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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_9/2024  
 
 
Sentenza del 2 febbraio 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Jametti, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Leandro Noi, 
opponenti. 
 
Oggetto 
contratto di appalto e di gestione; 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 dicembre 2023 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2023.103). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
A.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano B.________ e l'associazione C.________ per ottenere il pagamento di fr. 19'837.96 per la realizzazione e la gestione di un portafoglio di siti web di atleti attivi a livello professionale. In parziale accoglimento della petizione, il Pretore aggiunto ha condannato con giudizio del 12 giugno 2023 la convenuta a versare all'attore fr. 700.--. 
 
2.  
Con sentenza 6 dicembre 2023 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento di un appello con cui A.________ aveva chiesto la condanna dei convenuti alla corresponsione di fr. 17'373.96, riformato la sentenza di primo grado e ha condannato la C.________ al pagamento di fr. 1'453.96. La Corte cantonale ha accertato che B.________ aveva riconoscibilmente agito per la costituenda associazione e che questa aveva assunto le obbligazioni contratte dal convenuto a suo nome e per suo conto. Con riferimento al postulato adeguamento del prezzo per il sito web prototipo da fr. 2'000.-- a fr. 14'000.-- e del canone mensile da fr. 65.-- a fr. 135.-- per i quattro siti web, ha poi considerato che l'attore non aveva provato di essere stato incaricato di creare almeno 12 siti web né che il prezzo concordato era stato calcolato su quel numero minimo. Ha tuttavia ritenuto che nel frattempo era intervenuto un accordo per atti concludenti in base al quale la convenuta ha accettato il nuovo regime contrattuale riferito al canone mensile di fr. 135.--, ragione per cui ha aumentato l'importo riconosciuto all'attore. 
 
3.  
A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso del 19 gennaio 2024 con cui postula l'annullamento della sentenza di appello. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.  
I ricorsi al Tribunale federale hanno carattere riformativo, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF), ma non oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF). Il ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, deve quindi in linea di principio formulare richieste di giudizio sostanziali (DTF 147 I 89 consid. 1.2.5; 137 II 313 consid. 1.3) e le conclusioni attinenti a somme di denaro devono essere quantificate (DTF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2). 
Nella fattispecie nel ricorso si cerca invano una richiesta cifrata indicante l'importo che il ricorrente desidera vedersi riconosciuto. 
 
5.  
La sentenza di appello è poi unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale, perché nella fattispecie il valore di lite non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere impugnata la decisione cantonale di ultima istanza (art. 113 LTF) e censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il ricorrente deve pertanto indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza contestata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1). Sono segnatamente inammissibili critiche appellatorie contro gli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
Nel suo gravame il ricorrente non solleva alcuna ammissibile censura diretta contro la sentenza di appello e concernente la violazione di diritti costituzionali. Egli critica infatti estensivamente la decisione di prime cure e presenta in modo appellatorio la propria versione dei fatti con quella che ritiene essere la loro corretta valutazione. Non lo soccorre nemmeno l'invocazione dell'art. 29 Cost., poiché tale norma costituzionale non esclude l'applicazione di disposizioni del Codice di procedura civile né è violata se il giudice omette di far proprie le conclusioni di una parte. 
 
6.  
Ne segue che il ricorso, privo di domande cifrate e manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a e b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 febbraio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti