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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_150/2023  
 
 
Sentenza del 4 luglio 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Hänni, Ryter, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Cocchi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di domicilio UE/AELS, permesso di dimora UE/AELS; 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 1° febbraio 2023 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.279). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, cittadino italiano nato nel 1965, è giunto in Svizzera il 1° ottobre 2014. A quel tempo, era impiegato presso la B.________ Srl di W.________ (I) e viveva a Y.________ (I). Annunciatosi alle autorità migratorie ticinesi, alle quali ha notificato di risiedere in un appartamento di due locali a Z.________ (TI), egli ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa, con termine di controllo fissato al 30 settembre 2019. 
Il 26 luglio 2019 A.________ ha domandato il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS. La richiesta è stata trattata quale istanza di rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e ha condotto a controlli in merito alla sua presenza effettiva sul territorio elvetico. 
 
B.  
Dopa averlo sentito, il 19 dicembre 2019 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha negato a A.________ il rilascio del permesso di domicilio e deciso nel contempo di non rinnovargli il permesso di dimora UE/AELS, perché il suo recapito in Svizzera risultava essere fittizio e di comodo. 
Su ricorso, la liceità della citata decisione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato (26 maggio 2021) che dal Tribunale cantonale amministrativo, espressosi in merito con sentenza del 1° febbraio 2023. 
 
C.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 6 marzo 2023, A.________ ha impugnato quest'ultimo giudizio davanti al Tribunale federale chiedendo che lo stesso sia annullato e che l'incarto sia rinviato alla Sezione della popolazione, per nuovo esame. Preliminarmente, domanda la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. 
L'istanza inferiore e la Sezione della popolazione hanno proposto il rigetto del ricorso. Il Consiglio di Stato ticinese si è invece rimesso al giudizio di questa Corte federale. Con decreto dell'8 marzo 2023 la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è stata accolta. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'impugnativa è diretta contro una pronuncia resa dal Tribunale amministrativo ticinese in un litigio che riguarda il diritto degli stranieri. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Già perché l'insorgente è di nazionalità italiana e può di principio richiamarsi all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la causa sfugge tuttavia alla citata clausola d'eccezione (sentenza 2C_570/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 1.1). Nel contempo, riguardo al rilascio di un permesso di domicilio, che è questione non regolata nell'ALC, il ricorrente può di principio rifarsi anche all'accordo italo-svizzero del 10 agosto 1964 relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (RS 0.142.114.548). In che misura tali normative gli conferiscano dei diritti effettivi è questione di merito (sentenza 2C_615/2020 del 20 maggio 2021 consid. 1.2).  
Per quanto si riferisca all'art. 34 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), relativo al rilascio di un permesso di domicilio in base al diritto interno e pure oggetto di verifica dell'istanza inferiore, il gravame sfugge per contro a un esame di questa Corte. Tale norma ha infatti carattere solo potestativo e riguardo ad essa non vengono nemmeno fatte valere censure formali, che possano essere trattate nell'ambito di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_615/2020 del 20 maggio 2021 consid. 1.3). 
 
1.2. Il gravame è stato presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2; art. 90 LTF) e da una persona che ha legittimazione ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF). Pertanto, va esaminato quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 segg. LTF.  
Visto l'esito della causa, la questione dell'ammissibilità delle conclusioni formulate dall'insorgente, cassatorie e di rinvio, non va infatti approfondita (sentenza 2C_217/2023 del 17 maggio 2023 consid. 1.2). Dal suo ricorso risulta in ogni caso che egli mira al rilascio di un permesso di domicilio e, in via subordinata, al rinnovo del permesso di dimora. 
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, considera di regola solo gli argomenti proposti (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
 
2.2. Sul piano dei fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). In questo ambito, manifestamente inesatto significa arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2). Chi critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata non può limitarsi a completarla ma deve sollevare una censura specifica (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3). L'eliminazione del vizio denunciato deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
3.  
Anche la Corte cantonale è giunta alla conclusione che l'agire delle autorità migratorie ticinesi andasse tutelato. 
Da un lato, ha infatti rilevato che, benché il ricorrente sia titolare di un permesso di dimora UE/AELS da almeno 5 anni, bisogna considerare che non lo ha ottenuto quale "lavoratore", per svolgere un'attività lucrativa, e che - già per questa ragione - non può beneficiare di un diritto alla concessione di un permesso di domicilio UE/AELS in base all'accordo italo-svizzero del 10 agosto 1964 relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, interpretato alla luce della dichiarazione resa dal Consiglio federale il 23 aprile 1983 (giudizio impugnato, consid. 3.1). 
D'altro lato, riferendosi all'art. 23 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203), ha osservato che dati non erano nemmeno gli estremi per un rinnovo del permesso di dimora UE/AELS giusta l'art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 allegato I ALC in quanto, nonostante le condizioni specifiche previste da quest'ultima norma siano di per sé rispettate (mezzi finanziari sufficienti e assicurazione malattia che copra tutti i rischi), il ricorrente fa uso dell'appartamento di cui dispone a Z.________ solo in maniera estremamente sporadica e va pertanto constatata l'assenza di un'effettiva volontà di stabilirsi in Svizzera. 
In simili circostanze, continua la Corte cantonale, la sua richiesta di rinnovo dev'essere in effetti considerata come abusiva e non merita tutela (giudizio impugnato, consid. 6.4 in relazione con il consid. 3). 
 
4.  
 
4.1. L'insorgente ritiene che, a differenza di quanto concluso dall'istanza inferiore, il diritto al rilascio di un permesso di domicilio in base all'accordo italo-svizzero del 10 agosto 1964 relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera sarebbe dato (ricorso, p.to 3).  
 
4.2. Tuttavia, il rifiuto di concedere un permesso di domicilio in base all'accordo italo-svizzero del 10 agosto 1964, interpretato alla luce della dichiarazione del Consiglio federale del 23 aprile 1983, è corretto e va confermato. In effetti, come rilevato nel giudizio impugnato, quell'accordo è applicabile a cittadini italiani che lavorano in Svizzera: cioè a un gruppo di persone cui il ricorrente non appartiene, perché egli era finora in possesso di un permesso di dimora secondo l'art. 24 allegato I ALC, non di un permesso per svolgere un'attività lucrativa (sentenze 2C_1008/2019 del 13 marzo 2020 consid. 3; 2C_437/2019 del 25 novembre 2019 consid. 4; 2C_439/2018 del 7 maggio 2019 consid. 3.3; 2C_925/2015 del 27 marzo 2017 consid. 2.3.2).  
 
5.  
 
5.1. In caso di diniego del rilascio di un permesso di domicilio, l'insorgente postula il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, del quale ha fino ad ora beneficiato giusta l'art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 allegato I ALC. Rileva infatti che il rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 allegato I ALC non è contestato, mentre considera che un richiamo all'art. 23 OLCP, a causa dell'assenza di un'effettiva volontà di stabilirsi nel nostro Paese, non si giustifichi.  
Sul piano dei fatti, denuncia accertamenti manifestamente inesatti, attirando non da ultimo l'attenzione anche sulla giurisprudenza, che impone alla Corte cantonale di non limitarsi a valutare la situazione sulla quale si sono fondati la Sezione della popolazione rispettivamente il Consiglio di Stato, bensì di tenere conto anche di elementi posteriori. 
 
5.2. Ora, contestando i fatti contenuti nel giudizio impugnato, il ricorrente non procede come indicato nel precedente considerando 2.2. In particolare, non dimostra nessuna violazione del divieto d'arbitrio. In effetti, egli si limita a fornire una propria versione della fattispecie senza considerare: (a) che l'arbitrio nell'apprezzamento delle prove è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, o se, in base ai fatti raccolti, ha tratto delle deduzioni insostenibili; (b) che spetta pertanto a chi ricorre argomentare, per ogni accertamento di fatto criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate e perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile (DTF 143 IV 500 consid. 1.1).  
D'altra parte, indicando che il Tribunale amministrativo ticinese deve considerare anche elementi posteriori sia alla pronuncia della Sezione della popolazione che di quella del Consiglio di Stato, e quindi richiamandosi implicitamente all'art. 110 LTF (sull'argomento, cfr. la sentenza 2C_570/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 4), l'insorgente non spiega nemmeno perché la Corte cantonale avrebbe leso questo articolo. 
 
5.3. Nel successivo considerando 6, resta pertanto da esaminare se, in base ai fatti che emergono dal giudizio impugnato, che non sono stati messi validamente in discussione e che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2), la decisione di negare il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS in ragione dell'assenza di un'effettiva volontà di stabilirsi nel nostro Paese sia corretta e vada confermata, oppure se il diniego non si giustifichi.  
 
6.  
 
6.1. Il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS non presuppone solo il rispetto delle condizioni previste dalla norma di riferimento (in casu, l'art. 24 allegato I ALC), ma anche la volontà di stabilirsi sul territorio elvetico e che il richiamo alla norma in questione non sia quindi abusivo. Se questa volontà non è data, il permesso di soggiorno può essere negato, come previsto dall'art. 23 OLCP (DTF 139 II 393 consid. 2.1; 136 II 177 consid. 3.2.3; sentenze 2C_5/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3.4; 2C_7/2021 del 16 novembre 2021 consid. 3.4; 2C_264/2020 del 10 agosto 2021 consid. 4.3.2; 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 3.3 e 4.3).  
 
6.2. Ora, la Corte cantonale ha ritenuto che tale volontà non fosse nella fattispecie data, e la richiesta di rinnovo fosse quindi abusiva, mentre il ricorrente contesta tale conclusione. Anche in questo caso, egli non può essere tuttavia seguito.  
 
6.2.1. In effetti, tra il 1° ottobre 2014 e la fine di settembre 2019, il consumo di energia elettrica nell'appartamento di Z.________ è stato assai scarso. A fronte di una media annua nazionale di 1'400-1'600 kWh - rileva la Corte cantonale, adducendo dati che il ricorrente di per sé non contesta - esso si è difatti attestato complessivamente solo a circa 1'000 kWh, ciò che corrisponde ad una media annua di 200 kWh, di molto inferiore ai dati statistici (e questo anche nel caso si volesse ammettere un consumo del 30 % inferiore alla media annua nazionale indicata, in ragione dell'asserito consumo dei pasti fuori casa).  
 
6.2.2. Alla constatazione che il consumo complessivo di elettricità durante un lasso di tempo di cinque anni non raggiunge nemmeno il consumo normalmente registrato per un appartamento di due locali occupato da una persona sola nell'arco di un anno, va inoltre ad aggiungersi il fatto che - in occasione di un sopralluogo svolto il 26 agosto 2019 dalla polizia comunale nell'abitazione di Z.________ - quest'ultima ha rilevato "scorte alimentari" molto ridotte e che "i vestiti per le varie stagioni sono pochi" (cfr. rapporto della Polizia comunale di Z.________ del 27 agosto 2019 al quale anche il giudizio impugnato).  
 
6.2.3. La situazione accertata, cui vanno a sommarsi le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da parte della polizia cantonale, dalle quali emerge la netta prevalenza di tempo trascorsa in Italia (sia per motivi lavorativi e/o di formazione professionale, che per frequentare la figlia, la compagna e i genitori che vi risiedono, o per vacanza e svago), permetteva quindi anche di concludere che l'insorgente usa il proprio appartamento in Svizzera solo in maniera estremamente sporadica e che la volontà di stabilirvisi non è data (riguardo a consumi molto esigui di energia quale indicazione dell'assenza della volontà di soggiorno in Svizzera, cfr. del resto anche la sentenza 2C_958/2020 del 6 aprile 2021 consid. 3.3, relativa però ad un caso di decadenza giusta l'art. 61 cpv. 2 LStrI; riguardo a una situazione nella quale l'abuso di diritto è stato negato, in ragione dell'esistenza di elementi che attestavano la volontà di un'effettiva residenza in Svizzera, cfr. invece la sentenza 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 4.3).  
 
6.3. Ritenuto che il rilascio rispettivamente il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS non presuppone solo il rispetto delle condizioni previste dalla norma richiamata (sentenze 2C_5/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3.4; 2C_7/2021 del 16 novembre 2021 consid. 3.4), ma anche l'effettiva volontà di stabilirsi sul territorio elvetico e che - in base ai fatti accertati, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) - tale volontà fa in concreto difetto, la conferma del diniego del rinnovo del permesso da parte della Corte cantonale, in ragione dell'esistenza di un abuso di diritto, è pertanto corretta e va condivisa. Come rilevato anche nel giudizio impugnato, nelle circostanze riscontrate (consumo di corrente elettrica assai scarso, presenza di scorte alimentari e di vestiti molto ridotti, netta prevalenza di tempo trascorso all'estero, sia per motivi lavorativi e/o di formazione, che affettivi che di vacanza o svago) va infatti constatato che l'obiettivo normalmente perseguito attraverso la concessione di un permesso di dimora nel nostro Paese, che dovrebbe essere quello di permettere al richiedente di stabilirsi in Svizzera, non viene raggiunto, poiché la persona che vi si richiama non vi mira affatto, e il rinnovo del permesso può essere di conseguenza negato (sentenze 2C_264/2020 del 10 agosto 2021 consid. 4.3.2; 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 4.3 e contrario).  
 
7.  
N ella misura in cui è ammissibile, il ricorso va quindi respinto, poiché infondato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 4 luglio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli