Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_366/2023
Sentenza del 5 maggio 2023
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Giudice presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
1. A.________ Sagl,
patrocinata dall'avv. Michele Campini,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. C.________,
3. D.D.________,
4. E.D.________,
5. F.D.________,
patrocinati dall'avv. Davide Ceroni,
opponenti.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (truffa),
ricorso in materia penale contro la sentenza
emanata il 3 febbraio 2023 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(incarto n. 60.2022.124).
Considerando:
che, il 28 settembre 2018, la A.________ Sagl e B.________ hanno concluso un contratto di locazione con D.D.________, E.D.________ e F.D.________, rappresentati dalla G.________ Sagl, di cui è gerente C.________;
che il contratto prevedeva la locazione di un appartamento di 2.5 locali ad uso commerciale, situato a X.________, dietro pagamento di una pigione mensile di fr. 2'500.-- e di spese accessorie mensili di fr. 150.--;
che le parti hanno contestualmente stabilito un deposito di garanzia di fr. 7'950.--, garantito mediante una polizza assicurativa presso H.________;
che, a seguito della disdetta del contratto di locazione da parte dei conduttori nel corso del 2020, tra le parti è sorta una controversia riguardo alle pigioni rimaste scoperte, per le quali la H.________ ha liberato la garanzia a favore dei locatori;
che, in relazione a questi fatti, il 1° aprile 2022 la A.________ Sagl e B.________ hanno presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale per il titolo di truffa nei confronti di C.________ e dei locatori;
che, con decisione del 5 aprile 2022, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere;
che la A.________ Sagl e B.________ hanno impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
che, con sentenza del 3 febbraio 2023, la Corte cantonale ha respinto il reclamo, negando l'esistenza di indizi di reato a carico dei denunciati;
che la A.________ Sagl e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale del 9 marzo 2023 al Tribunale federale;
che, entro il termine suppletorio per il pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie, i ricorrenti hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria;
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1);
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
che spetta ai ricorrenti, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale;
che, in concreto, i ricorrenti non si esprimono sulla loro legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, in particolare non sostanziano in modo specifico quali sarebbero le loro pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia;
che i ricorrenti non sostanziano in modo puntuale l'esistenza e l'ammontare di un eventuale danno causato dall'agire dei denuncianti, limitandosi genericamente ad addurre che i locatori avrebbero trattenuto un importo che non spetterebbe loro;
che il procedimento penale avviato in concreto dai ricorrenti costituisce, sotto l'apparenza del diritto penale, un litigio prettamente civile e che simili pretese di natura contrattuale non sono suscettibili di conferire la legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (DTF 148 IV 432 consid. 3.2.3 pag. 441 e rinvii);
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, i ricorrenti sono abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii);
che questa facoltà di invocare i diritti di parte non permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2);
che, in concreto, i ricorrenti non sollevano, con una motivazione conforme alle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito;
che, contrariamente all'opinione dei ricorrenti, la Corte cantonale non ha negato loro la qualità di danneggiati ai sensi dell'art. 115 CPP e la legittimazione a presentare il reclamo, ma ha lasciato indecisa la questione ed è entrata nel merito del gravame;
che, laddove accennano al fatto di non essere stati sentiti personalmente, i ricorrenti non fanno valere una violazione del loro diritto di essere sentiti (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. c, 107 CPP e art. 29 cpv. 2 Cost.) conformemente alle esposte esigenze di motivazione;
che, d'altra parte, il diritto di essere sentito non comprende, in linea generale, il diritto di esprimersi oralmente (DTF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3);
che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dai ricorrenti in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
che, peraltro, i ricorrenti hanno versato tempestivamente l'anticipo delle spese giudiziarie richiesto (fr. 800.--), sicché non è nemmeno data una loro situazione d'indigenza;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
4.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 maggio 2023
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni