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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_272/2022  
 
 
Sentenza del 7 marzo 2024  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Ryter, Kradolfer, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di domicilio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 marzo 2022 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.175). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 14 luglio 1990 A.________, cittadino kosovaro, è entrato in Svizzera e vi ha depositato una domanda d'asilo. Il 17 febbraio 1992 è stato riconosciuto quale rifugiato e ha ottenuto l'asilo; è stato quindi posto al beneficio di un permesso di dimora e, il 14 luglio 1995, gli è stato rilasciato un permesso di domicilio, il cui termine di controllo è stato prolungato a diverse riprese. A.________ è sposato con una cittadina albanese che lo ha raggiunto nel 1992. La coppia ha due figli, nati nel... e..., cittadini svizzeri.  
 
A.b. A.________ e i i suoi famigliari hanno beneficiato di prestazioni assistenziali dal mese di luglio 1994 al mese di giugno 1998 per complessivi fr. 71'696.70. A causa della dipendenza dall'aiuto sociale è stato ammonito nel 1997. Nel 2014 ha nuovamente percepito delle prestazioni assistenziali per alcuni mesi. Nel giugno 2019 aveva a suo carico esecuzioni per un importo totale di fr. 110'229.85, tra cui 45 attestati di carenza beni (ACB) per fr. 60'217.05.  
 
A.c. A.________ ha avuto modo d'interessare le autorità penali svizzere. Nel 1999, in seguito ad una rissa scoppiata in un locale notturno il 15 novembre 1998, è stato posto sotto inchiesta per i reati di lesioni e di aggressione, subordinatamente di vie di fatto. Non è però dato da sapere quale sia l'esito della vicenda. Il 18 gennaio 2001 il Presidente del Circolo di Mesocco (GR) gli ha inflitto un multa di fr. 150.-- per infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01). Il 28 maggio 2013 è stato condannato con decreto d'accusa (DA) dal Ministero pubblico del Cantone Ticino a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 40.-- cadauna, sospesa per un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di fr. 100.--, per il reato di aggressione. Il 17 aprile 2014 è stato condannato su ricorso dalla Corte di appello e di revisione penale (CARP), la quale ha aggravato la condanna pronunciata in prima istanza, a una pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, di cui 15 mesi sospesi per un periodo di prova di 5 anni, per tentata estorsione, violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini e infrazione alla legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi (LArm; RS 514.54), in parte tentata.  
 
 
B.  
Informata dalla Sezione della popolazione delle condanne penali pronunciate nel 2013 e nel 2014 (vedasi lettere del 5 agosto e 6 novembre 2014 nonché del 9 febbraio 2015) e, dopo avere avvisato A.________ che era intenzionata a revocargli l'asilo e avergli dato la possibilità di determinarsi, ciò che questi ha fatto, la Segreteria di Stato della migrazione SEM ha ritirato, l'11 giugno 2015, la qualità di rifugiato a A.________ e gli ha revocato l'asilo (art. 105 cpv. 2 LTF). 
Adito dall'interessato, il Tribunale amministrativo federale ha confermato, con sentenza del 25 aprile 2019, la decisione emessa dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM di revoca dell'asilo e di disconoscimento della qualità di rifugiato, lasciando alle competenti autorità migratorie cantonali, poiché a suo avviso non oggetto del procedimento, le questioni attinenti all'autorizzazione di soggiorno. 
 
C.  
Data a A.________ la possibilità di determinarsi (18 aprile 2019), la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli ha revocato, il 9 ottobre 2019, il permesso di domicilio nonché fissato un termine per lasciare la Svizzera. A sostegno della propria decisione ha invocato motivi di ordine pubblico nonché i debiti dell'interessato e la sua dipendenza dalla pubblica assistenza per vari anni. 
Il 10 novembre 2019, quindi dopo la decisione di revoca del 9 ottobre precedente, A.________ è stato allontanato dal domicilio coniugale a seguito dell'intervento della Polizia cantonale per vie di fatto nei confronti della moglie, cagionandole delle lesioni semplici. La decisione di allontanamento è stata revocata dal Pretore del Distretto di Lugano il 18 novembre successivo. 
La decisione di revoca del permesso di domicilio è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 10 marzo 2021. 
L'8 aprile 2021, la moglie di A.________ ha chiamato il centralino del Governo ticinese, esprimendo timori in merito a possibili atti di violenza da parte del marito nei confronti suoi e del figlio. Invitato ad esprimersi, il marito ha affermato che l'unione coniugale era intatta e che non vi erano procedimenti giudiziari in corso. Ciò che la consorte ha confermato con scritto del 22 gennaio 2022 inviato alla Sezione della popolazione. 
Con sentenza del 7 marzo 2022 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato la decisione del Consiglio di Stato del 10 marzo 2021 concernente la revoca del permesso di domicilio. 
 
D.  
Il 4 aprile 2022 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata. 
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo si è limitato a riconfermarsi nelle motivazioni e conclusioni del proprio giudizio, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte. La Sezione della popolazione ha chiesto che il gravame venga respinto. 
Con decreto presidenziale dell'8 aprile 2022 è stata accolta l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
1.2. Oggetto di disamina è la revoca del permesso di domicilio di cui il ricorrente era titolare, autorizzazione che avrebbe altrimenti ancora degli effetti giuridici: il motivo di esclusione dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova quindi applicazione (DTF 135 II 1 consid. 1.2.1; sentenza 2C_221/2023 del 12 gennaio 2024 consid. 1.2). Nel contempo, egli può ugualmente riferirsi all'art. 8 CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, alla luce della sua lunga permanenza legale in Svizzera (DTF 144 I 266 consid. 3.9; sentenza 2C_734/2022 del 3 maggio 2023 consid. 1.2 non pubblicato in DTF 149 I 207) nonché del fatto che vi risiedono la moglie, titolare di un permesso di domicilio e i figli, cittadini svizzeri (sentenza 2C_484/2023 del 23 gennaio 2024 consid. 1.2 e rinvii). La verifica dell'esistenza effettiva di un diritto di soggiorno attiene al merito (DTF 147 I 268 consid. 1.2).  
 
1.3. Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emessa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), il ricorso è stato interposto nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 2 LTF) ed è stato presentato da una persona legittimata ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF). L'impugnativa è di conseguenza ammissibile, in linea di principio, quale ricorso ordinario ai sensi degli artt. 82 segg. LTF.  
 
1.4. In quanto, con le proprie conclusioni, il ricorrente si limita a chiedere l'annullamento del giudizio impugnato, le stesse, di natura esclusivamente cassatoria, sono a prima vista insufficienti. Tuttavia siccome si può dedurre dalla lettura dell'impugnativa che egli vuole riottenere il permesso di domicilio revocato, il gravame va considerato ammissibile (sentenza 2C_710/2022 del 30 agosto 2023 consid. 1.2 e rinvii).  
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). La parte ricorrente deve però spiegare (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima violerebbe il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono poi in relazione alle censure di violazione di diritti fondamentali, che vanno motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
 
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 154 consid. 1.1), ciò che dev'essere dimostrato con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3).  
Dato che il ricorrente non li mette validamente in discussione - con motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, che ne dimostri un accertamento rispettivamente un apprezzamento arbitrario - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_555/2021 del 16 novembre 2021 consid. 2.2. e rinvio). 
 
Ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF, davanti al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Di principio è esclusa l'allegazione di fatti accaduti dopo la pronuncia del giudizio impugnato così come di prove non ancora esistenti a tale momento (cosiddetti veri nova, DTF 143 V 19 consid. 1.2 e rinvii). 
Nel caso di specie la Sezione della popolazione ha trasmesso al Tribunale federale un rapporto di violenza domestica a danno della consorte, allestito il 19 aprile 2022, così come una segnalazione, datata 23 gennaio 2023, relativa all'apertura di un procedimento penale nei confronti del ricorrente e di terzi per i reati di aggressione, lesioni semplici e vie di fatto, redatti entrambi dalla polizia cantonale. Questi documenti sono tuttavia posteriori alla sentenza impugnata e non vanno pertanto presi in considerazione (DTF 147 II 49 consid. 3.3; sentenza 2C_216/2023 del 22 giugno 2023 consid. 2.2). 
 
3.  
La procedura ha per oggetto la revoca del permesso di domicilio del qui ricorrente, cittadino kosovaro, nato nel... e residente in Svizzera dall'estate del 1990. 
Al riguardo occorre prima precisare quanto segue. Come accennato in precedenza il ricorrente è stato riconosciuto quale rifugiato e ha ottenuto l'asilo il 17 febbraio 1992. Per tal motivo è stato posto al beneficio di un permesso di dimora (art. 60 cpv. 1 della legge federale del 26 giugno 1998, LAsi; RS 142.31), trasformato, il 14 luglio 1995, in un permesso di domicilio (cfr. art. 34 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [vLStr; RS 142.20], rinominata dal 1° gennaio 2019 legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI]). Come già spiegato dal Tribunale federale, l'autorità cantonale che intende revocare l'autorizzazione di domicilio di uno straniero riconosciuto come rifugiato e che ha ottenuto l'asilo può farlo senza che l'asilo debba essere previamente revocato. In tal caso deve però rispettare non solo le condizioni di cui agli artt. 62 segg. LStrI ma anche quelle poste dall'art. 65 LAsi (per un esposto dettagliato al riguardo, vedasi DTF 139 II 65 segg.; sentenze 2C_108/2018 del 28 settembre 2018 consid. 3 e 2C_396/2017 dell'8 gennaio 2018 consid. 5.2 e rispettivi invii). Va comunque precisato che tal modo di procedere è una possibilità concessa all'autorità migratoria, non un obbligo. Nel caso specifico la Segreteria di Stato della migrazione SEM ha ritirato, l'11 giugno 2015, la qualità di rifugiato al ricorrente e gli ha revocato l'asilo, decisione confermata su ricorso dal Tribunale amministrativo federale con sentenza definitiva del 25 aprile 2019, il quale peraltro ha precisato che non vagliava le questioni attinenti l'autorizzazione di soggiorno. In queste condizioni non si può rimproverare alla Sezione della popolazione di avere atteso, per evitare l'accavallamento delle procedure, che quella intrapresa dall'autorità federale fosse terminata, prima di pronunciare la revoca dell'autorizzazione di soggiorno del ricorrente. È per questa ragione quindi che tra l'ultima condanna (2014) e l'avvio della procedura di revoca (2019) del permesso di domicilio del qui ricorrente sono passati più anni senza che si possa rimproverare all'autorità migratoria cantonale di aver tardato ad agire. 
 
4.  
 
4.1. Nella fattispecie, la procedura di revoca è stata avviata il 18 giugno 2019 (cfr. supra B); la vertenza è quindi retta dalla nuova LStrI (sentenza 2C_302/2022 del 25 ottobre 2022 consid. 2.1 e rinvii).  
Al riguardo va tuttavia osservato che l'art. 63 cpv. 3 LStrI, in vigore dal 1° ottobre 2016 e che prevede che il permesso di domicilio non può essere revocato per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura, ma ha rinunciato all'espulsione, non osta nella fattispecie ad una revoca. In effetti, le condanne comminate al ricorrente sono anteriori al 1° ottobre 2016 (cfr. supra B), di modo che la citata norma non trova applicazione (DTF 146 II 1 consid. 2.1.2, 333 consid. 5.1; sentenza 2C_159/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 4.1).  
 
4.2. Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. a LStrI, il permesso di domicilio di uno straniero può essere revocato, tra l'altro, se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI, cioè se è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata, oppure per i motivi di cui alla lettera b del medesimo disposto, ossia se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.  
Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici è segnatamente data quando gli atti compiuti dalla persona in discussione ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o sessuale; gravemente lesive dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI possono però essere anche più violazioni di minore entità, prese nel loro insieme (DTF 137 II 297 consid. 3). Una pena privativa della libertà è considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la pena sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 139 I 16 consid. 2.1; sentenza 2C_195/2023 del 14 settembre 2023 consid. 3.a e richiami). 
 
4.3. I giudici ticinesi hanno considerato che, nel caso di specie, erano dati i motivi di revoca previsti sia dall'art. 62 cpv. 1 lett. b combinato con l'art. 63 cpv. 1 lett. a LStrI che dall'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI.  
Vista la pena privativa della libertà pronunciata nei confronti del ricorrente il 17 aprile 2014 di una durata di 2 anni e 6 mesi, di cui 15 mesi sospesi per 5 anni, il ricorrente a ragione non mette in discussione (cfr. ricorso pag. 4 punto 2) l'esistenza del motivo di revoca ai sensi dei combinati artt. 62 cpv. 1 lett. b e 63 cpv. 1 lett. a LStrI. Non occorre pertanto esaminare se sia dato anche il motivo di revoca di cui all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI. Va invece vagliato se la revoca dell'autorizzazione di soggiorno contestata risulta proporzionata dal profilo della violazione dell'ordine pubblico e della dipendenza dalla pubblica assistenza. 
 
5.  
Adducendo una violazione degli artt. 96 LStrI e 8 CEDU il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di essersi fondata esclusivamente sulle condanne penali pronunciate nei suoi confronti e di non avere sufficientemente tenuto conto degli elementi concernenti la sua situazione personale, ossia la sua lunga permanenza e la presenza della moglie e dei figli nel nostro Paese, la sua buona integrazione, l'assenza di un effettivo rischio di recidiva da parte sua e, infine, l'assenza di legami con il suo paese d'origine. In queste condizioni la revoca litigiosa disattenderebbe il principio della proporzionalità, tutelato dai richiamati disposti. 
 
5.1. Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si giustifica solo quando è proporzionata (art. 96 LStrI). Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli è rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il grado d'integrazione e il pregiudizio che questa persona e la sua famiglia subirebbero se la misura fosse confermata (sentenza 2C_545/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 3.3).  
Quando il provvedimento ha ripercussioni sulla vita privata e/o familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU (RS 0.101), un esame analogo va svolto nell'ottica di questa norma (DTF 147 I 268 consid. 5). 
Come appena detto, la revoca di un permesso di domicilio si giustifica soltanto se, in base ad una ponderazione di tutti gli interessi in gioco, risulta proporzionata (artt. 96 LStrI e 8 par. 2 CEDU). Il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (DTF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). La durata del soggiorno in Svizzera è un altro criterio molto importante. In effetti, tanto più lunga è la permanenza nel nostro Paese, quanto più la revoca soggiace a delle esigenze elevate (DTF 135 II 377 consid. 4.4; sentenza 2C_83/2021 del 26 novembre 2021 consid. 6.1 e richiami). 
 
5.2. Nato nel... il ricorrente vive stabilmente in Svizzera dal luglio del 1990. Nel 1992 è stato raggiunto dalla moglie, cittadina albanese, attualmente titolare di un permesso di domicilio e la coppia ha avuto due figli, diventati cittadini svizzeri. A prima vista il ricorrente ha quindi un grande interesse a poter continuare a restare loro vicino e la revoca contestata, che implica che i rapporti familiari siano gestiti a distanza, lo colpisce duramente. A questi aspetti concernenti la durata del soggiorno e i rapporti familiari, di grande importanza, vanno però contrapposte le condanne subite nel 2013 e nel 2014 come anche il comportamento tenuto dall'interessato.  
 
5.3. Come accertato in modo vincolante per questa Corte (art. 105 cpv. 1 LTF) dai giudici cantonali, il ricorrente è stato arrestato il 18 luglio 2013, in seguito a una denuncia, per tentata estorsione, violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagine ed infrazione alla LArm. In correità con i figli e, tra l'altro, l'amante, egli aveva registrato un rapporto sessuale tra quest'ultima e la vittima a fini estorsivi senza però riuscire nell'intento. Inoltre tra il 2007 e l'arresto, aveva acquistato senza permesso delle armi e svariati accessori di armi e proiettili nonché cercato di venderne, anche come intermediario. In entrambi i casi aveva agito principalmente a scopo di lucro. Il fatto che il tentativo di estorsione riguardava una somma importante (quasi un anno di stipendio) è stato ritenuto un'aggravante, mentre la circostanza che l'estorsione non è stata pienamente realizzata attenuava invece solo minimamente la colpa, poiché era unicamente grazie alla denuncia e all'intervento delle autorità che il danno patrimoniale non si era verificato. Il comportamento dell'interessato è stato altresì ritenuto particolarmente spregiudicato: oltre ad agire per scopo di lucro ha coinvolto i figli (ugualmente condannati), l'amante e un terzo.  
Per quanto concerne il primo delitto, la colpa del ricorrente è stata definita particolarmente grave, mentre con riferimento al secondo è stata messa in avanti la pericolosità delle armi nonché l'uso illecito che ne sarebbe stato fatto. Il fatto che aveva agito per scopo di lucro è stato giudicato nel suo complesso molto grave, la sua situazione finanziaria non essendo disastrata, senza poi trascurare che si era comportato in maniera da porre la vittima del tentativo di estorsione in una situazione atta a rovinarne i rapporti familiari e che non aveva esitato a fornire delle armi a personaggi pericolosi. Gli unici attenuanti presi in considerazione sono stati i suoi problemi di salute (benché, a parere della Corte, ciò non gli aveva impedito di avere una relazione extraconiugale e di frequentare ambienti non propriamente edificanti) e la collaborazione durante l'inchiesta, anche se non proprio spontanea. L'alto grado di colpa è anche stato confermato dal fatto che la pena privativa della libertà è stata sospesa (per metà) con il periodo di prova più elevato (5 anni), che il termine di sospensione della pena pecuniaria del 2013 è stato prorogato di un anno e che non era incensurato, avendo di nuovo delinquito durante il periodo di prova della prima condanna, la quale, sebbene di gravità relativa, concerneva il reato di aggressione, dunque contro l'integrità fisica. La Corte cantonale non ha invece considerato l'inchiesta per reati violenti del 1999, la multa per infrazione alle norme della circolazione del 2001 e l'ammonimento del 1997 poiché a suo avviso di rilevanza minore. 
 
5.4. Ora è indubbio che il compimento di atti come quelli alla base della condanna pronunciata il 17 aprile 2014 e sopra illustrati, commessi per parte di loro su lunghi periodi, a meri fini di lucro e interrotti unicamente a seguito dell'intervento delle autorità, sanzionati con una pena pesante (2 anni e 6 mesi, di cui 15 mesi sospesi con un periodo di prova di 5 anni), aggravata dall'autorità di ricorso penale, inducono un interesse pubblico rilevante all'allontanamento di chi li commette, anche quando questa persona, come nella fattispecie concreta, soggiorna da lungo tempo nel nostro Paese (DTF 139 I 145 consid. 2.4, 16 consid. 2.21; sentenza 2C_545/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 6.2 e rispettivi rinvii, anche alla dottrina e alla giurisprudenza della CEDU), ciò che vale non soltanto nell'ottica dell'art. 96 LStrI ma anche dell'art. 8 CEDU (DTF 139 I 31 consid. 2.3.2; sentenza 2C_545/2022 già citata consid. 6.2 e richiami). Rammentato poi che la Sezione della popolazione ha atteso che la procedura di revoca dell'asilo e disconoscimento dello statuto di rifugiato iniziata dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM giungesse al suo termine prima di avviare quella concernente la revoca del permesso di domicilio, questi atti non possono nemmeno ancora dirsi lontani nel tempo.  
 
5.5. Quantunque ne dica il ricorrente, l'impatto della revoca contestata sui rapporti familiari va tuttavia relativizzato. Per quanto concerne i figli, perché gli stessi sono oramai maggiorenni e nei loro confronti non viene fatto valere alcun rapporto di dipendenza specifico con il genitore (art. 8 CEDU; DTF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). Per quanto riguarda invece la moglie, in primo luogo perché nel gravame nulla viene opposto ai dubbi espressi nella sentenza impugnata sull'effettività e la genuinità del rapporto coniugale. La Corte cantonale ha rilevato infatti che il ricorrente aveva intrattenuto una relazione extraconiugale (con la correa nei reati che avevano condotto alla condanna del 2014), che era stato allontanato dal domicilio coniugale nel novembre 2019 in seguito a violenze nei confronti della moglie, che quest'ultima nell'aprile 2021 si era rivolta alle autorità cantonali lamentando una situazione matrimoniale problematica (cfr. supra F) per poi ritrattarsi nel gennaio 2022, quando il marito era stato invitato a determinarsi in proposito. Inoltre niente viene fatto valere riguardo ad un'eventuale impossibilità per la moglie, se fosse sua intenzione, di trasferirsi con il marito all'estero. Oltre a ciò non va trascurato il fatto che il ricorrente ha commesso i reati per i quali è stato condannato nonostante la presenza della moglie e addirittura coinvolgendo i figli, mettendo così da solo in pericolo quell'unità familiare alla quale oggi si richiama (sentenza 2C_545/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 6.3 e richiamo).  
 
5.6. Con riferimento a quella che nel ricorso viene definita come "integrazione riuscita" (ricorso pag. 11) la stessa va ugualmente relativizzata sia dal fatto che per anni (dal luglio 1994 al giugno 1998) il ricorrente ha percepito prestazioni sociali per complessivi fr. 71'696.70 che dalla sua non buona situazione finanziaria. Infatti, sebbene si tratti, come rilevato dalla Corte cantonale di aspetti secondari, il ricorrente ha accumulato debiti privati per un totale di fr. 110'229.85, di cui fr. 60'217.05 di attestati di carenza beni. Ora, malgrado il fatto che sia attivo a livello professionale (lavorando come autista, portinaio e operaio) egli non riesce a ripagarli, come peraltro da lui stesso ammesso, date le sue modeste entrate finanziarie.  
 
5.7. La circostanza che il ricorrente non avrebbe più delinquito dalla sua scarcerazione nell'ottobre 2014 non gli è nemmeno d'aiuto. Oltre al fatto che una condotta corretta è attesa da ogni cittadino, va osservato che anche se non è stato di nuovo penalmente condannato egli è comunque stato allontanato dal domicilio coniugale nel novembre 2019 per violenza nei confronti della moglie, avendole cagionato delle lesioni semplici.  
 
5.8. Per quanto il ricorrente affermi in seguito che non vi sono "elementi concreti atti a suffragare un possibile rischio di recidiva", rischio che non potrebbe in ogni caso essere dedotto dal suo attuale comportamento (ricorso pag. 10), va ricordato che in casi come quello in esame, in cui l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, concluso il 21 giugno 1999 (RS 0.142.112.681) non si applica, il rischio di recidiva non è decisivo ma costituisce unicamente un elemento, tra altri, da prendere in considerazione. Nel contempo, quando detto Accordo non è applicabile le autorità possono pure fare dei ragionamenti attinenti alla prevenzione generale e che ciò vale ancor più se i reati in gioco sono della gravità di quelli compiuti qui (sentenza 2C_545/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 6.4.2 e riferimenti).  
 
5.9. Infine, riguardo al rientro in Kosovo, il ricorrente non fa valere nessun impedimento specifico oltre a quelli coi quali è confrontata una persona che fa rientro nel Paese di origine dopo una lunga assenza. Anche se molto verosimilmente reintegrarsi alla sua età a livello professionale, economico e sociale potrà essere problematico, dette difficoltà vanno ricondotte unicamente al comportamento da lui tenuto (sentenza 2C_545/2022 già citata, consid. 6.5 e rinvio). Un rientro non risulta quindi improponibile. Va comunque aggiunto che, come spiegato da questa Corte, dopo un congruo lasso di tempo trascorso all'estero, e continuando a mantenere un comportamento corretto, l'insorgente avrà comunque la possibilità di rivolgersi alle autorità competenti, segnatamente del Cantone di residenza della moglie, chiedendo loro di rivalutare la sua situazione in vista di un ritorno in Svizzera (sentenza 2C_545/2022 già citata, consid. 6.4 e richiami, dalla quale risulta il principio secondo cui un comportamento penalmente rilevante, sanzionato come tale, non può costituire un impedimento duraturo alla concessione di un permesso di soggiorno e che la situazione di una persona condannata può essere riesaminata).  
 
6.  
 
6.1. Per quanto precede, il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.  
 
6.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono attribuite ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 7 marzo 2024 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud