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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_563/2021  
 
 
Sentenza del 27 luglio 2021  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Massimiliano Schiavi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, Eigerstrasse 65, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Imposta preventiva, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 giugno 2021 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I (A-953/2020). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
La B.________ SA con sede a X.________, ha avuto in locazione, dal 2007 al 2012, un immobile di proprietà della D.________ SA (ora D.________ SA in liquidazione) nel quale gestiva il C.________, motel/postribolo composto da un bar e da 23 camere il quale è stato chiuso, in seguito a un intervento della polizia, il 26 aprile 2012. A.________ e E.________ erano gli azionisti, nella misura del 50 % ciascuno, della B.________ SA e della D.________ SA. 
In seguito al suo fallimento, la B.________ SA, sotto la ragione sociale B.________ SA in liquidazione, è stata radiata d'ufficio dal Registro di commercio il 21 dicembre 2015. 
 
B.  
Fondandosi sui risultati di un'inchiesta penale amministrativa avviata il 10 luglio 2012 dalla Divisione affari penali e inchieste (DAPI) dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) nei confronti di A.________ e E.________, sospettati di sottrazione d'imposta e truffa fiscale, l'AFC, dopo un iter che non occorre qui rievocare, ha notificato loro il 27 luglio 2016 due conteggi di identico tenore, concernente ognuno una ripresa d'imposta preventiva di fr. 404'937.55, oltre accessori, nonché li ha dichiarati debitori solidali l'uno dell'altro. Secondo l'autorità fiscale gli interessati erano amministratori di fatto nonché azionisti della B.________SA ed avevano approfittato di dividenti non regolarmente contabilizzati dalla società, la quale aveva versato loro nei periodi fiscali 2007-2012, in parti uguali, delle prestazioni valutabili in denaro per complessivi fr. 2'313'929.--. 
La decisione emessa nei confronti di E.________ è cresciuta in giudicato incontestata. 
 
C.  
Il reclamo presentato il 26 agosto 2016 da A.________ all'AFC è stato respinto il 20 gennaio 2020. Il ricorso esperito contro la decisione su reclamo è stato a sua volta respinto dal Tribunale amministrativo federale con sentenza del 4 giugno 2021. 
 
D.  
Il 12 luglio 2021 A.________, rappresentato da un avvocato, ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale. Invocando la violazione dell'art. 4 Cost., censura un'errata ricostruzione dei fatti con contestuali errori di calcolo e, quindi, l'arbitrarietà della pronuncia contestata. Chiede pertanto il rinvio degli atti all'AFC per nuovo giudizio. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (sentenza 2C_491/2020 del 15 luglio 2020 consid. 1.1 e riferimenti). 
 
1.2. Diretto contro una decisione finale resa dal Tribunale amministrativo federale (art. 86 cpv. 1 lett. a e 90 LTF), il gravame concerne una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF (sentenza 2C_106/2018 del 28 maggio 2018 consid. 1). Presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), è quindi di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
1.3. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Generici rinvii ad argomentazioni sostenute davanti ad altre istanze non bastano e non possono essere quindi presi in considerazione (sentenza 2C_741/2020 del 17 giugno 2021 consid. 2.1 e rinvii). Esigenze più severe valgono invece in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche vengono infatti trattate unicamente se sono state motivate in modo circostanziato ed esaustivo mentre, in caso contrario, esse non possono essere prese in considerazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 141 IV 317 consid. 5.4 e rinvii).  
 
1.4. Quando rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - cioè arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - l'insorgente deve motivare la censura con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF). In questo contesto, non basta opporre il proprio punto di vista alle conclusioni dell'istanza inferiore. Siccome, nel campo dell'accertamento dei fatti e dell'apprezzamento delle prove, l'istanza precedente gode di un grande potere discrezionale, va in particolare dimostrato che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante, suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto, ponendosi in aperto contrasto con gli atti o interpretandoli in modo insostenibile (sentenza 2C_741/2020 già citata consid. 2.2 e richiami).  
 
2.  
 
2.1. Circoscritto l'oggetto del litigio, sapere cioè se la B.________ SA aveva erogato al suo azionista, ora insorgente, delle prestazioni valutabili in denaro nella forma di distribuzioni dissimulate di utile, e dopo avere rilevato d'ufficio che i crediti d'imposta preventiva in questione concernenti gli anni fiscali 2007-2012 non erano prescritti (sentenza impugnata consid. 3 pag. 6 a 9), il Tribunale amministrativo federale, dopo avere esposto dettagliatamente il quadro legale determinante e ricordato che esso si fondava in particolare sugli elementi di prova raccolti dalla DAPI, ha confermato che a) nel caso concreto erano date tutte le condizioni cumulative poste dalla legge per ammettere la sussistenza di prestazioni valutabili in denaro (sentenza impugnata consid. 5.2.1 a 5.2.3 pag. 10 a 12, consid. 5.4.2 pag. 13 e consid. 6.1 pag. 18 a 20); b) che erano adempiuti i presupposti per effettuare una tassazione d'ufficio (sentenza impugnata consid. 5.5 e 5.5.1 pag. 15 e consid. 6.2 pag. 21); c) che la ricostruzione dell'ammontare delle prestazioni valutabili in denaro erogate - di cui si sarebbe scostato solo in presenza di errori manifesti - era plausibile, adeguata e corretta (sentenza impugnata consid. 5.5.2 pag. 15 a 16 e consid. 6.3 pag. 21 a 26) e d) che l'attribuzione delle prestazioni valutabili in denaro ai relativi beneficiari, cioè il ricorrente e il socio, in ragione di 50 % ciascuno, era corretta (sentenza impugnata consid. 6.4 pag. 26). Infine, ricordato che A.________ contestava unicamente la ricostruzione della cifra d'affari e il suo assoggettamento al pagamento dei crediti fiscali in questione, il Tribunale amministrativo federale, procedendo ad un esame dettagliato ed approfondito, ha confermato sia la ricostruzione della cifra d'affari del bar e dell'affittacamere per gli anni 2007 a 2012 (sentenza impugnata consid. 7.2 pag. 27 a 30 e consid. 7.3 pag. 30 a 31) che l'assoggettamento dell'interessato, a titolo personale e solidale (sentenza impugnata consid. 8 pag. 31 a 33).  
 
2.2. Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente adduce che la ricostruzione della cifra d'affari, unico punto che contesta in questa sede, appare sbagliata. Nel caso in cui fosse comunque giudicata corretta, la definisce allora iniqua siccome l'ipotesi di calcolo ritenuta sarebbe quella a lui più sfavorevole, allorché vi sarebbero altre ipotesi altrettanto sostenibili ma più favorevoli per lui. Rinviando agli allegati da lui presentati all'istanza precedente, cioè al ricorso del 19 febbraio 2020 e alle sue osservazioni aggiuntive, adduce che vi avrebbe esposto il carattere assolutamente aleatorio delle ricostruzioni effettuate, le quali non terrebbero conto (come invece emergeva dagli atti dell'inchiesta penale da lui richiamati) del fatto che gli acquisti effettuati dalla società (vedasi i bollettini di comanda della merce) andavano a coprire in misura non trascurabile anche il fabbisogno giornaliero della famiglia del gerente e non potevano quindi incidere sulla cifra d'affari rispettivamente perché gli importi dell'IVA non sarebbero stati dedotti dalla cifra finale.  
 
2.3. Oltre al fatto che, come accennato in precedenza (cfr. supra consid. 1.3), rinvii generici ad argomentazioni formulate davanti ad altre istanze non bastano e sono di conseguenza inammissibili, va osservato che la presente impugnativa non contiene precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano in cosa consisterebbe la lesione del principio costituzionale invocato, cioè il divieto dell'arbitrio. Il ricorrente non specifica infatti quale/i mezzo/i di prova - suscettibile/i di modificare la sentenza impugnata - non sarebbe/ro stato/i debitamente preso/i in considerazione dell'istanza precedente, rispettivamente non spiega né dimostra in ché il senso e la portata dei medesimi non sarebbero stati arbitrariamente considerati. Allo stesso modo non è sufficiente asserire che la soluzione a lui più sfavorevole sarebbe stata arbitrariamente ritenuta allorché ve ne erano di più vantaggiose, senza però spiegare né comprovare in che consistevano dette soluzioni asseritamente più convenienti. Per prassi costante spetta a chi ricorre argomentare, per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata su singoli aspetti sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio (sentenza 2C_744/2020 del 17 giugno 2021 consid. 5.3 e riferimenti), ciò che in concreto non è stato fatto. Censure appellatorie come quelle avanzate dal ricorrente non vanno prese in considerazione e sfuggono ad un esame di merito.  
 
2.4. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 LTF.  
 
3.  
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo e al Tribunale amministrativo federale, Corte I. 
 
 
Losanna, 27 luglio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud