa. Ha confermato sia la revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato per inidoneità alla guida sia le condizioni poste per la riammissione alla guida. 
 
 
E.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico del 14 settembre 2021 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di riformarla nel senso di riammetterla immediatamente alla guida senza condizioni. In via subordinata, chiede che gli atti siano rinviati alla Corte cantonale per la pronuncia di una revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento. In via ulteriormente subordinata, postula il rinvio degli atti alla Corte cantonale, affinché sia eseguita una nuova perizia. La ricorrente chiede inoltre che le sia in ogni caso immediatamente riconsegnata la licenza di condurre. Fa valere l'accertamento arbitrario dei fatti, l'eccesso del potere di apprezzamento e la violazione del diritto. 
 
F.  
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
Con decreto del 2 novembre 2021 della Giudice dell'istruzione è stata respinta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo e di adozione di misure cautelari contenuta nel gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF è di principio aperta contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale riguardo ai provvedimenti amministrativi di revoca della licenza di condurre. La legittimazione della ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF). Interposto tempestivamente contro una decisione di ultima istanza cantonale, non suscettibile d'impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF (quest'ultimo in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. La ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Il Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, la ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. La ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Nella misura in cui la ricorrente critica in modo generale la decisione di revoca della licenza di condurre senza confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando con una motivazione puntuale per quali ragioni violerebbero il divieto dell'arbitrio o determinate disposizioni legali, il gravame non adempie gli esposti requisiti di motivazione e non può quindi essere vagliato nel merito. In particolare, l'esposto dell'iter procedurale dinanzi alle precedenti istanze non è per sua natura idoneo a correggere o a precisare gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, dei quali non è sostanziata l'arbitrarietà (cfr. sentenza 1C_118/2021 dell'11 marzo 2022 consid. 2.2 e rinvio). Ai punti 2.1 e 2.2 del ricorso (da pag. 6 a pag. 9) e al punto 2.4 (da pag. 14 a pag. 27, ad eccezione di un passaggio a pag. 17 seg.), il ricorso riprende testualmente il contenuto dell'allegato ricorsuale presentato dinanzi alla Corte cantonale. In tali condizioni, la ricorrente non si confronta con i considerandi della sentenza impugnata, sicché il gravame non adempie le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF ed è pertanto inammissibile (DTF 134 II 244 consid. 2.3).  
 
3.  
 
3.1. La ricorrente sostiene che la Corte cantonale non avrebbe effettuato alcun accertamento riguardo alla sua capacità di non commettere eccessi di velocità. Chiede al Tribunale federale di eseguire un'istruttoria per accertare i fatti, assumendo quali prove la sua deposizione e quella delle psicologhe che hanno eseguito la perizia. Chiede inoltre che sia eventualmente ordinata una nuova perizia indipendente.  
 
3.2. Misure probatorie (art. 55 LTF) sono ordinate solo in via eccezionale nella procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale, il quale fonda il suo ragionamento giuridico e statuisce sulla base dei fatti accertati dall'autorità inferiore (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 136 II 101 consid. 2; sentenza 6B_683/2021 del 30 marzo 2022 consid. 2). Alla luce di questa premessa e considerato che la ricorrente si limita a ribadire essenzialmente le prove di cui ha chiesto invano l'assunzione dinanzi alla precedente istanza, non si giustifica di dare seguito alla richiesta. Le sarebbe spettato esporre puntualmente le ragioni per cui la Corte cantonale avrebbe disatteso il suo diritto di essere sentita e il divieto dell'arbitrio rinunciando ad assumere le prove richieste sulla base dell'apprezzamento anticipato della loro irrilevanza (cfr. DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3). La ricorrente contesta in sostanza il carattere concludente della perizia di psicologia del traffico e l'apprezzamento della stessa da parte della precedente istanza. Queste censure ricorsuali concernono la valutazione peritale e riguardano quindi il giudizio di merito. Esse verranno esaminate nei considerandi seguenti nella misura in cui adempiono le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.  
 
4.  
 
4.1. La ricorrente non contesta che l'eccesso di velocità di 52 km/h rispetto al limite di 50 km/h costituisce di per sé un'infrazione grave. Ribadisce che si tratta di un caso isolato e contesta la sua inidoneità alla guida e la conseguente revoca della licenza di condurre. Critica sostanzialmente l'attendibilità della perizia specialistica di psicologia del traffico cui è stata sottoposta. Rimprovera alla Corte cantonale di non avere verificato se tale perizia non fosse il frutto di un "copia e incolla" e di non avere spiegato le ragioni per cui non ha dato peso all'assenza di precedenti infrazioni nei sedici anni di possesso della licenza di condurre. Critica inoltre il fatto che la valutazione peritale abbia attribuito rilevanza alle incongruenze tra le dichiarazioni da lei rese dinanzi alla polizia e quelle rilasciate agli psicologi. La ricorrente sostiene che la perizia di psicologia del traffico sarebbe inutilizzabile e renderebbe nulla la decisione di revoca della licenza di condurre. Adduce in particolare che il referto peritale sarebbe stato allestito senza interrogarla e informarla dei suoi diritti nel rispetto delle garanzie previste dall'art. 6 CEDU e dalla procedura penale. Rimprovera inoltre agli psicologi che hanno eseguito l'esame una mancanza di indipendenza e di imparzialità, addebitando loro un conflitto d'interesse per il fatto che la riammissione alla guida è stata subordinata ad un'ulteriore valutazione peritale.  
 
4.2.  
 
4.2.1. I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre (art. 14 cpv. 1 LCStr). Non è in particolare idoneo alla guida chi, per il suo comportamento precedente, non dà garanzia, in quanto conducente di un veicolo a motore, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr).  
Le licenze di condurre devono essere revocate se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite (art. 16 cpv. 1 LCStr). Nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza, la licenza di condurre è revocata a una persona per un tempo indeterminato se l'idoneità alla guida non è (più) data, per esempio se a causa del suo precedente comportamento non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida di un veicolo a motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo (art. 16d cpv. 1 lett. c LCStr). Indizi in tal senso sono ravvisabili quando delle attitudini caratteriali dell'interessato, che sono rilevanti per l'idoneità alla guida, lascino pensare ch'egli rappresenti quale conducente un pericolo per la circolazione. Per la revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza fondata su motivi caratteriali è determinante la prognosi sfavorevole relativa al comportamento quale conducente di veicoli a motore (DTF 125 II 492 consid. 2a; sentenza 1C_264/2018 del 5 ottobre 2018 consid. 3.1). In caso di inidoneità di principio alla guida, la licenza di condurre è revocata per un tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr; DTF 141 II 220 consid. 3.1.1). Essa è nuovamente rilasciata a determinate condizioni se è scaduto un eventuale termine di sospensione legale o prescritto e la persona interessata può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (art. 17 cpv. 3 LCStr). 
 
4.2.2. La revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza mira ad impedire in futuro la temuta messa in pericolo della sicurezza della circolazione da parte di un conducente inidoneo alla guida. Al riguardo non è determinante che la persona interessata abbia violato una norma della circolazione stradale o abbia agito con colpa. Quale ingerenza grave nella sfera personale, la misura presuppone che siano scrupolosamente chiariti i punti rilevanti (DTF 141 II 220 consid. 3.1.1). L'ampiezza delle indagini da esperire dipende dalle circostanze del singolo caso e rientra nell'esercizio del potere di apprezzamento dell'autorità competente per la revoca (DTF 129 II 82 consid. 2.2; sentenza 1C_264/2018, citata, consid. 3.2).  
Se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida, la persona è sottoposta a un esame di verifica, segnatamente in caso di violazioni delle norme della circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada (art. 15 cpv. 1 lett. c LCStr). Secondo l'art. 90 cpv. 3 LCStr, è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità. Un'infrazione grave qualificata ai sensi di questa disposizione è segnatamente data se la velocità massima consentita è superata di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h (art. 90 cpv. 4 lett. b LCStr; DTF 143 IV 508 consid. 1). Come visto, in concreto la gravità dell'infrazione non è contestata dalla ricorrente. 
 
4.2.3. Se il tribunale fa capo a un perito siccome non dispone di conoscenze specialistiche proprie, esso valuta di principio liberamente la perizia. In questioni di natura tecnica il giudice non può tuttavia semplicemente sostituire il suo apprezzamento a quello del perito, ma può scostarsi dall'avviso dell'esperto soltanto in presenza di valide ragioni e deve motivare la sua decisione. L'apprezzamento delle prove e la risoluzione dei quesiti giuridici che si pongono compete al giudice. Questi deve esaminare se sulla base degli ulteriori mezzi di prova e delle allegazioni delle parti sussistano serie obiezioni contro il carattere concludente delle esposizioni peritali. Se le conclusioni di una perizia appaiono dubbie su aspetti essenziali, il giudice deve assumere prove complementari per tentare di dissipare i suoi dubbi. In caso contrario, il fatto di fondarsi su una perizia non concludente, rispettivamente di rinunciare a compiere accertamenti probatori complementari, può costituire un apprezzamento arbitrario delle prove e violare quindi l'art. 9 Cost. (DTF 142 IV 49 consid. 2.1.3; 141 IV 369 consid. 6.1; sentenza 1C_264/2018, citata, consid. 3.3).  
 
4.3. Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha ampiamente esposto i motivi per cui ha ritenuto concludente la perizia specialistica. Si è confrontata con il suo contenuto e le sue risultanze, rilevando che il referto peritale era ben articolato, comprensibile e privo di contraddizioni. La precedente istanza ha in particolare rettamente considerato che la conclusione secondo cui la ricorrente presentava risorse cognitive insufficienti per una guida in sicurezza era fondata su riscontri oggettivi basati sui risultati dei diversi test ai quali è stata sottoposta, da cui sono segnatamente emerse carenze sotto il profilo attentivo. Al riguardo, la ricorrente si limita a criticare genericamente il referto peritale, ma non si confronta puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata e non sostanzia quindi un apprezzamento arbitrario della prova da parte dei giudici cantonali. Adduce che la perizia sarebbe il frutto di un "copia-incolla" di precedenti rapporti relativi ad altre persone. Premesso che, al riguardo, la ricorrente fa unicamente riferimento al fatto che nel rapporto è indicato il termine di "signor" invece di "signora", ciò che non costituisce un errore rilevante, risulta chiaramente dalla lettura della perizia ch'essa espone e valuta in modo specifico la situazione personale dell'interessata.  
La perizia contiene indicazioni concrete sui motivi per cui l'interessata non è stata ritenuta idonea alla guida. Precisa inoltre quali sono le incongruenze riscontrate tra le dichiarazioni rilasciate dinanzi alla polizia e quelle fornite in sede peritale. Al proposito, la ricorrente si limita a sminuire in modo generico la rilevanza di tali incongruenze, ma non sostanzia circostanze rilevanti tali da sollevare dubbi sulla valutazione degli psicologi. Ella ritiene inoltre irrilevanti le difficoltà di compilazione del formulario, la situazione di ansia a seguito dell'arrivo tardivo all'appuntamento e la confusione nel seguire l'indicazione relativa all'ubicazione dei servizi igienici. È tuttavia in modo sostenibile che i periti hanno considerato come tali osservazioni cliniche confermavano il deficit attentivo già rilevato sulla base dei test. Quanto all'assenza di precedenti infrazioni nell'ambito della circolazione stradale, la ricorrente disattende che la revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza mira ad evitare che la sicurezza della circolazione sia messa in pericolo da una conducente che non è idonea alla guida. Il fatto che in passato l'interessata non sia incorsa in infrazioni delle norme della circolazione stradale non è quindi decisivo sotto il profilo della revoca di sicurezza (DTF 141 II 220 consid. 3.1.1). Per il resto, la ricorrente non rende ravvisabili contraddizioni contenute nella perizia o altre circostanze rilevanti tali da metterne seriamente in discussione l'attendibilità e il carattere concludente. Non può pertanto essere ragionevolmente rimproverato alla Corte cantonale di essersi fondata sul referto peritale litigioso. D'altra parte, i giudici cantonali hanno motivato in modo sufficiente il loro giudizio, la cui portata è stata compresa dalla ricorrente che lo ha contestato in questa sede con cognizione di causa (cfr. DTF 146 IV 297 consid. 2.2.7; 144 IV 386 consid. 2.2.3). 
 
4.4. La ricorrente richiama in generale le garanzie previste nella procedura penale. Accenna all'art. 6 CEDU e all'art. 158 cpv. 1 lett. a CPP, che concerne le informazioni all'imputato nel primo interrogatorio. Lamenta una mancata informazione preventiva in sede di allestimento della perizia riguardo ai suoi diritti. Sollevando la censura, la ricorrente parte in sostanza dal presupposto che si tratterebbe nella fattispecie di statuire sulla fondatezza di un'accusa penale. A torto. In concreto non è in discussione una revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento, che rientra di principio nel campo di applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 121 II 22 consid. 3c e 4, 219 consid. 2a), bensì una revoca a scopo di sicurezza, che costituisce un provvedimento adottato nell'interesse della sicurezza della circolazione (DTF 140 II 334 consid. 6). Nella misura in cui la ricorrente prospetta in quest'ambito l'applicazione dei diritti di difesa dell'imputato nel procedimento penale, la censura è quindi infondata. Per il resto, nella procedura cantonale ella ha potuto esprimersi ampiamente sulla perizia specialistica di psicologia del traffico e sollevare le sue obiezioni al proposito. Ricordato che il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) non comprende, in linea generale, il diritto di esprimersi oralmente (DTF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3), questa garanzia non è pertanto stata violata dalla Corte cantonale.  
 
4.5. Il gravame è infine parimenti infondato laddove la ricorrente accenna a una mancanza di indipendenza e di imparzialità dei periti siccome hanno ritenuto che la sua riammissione alla guida dovesse soggiacere a una nuova indagine peritale di verifica.  
Secondo la giurisprudenza, per i periti valgono di principio gli stessi motivi di ricusazione previsti per i giudici (DTF 137 V 210 consid. 2.1.3 pag. 231; 133 II 384 consid. 4.1). La semplice affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi non è sufficiente per fondare un dubbio legittimo di parzialità, il quale deve apparire oggettivamente giustificato (DTF 147 III 379 consid. 2.3.1 e rinvii; 133 II 384 consid. 4.1). Con l'accennata argomentazione, la ricorrente non sostanzia un dubbio legittimo in tal senso o l'esistenza di prevenzione dei periti nei suoi confronti. Né fa valere altri validi motivi di ricusazione. La questione di una futura nuova valutazione da parte di uno psicologo del traffico concerne la fondatezza delle condizioni poste dall'autorità cantonale per la riammissione della ricorrente alla guida. Tali condizioni non sono specificatamente contestate dalla ricorrente in questa sede. La censura, per quanto ammissibile, deve quindi essere respinta. 
 
5.  
Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale delle strade. 
 
 
Losanna, 24 agosto 2022 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Gadoni