Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_468/2023
Sentenza del 2 maggio 2023
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Giudice presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di abbandono (danneggiamento),
ricorso contro la sentenza emanata il 1° marzo 2023
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2023.34).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Dopo l'annullamento di un primo decreto di non luogo a procedere, esperiti ulteriori accertamenti, il 24 gennaio 2023 il pubblico ministero del Cantone Ticino ha decretato l'abbandono del procedimento avviato in seguito alla querela di A.________ nei confronti del fratello B.________.
A.________ ha impugnato il decreto di abbandono. Poiché il gravame non adempiva le condizioni legali di ammissibilità, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha invitato A.________ a emendare il proprio reclamo. Atteso che neppure il suo ulteriore scritto soddisfaceva i requisiti posti dal CPP, con sentenza del 1° marzo 2023 la CRP non è entrata nel merito del reclamo e lo ha dichiarato irricevibile.
Avverso questo giudizio A.________ ricorre al Tribunale federale.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
2.
Giusta l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1), spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1). La parte ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1).
Nella fattispecie tali esigenze non sono rispettate. In primo luogo il ricorrente non formula alcuna conclusione. In seguito, sebbene egli commenti pagina per pagina la sentenza impugnata, non spiega perché essa violerebbe il diritto. L'insorgente adduce di aver rispettato la forma scritta e il termine ricorsuale, ciò che l'autorità cantonale non ha però negato. La CRP ha invece ritenuto che il reclamo come pure l'ulteriore scritto del ricorrente non rispettavano in particolare i presupposti dell'art. 385 cpv. 1 CPP, dal momento che egli si limitava a ribadire in modo alquanto confuso e prevenuto i fatti querelati. Al riguardo l'insorgente obietta di aver scritto in italiano in modo "molto chiaro" e di non essere prevenuto, bensì "arrabbiatissimo", ciò che è ben lungi dal sostanziare una violazione del diritto ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Certo, per un refuso, la CRP ha menzionato l'art. 381 cpv. 1 lett. a, b e c CPP, invece dell'art. 385 cpv. 1 lett. a, b e c CPP. Trattasi però unicamente di una svista e non di un'"invenzione" che giustificherebbe di "completamente invalidare" la sentenza impugnata, come pretende il ricorrente, tanto più che negli altri passaggi della decisione la CRP si riferisce correttamente all'art. 385 CPP.
3.
Non essendo motivato in modo sufficiente, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Si rinuncia eccezionalmente a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF), ciò che rende priva d'oggetto l'implicita domanda di assistenza giudiziaria.
Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 maggio 2023
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Denys
La Cancelliera: Ortolano Ribordy