Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_624/2007 /biz 
 
Sentenza del 30 giugno 2008 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, Presidente, 
Hohl, Jacquemoud-Rossari, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Francesco Naef, 
 
contro 
 
B.A.________, 
opponente, patrocinato dall'avv. Simonetta Perucchi Borsa. 
 
Oggetto 
successione, 
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata 
il 23 agosto 2007 dalla I Camera civile del Tribunale 
di appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
A.a C.A.________ è deceduta il 10 luglio 1982. Ha lasciato quali eredi una figlia e due figli, che hanno concluso il 27 ottobre 1995 una transazione, intitolata "convenzione di scioglimento parziale della comunione ereditaria fu C.A.________ e compromesso arbitrale", in cui hanno convenuto di dividere loro stessi la successione e di rinunciare alla procedura avviata innanzi al Pretore di Lugano, con cui il coerede A.A.________ aveva contestato il modo di divisione e le quote formate dal notaio divisore. Dopo aver tacitato la sorella, i due rimanenti coeredi hanno stipulato il 24 aprile 2001 un "contratto di divisione immobiliare" che ha permesso di frazionare l'originaria particella n. 1070 RFD di X.________, a cui è stato aggiunto un altro fondo al fine di ottenere l'approvazione della divisione da parte della Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino, e creare così il nuovo mappale n. 1070 (26'713 m2) intestato a B.A.________ e la particella n. 3027 (24'318 m2) intestata ad A.A.________. Fra i coeredi sono rimaste però irrisolte sia la questione concernente la costituzione di diritti di passo pedonale e veicolare a carico e a favore dei predetti fondi, sia la controversia inerente alla legittimità di un conguaglio tra le parti in seguito ad una nuova stima dei mappali e per l'uso (dal 6 aprile 1989 fino alla divisione) da parte di B.A.________ della casa paterna sita sul fondo a lui destinato. Il 12 gennaio 2002 i due fratelli hanno convenuto in un compromesso arbitrale di sottoporre tali questioni ad un arbitro unico. 
A.b Statuendo con lodo del 13 ottobre 2004 l'arbitro unico ha fra l'altro deciso che le domande formulate da A.A.________ nella sua domanda di arbitrato al punto 1 lett. a-d sono respinte (dispositivo n. 1), che nulla è più dovuto a titolo di conguaglio fra le parti (dispositivo n. 2.1), che è costituito nell'angolo sud della particella n. 3027 un diritto di passo pedonale e carrabile a favore della particella n. 1070 (dispositivo 2.2) e che è costituito nel lato nord di quest'ultimo fondo un diritto di passo pedonale e carrabile a favore della particella n. 3027 (dispositivo n. 2.3). L'arbitro ha posto i costi delle strade per l'esercizio delle predette servitù a carico dei rispettivi proprietari fondiari in ragione di metà ciascuno per quanto concerne la servitù che grava la particella n. 3027, mentre ha suddiviso tali costi in ragione di 4/5 a carico del proprietario del fondo dominante e di 1/5 a carico del proprietario del fondo serviente con riferimento alla servitù che grava il mappale n. 1070 (dispositivo n. 2.4). Ha infine stabilito che tutte le operazioni di iscrizione delle predette servitù dovranno essere eseguite dai rispettivi beneficiari, che ne sopporteranno pure le spese (dispositivo n. 2.6). 
 
B. 
In parziale accoglimento di un ricorso per nullità presentato da A.A.________, la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha annullato il lodo con riferimento ai costi della strada della servitù che grava il fondo del ricorrente (prima parte del dispositivo n. 2.4) e al dispositivo sui costi d'arbitrato e sulle ripetibili. Essa ha invece respinto le censure concernenti le richieste di conguaglio. La Corte cantonale ha ritenuto che l'arbitro non aveva utilizzato per il proprio giudizio una lettera che non era stata comunicata al ricorrente e non ne aveva quindi violato il diritto di essere sentito. Essa ha poi disatteso la censura con cui veniva criticato il mancato riconoscimento di un aumento dell'indennità per l'occupazione della casa paterna, perché, delle due motivazioni alternative contenute nel lodo, il ricorrente ne aveva impugnata una sola. I Giudici cantonali hanno infine ritenuto, con riferimento alla servitù costituita sulla particella n. 1070, che il ricorrente si era limitato a contraddire gli accertamenti del lodo, senza però dimostrare che essi erano in palese contrasto con gli atti. 
 
C. 
Con ricorso in materia civile del 27 settembre 2007 A.A.________ ha impugnato la sentenza cantonale e ne ha chiesto la riforma nel senso che pure i dispositivi n. 1, 2.1, 2.2, 2.6 del lodo siano annullati. Il ricorrente lamenta innanzi tutto una violazione dell'art. 36 lett. d del Concordato sull'arbitrato (CA) e dell'art. 9 Cost. Ritiene che il suo diritto di essere sentito sia stato violato con riferimento al periodo per il quale era dovuta un'indennità per l'uso della casa paterna. Invoca poi un'ulteriore violazione dell'art. 25 CA, perché l'arbitro aveva ritenuto nulla, senza che la controparte lo avesse mai sostenuto, la sua richiesta di adeguamento dell'indennità per l'uso della predetta casa. Afferma infine che la Corte cantonale ha violato l'art. 36 lett. f CA per aver negato la natura abitraria del lodo, quando questo ha riconosciuto la necessità di costituire una servitù di passo a favore dell'opponente. 
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Con la decisione impugnata il Tribunale supremo del Cantone Ticino ha parzialmente annullato il lodo, ma ha pure definitivamente respinto la richiesta di conguaglio del ricorrente e non ha annullato la costituzione di un diritto di passo sul suo fondo, né l'obbligo di procedere alla sua iscrizione a registro fondiario. A giusta ragione quindi il ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sia una decisione parziale nel senso dell'art. 91 LTF. La giurisprudenza ha infatti già avuto modo di specificare che una tale decisione parziale è una variante della decisione finale e che con essa vengono decise definitivamente una o più conclusioni (cumulo oggettivo o soggettivo di azioni), precisando che non deve trattarsi di diverse questioni parziali di diritto materiale della medesima conclusione, ma di conclusioni diverse (DTF 133 V 477 consid. 4.1.2). Atteso che anche il valore di lite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è superato, il tempestivo ricorso è in linea di principio ammissibile (art. 100 cpv. 1 LTF). 
 
1.2 Adito con un ricorso in materia civile, il Tribunale federale esamina liberamente l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni concordatarie fatte dal Tribunale cantonale superiore (art. 95 lett. e LTF), se il ricorrente ha sollevato e motivato tali censure (art. 106 cpv. 2 LTF). Esso esamina segnatamente con libera cognizione se il Tribunale cantonale ha a giusto titolo accolto o respinto le censure di arbitrio ai sensi dell'art. 36 lett. f CA dirette contro il lodo, anche se in pratica il suo potere d'esame coincide con la cognizione ristretta. Pure con riferimento alle censure dirette contro gli accertamenti di fatto effettuati dalla Corte cantonale (art. 97 cpv. 1 LTF) vigono esigenze di motivazione severe paragonabili a quelle di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF, che corrispondono ai requisiti di motivazione stabiliti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG per il ricorso di diritto pubblico: per questa ragione il ricorrente è chiamato a partitamente spiegare in che modo gli accertamenti contestati sarebbero arbitrari o sarebbero stati effettuati con un'applicazione delle norme di procedura cantonali che viola la Costituzione (DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 e 1.4.3). 
 
2. 
2.1 La Corte cantonale ha negato che l'arbitro abbia violato l'art. 25 CA, perché non risulta che questi si sia avvalso della lettera 2 aprile 2003 che ha ricevuto dalla controparte e che non ha trasmesso al qui ricorrente. Essa ha inoltre indicato che l'opponente aveva già sostenuto nel suo memoriale di risposta di non essere tenuto al pagamento di un conguaglio per l'uso della casa paterna perché l'importo di fr. 350.-- mensili era dovuto unicamente fino alla divisione e che sapere se per "divisione" fosse intesa la transazione extragiudiziale del 27 ottobre 1995 o invece la firma del contratto di divisione immobiliare del 24 aprile 2001 - come ritiene il ricorrente - è una questione che nulla a che vedere con il diritto di essere sentito. Del resto, sempre a mente dei giudici cantonali, il ricorrente non poteva credere che il fratello fosse pacificamente d'accordo di versare un canone fino al 24 aprile 2001. 
 
2.2 Il ricorrente ritiene violato l'art. 36 lett. d CA, perché la Corte cantonale avrebbe disatteso di riconoscere una violazione del principio del contraddittorio da parte dell'arbitro (art. 25 CA), il quale avrebbe fatto proprie allegazioni di fatto e tesi di diritto contenute in uno scritto che non era stato portato a sua conoscenza prima dell'emanazione del lodo. Egli afferma poi che la Corte cantonale sarebbe incorsa in una svista manifesta e si sarebbe posta in stridente contrasto con gli atti di causa, perché - fatta eccezione dallo scritto non comunicato - da quest'ultimi non sarebbe possibile dedurre che l'opponente aveva asserito che il suo obbligo di pagamento cessava il 27 ottobre 1995: nei suoi allegati l'opponente non avrebbe segnatamente mai contestato che la "divisione" fosse avvenuta il 24 aprile 2001. Del resto, secondo il ricorrente, la rilevanza del menzionato scritto è stata riconosciuta dalla stessa Corte cantonale, la quale ha indicato nella sentenza impugnata che tale lettera avrebbe dovuto essere contenuta nel fascicolo processuale. A prescindere da quanto precede, il ricorrente ritiene che in ogni caso la motivazione addotta dall'arbitro sarebbe del tutto nuova e avrebbe dovuto essere preannunciata alle parti. 
 
2.3 In concreto la Corte cantonale si è fondata su due accertamenti di fatto. Il primo, qui incontestato, concerne la mancata menzione nel lodo della lettera del 2 aprile 2003. Con il secondo, l'autorità cantonale ha invece stabilito che l'opponente aveva già contestato l'obbligo di versare un canone per l'occupazione della casa paterna dopo il 27 ottobre 1995 nel suo memoriale di risposta. Occorre pertanto verificare se quest'ultimo accertamento è inesatto nel senso dell'art. 97 cpv. 1 LTF
 
Il passaggio della risposta in questione recita testualmente "Sottoscrivendo il brevetto notarile n. 7022 del 30 agosto 1988 gli eredi si accordarono nuovamente sull'ammontare dell'affitto, che B.A.________ avrebbe dovuto pagare, come ha fatto, fino alla divisione (doc. I)". Ora, interpretare tale passo come fatto dalla Corte cantonale non appare insostenibile (v. sulla nozione di arbitrio DTF 132 III 209 consid. 2.1). Atteso che dalla laboriosa procedura che ha preceduto l'arbitrato non appare evidente quale atto costituisca la "divisione" intesa dalle parti, la citata frase invitava l'arbitro a valutare la durata dell'obbligo di contribuzione. In queste circostanze cade anche l'argomentazione ricorsuale secondo cui l'arbitro si sarebbe prevalso di una nuova ed inattesa argomentazione. Infine - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - osservando che la lettera in questione avrebbe dovuto essere contenuta nel fascicolo processuale trasmessole, la Corte cantonale non si è in alcun modo pronunciata sulla rilevanza del documento per il giudizio dell'arbitro. 
 
3. 
3.1 Con riferimento alla richiesta di aumentare l'indennità mensile per l'occupazione della casa paterna da fr. 350.-- a fr. 800.--, la Corte cantonale ha indicato che l'arbitro non si era limitato a rilevare - con una motivazione che il ricorrente ritiene lesiva del suo diritto di essere sentito perché nuova ed inattesa - la nullità dell'aumento del canone per il mancato uso del formulario ufficiale. Essa ha pure precisato che in realtà la lettera del 6 aprile 1989 era una semplice richiesta al notaio divisore di imputare al fratello un canone maggiorato e che a tal proposito il lodo indicava che la richiesta non aveva sortito alcun effetto, perché il notaio non vi ha dato seguito. I giudici cantonali hanno poi rilevato che il ricorrente non aveva censurato questa seconda motivazione del lodo e hanno quindi reputato che quest'ultimo resiste alla critica. 
 
3.2 Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale è incorsa nell'arbitrio, in un diniego formale di giustizia ed in un'ulteriore violazione dell'art. 36 lett. d CA per aver disatteso che il lodo violava l'art. 25 CA: afferma che l'arbitro si era limitato a ritenere nulla la richiesta di adeguamento dell'indennità, senza che il quesito fosse stato sollevato dalle parti o si fosse mai altrimenti posto e senza fornire alcun'altra motivazione indipendente. A mente del ricorrente, infatti, l'asserzione secondo cui comunque la richiesta di adeguamento presentata al notaio divisore non aveva avuto effetto risulterebbe del tutto incomprensibile, motivo per cui non gli poteva essere rimproverato di non averla impugnata. 
 
3.3 Nella fattispecie l'arbitro ha innanzi tutto escluso che lo scritto del 6 aprile 1989 potesse costituire una valida notifica di aumento del canone di locazione, perché non è stato utilizzato l'apposito formulario. Con la seconda motivazione l'arbitro ha invece indicato che il predetto scritto, interpretato come una richiesta fatta al notaio divisore, avrebbe unicamente potuto giustificare il conguaglio postulato con la domanda di arbitrato se fosse stato considerato dal notaio nel compito di cui era investito. Lo stesso ricorrente aveva del resto - rettamente - definito nel suo ricorso per nullità la lettera in discussione come una "richiesta di un condividente di modificare l'inventario successorio" e non pretende che la postulata modifica sia intervenuta. Così stando le cose, contrariamente a quanto affermato nel gravame, tale seconda motivazione del lodo non è priva di senso. La Corte cantonale non ha pertanto violato né le disposizioni concordatarie né le norme costituzionali invocate, disattendendo il ricorso per nullità perché il ricorrente non aveva censurato la motivazione - la cui correttezza non è oggetto della presente procedura - concernente l'assenza di effetti per la domanda di conguaglio sottoposta all'arbitro della richiesta di aumento rivolta al notaio divisore, ma da questi ignorata. 
 
4. 
4.1 La Corte cantonale ha pure ritenuto che, per quanto attiene alla servitù costituita in favore della particella n. 1070, il ricorrente si era limitato a contraddire la constatazione dell'arbitro secondo cui tale fondo non dispone di un accesso sufficiente, senza però dimostrare che gli accertamenti del lodo siano palesemente in contrasto con gli atti. La sentenza impugnata menziona che l'arbitro ha segnatamente accertato che senza la contestata stradina la parte sud-ovest del fondo è unicamente raggiungibile attraversando la casa di abitazione e che in questo modo un normale sfruttamento agricolo di tale porzione di terreno sarebbe impossibile. La Corte cantonale ha altresì indicato che la parte sud-ovest del fondo costituisce quasi la metà dell'intera particella e che, vista la professione di agricoltore dell'opponente, sarebbe irrilevante che questi non avrebbe mai preteso di sfruttare tale parte del fondo. 
 
4.2 Il ricorrente afferma che la nuova particella n. 1070 usufruisce di un accesso alla pubblica via e che pertanto lo stato di necessità richiesto dall'art. 694 CC sarebbe stato riconosciuto arbitrariamente. Egli sostiene che tale norma dev'essere applicata in modo restrittivo e che essa non assicura segnatamente un comodo accesso a tutti i subalterni di un fondo. I Giudici cantonali gli avrebbero poi a torto rimproverato di non aver indicato da quali atti di causa emerge sia che la zona sud-ovest del fondo è quasi integralmente bosco, sia che sarebbe possibile accedervi passando sotto la condotta particella n. 1087 situata sul fondo del fratello. Il ricorrente afferma infine che dagli atti non risulta invece che l'opponente sia agricoltore. 
 
4.3 Giusta l'art. 36 lett. f CA un lodo può essere impugnato con un ricorso per nullità se è arbitrario, siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o perché contenente una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità. La nozione concordataria di arbitrio coincide con quella sviluppata dalla giurisprudenza in applicazione degli art. 4 vCost. e 9 Cost. (DTF 131 I 45 consid. 3.4). Con riferimento all'accertamento dei fatti l'art. 36 lett. f CA è particolarmente restrittivo, poiché il giudice non può rivedere l'apprezzamento delle prove effettuato dagli arbitri, ma deve limitarsi a verificare che i fatti da questi constatati non siano manifestamente contrari agli atti (DTF 131 I 45 consid. 3.6). 
 
In concreto giova innanzi tutto ricordare che sussiste uno stato di necessità nel senso dell'art. 694 cpv. 1 CC se - per la mancanza di un sufficiente collegamento con la pubblica via - il fondo del richiedente non può essere sfruttato in modo razionale e conforme alla sua destinazione; lo sfruttamento conforme alla destinazione di un fondo risulta dalla sua situazione e configurazione, nonché dall'ordinamento giuridico. Sebbene critichi la constatazione della sentenza impugnata secondo cui il fratello è agricoltore, il ricorrente non censura l'accertamento dei giudici cantonali secondo cui il frazionamento del mappale n. 1070 ha abbisognato dell'approvazione della Sezione dell'agricoltura. In queste circostanze non appare insostenibile ritenere - come fatto dall'arbitro e dalla Corte cantonale - che uno sfruttamento agricolo della predetta particella debba essere possibile. Ora, non è nemmeno arbitrario considerare che per consentire uno sfruttamento razionale di tale natura non sia sufficiente che solo la metà circa del fondo disponga di un accesso carrabile, ricordato che del resto nemmeno il ricorrente spiega perché, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte cantonale, l'eventuale presenza di un bosco sulla porzione di terreno che dev'essere servita dal diritto di passo escluderebbe "un ragionevole uso agricolo, compreso un eventuale sfruttamento forestale". Infine, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, dalla planimetria allegata al lodo risulta unicamente che la condotta particella n. 1087 è situata sul fondo dell'opponente, ma non emerge affatto che sia possibile transitare con veicoli sotto di essa. Ne segue che pure questa censura si rivela infondata. 
 
5. 
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa infondato e come tale dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non è stato invitato a presentare una risposta e non è quindi incorso in spese per la procedura federale. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 30 giugno 2008 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Raselli Piatti