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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_308/2023  
 
 
Sentenza del 28 luglio 2023  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
Kölz, Hofmann, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato da Maria Galliani e Micaela S. Negro, avvocate, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Liberazione condizionale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 giugno 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2023.111). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
In parziale accoglimento dell'appello presentato da A.________, nato nel 1980, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino con sentenza del 18 agosto 2021 lo ha riconosciuto colpevole di rapina in correità con terzi e lo ha condannato alla pena detentiva di 4 anni e 1 mese, dedotto il carcere già sofferto. Nei suoi confronti è stata pronunciata l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 12 anni e la condanna a risarcire l'accusatore privato. 
 
B.  
Con decisione del 18 ottobre 2021, il Giudice dei provvedimenti coercitivi, statuendo in materia di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di A.________ nella sezione chiusa del penitenziario cantonale. Il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha inoltre stabilito che i due terzi della pena detentiva sarebbero stati raggiunti il 21 maggio 2023 e che la fine ordinaria della stessa cadrà il 1° ottobre 2024. 
Dopo aver acquisito i preavvisi della direzione delle Strutture carcerarie cantonali e dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa e sentito il detenuto, con decisione del 5 maggio 2023 il Giudice dei provvedimenti coercitivi gli ha negato la liberazione condizionale. 
Contro il diniego della liberazione condizionale, A.________ ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale, con sentenza del 12 giugno 2023, ha respinto il reclamo. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 13 luglio 2023 al Tribunale federale, chiedendo sostanzialmente di riformarla nel senso di concedergli la liberazione condizionale. A.________ ha presentato domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
La Corte dei reclami penali, il Procuratore pubblico e il Giudice dei provvedimenti coercitivi non presentano osservazioni e si rimettono al giudizio del Tribunale federale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) nell'ambito dell'esecuzione di pene e misure (art. 78 cpv. 2 lett. b LTF), la sentenza della Corte dei reclami penali può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia penale (art. 78 segg. LTF). Il ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e che ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica dell'avversata decisione, è legittimato a proporre questo rimedio (art. 81 cpv. 1 LTF). Il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF), è ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 86 cpv. 1 CP come anche degli art. 8 e 9 Cost. Sostiene che la Corte cantonale avrebbe motivato in materia arbitraria il rifiuto della liberazione condizionale, fondando il proprio giudizio concernente il rischio di recidiva essenzialmente sull'esperienza di vita precedente all'arresto e disconoscendo la sussistenza di uno sviluppo positivo della sua personalità durante l'esecuzione dell'attuale pena nonché di adeguati fattori compensativi del possibile rischio di recidiva, nonostante i risultati positivi evidenziati nei preavvisi acquisiti. Così facendo, la Corte cantonale avrebbe ecceduto nel suo potere di apprezzamento nel giudicare il rischio di recidiva.  
 
2.2. Giusta l'art. 86 cpv. 1 CP, quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti. Questa disposizione rafforza il principio secondo cui la liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto l'eccezione, in quanto non è più richiesta la previsione che il condannato terrà buona condotta in libertà (cfr. art. 38 n. 1 cpv. 1 vCP), ma soltanto che non sia da temere la commissione di nuovi crimini o delitti. Detto altrimenti, per la concessione della liberazione condizionale non è più necessaria una prognosi positiva, ma è sufficiente che la stessa non sia negativa (DTF 133 IV 201 consid. 2.2). In quest'ultima fase dell'esecuzione della pena, l'interessato deve prepararsi alla vita in libertà. A questo scopo di prevenzione sociale si contrappongono i bisogni di tutela della comunità, ai quali deve essere attribuito un peso maggiore più il valore del bene giuridico minacciato è alto (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 125 IV 113 consid. 2a).  
La prognosi relativa al comportamento futuro del detenuto deve essere formulata procedendo a una valutazione complessiva, che tenga conto dei suoi precedenti, della sua personalità e del suo comportamento durante l'esecuzione della pena, come pure del suo nuovo atteggiamento nei confronti dei fatti oggetto di reato, del suo eventuale miglioramento e delle sue presumibili condizioni di vita dopo la liberazione (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 3). L'autorità competente deve formulare una prognosi differenziata, confrontando i vantaggi e gli svantaggi di un'esecuzione completa della pena con quelli di una sospensione della pena rimanente (cfr. DTF 124 IV 193 consid. 4a e 5b/bb; sentenze 6B_1136/2022 del 12gennaio 2023 consid. 2.2; 6B_875/2021 del 3 ottobre 2022 consid. 1.4.3.1; 6B_420/2022 del 6 luglio 2022 consid. 2.1). 
Nell'ambito della decisione sulla liberazione condizionale le competenti autorità beneficiano di un potere di apprezzamento; il Tribunale federale interviene nella valutazione delle prospettive d'emendamento solo quando tali autorità eccedano o abusino di tale potere, violando così il diritto federale (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 119 IV 5 consid. 2). Un eccesso del potere di apprezzamento può in particolare realizzarsi quando l'autorità omette di eseguire una valutazione globale di tutte le circostanze rilevanti per la prognosi, fondandosi esclusivamente sui precedenti dell'interessato (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; sentenze 6B_277/2023 del 22 marzo 2023 consid. 1.2; 6B_394/2022 del 23 maggio 2022 consid. 2.2-2.4). 
 
2.3.  
 
2.3.1. La Corte cantonale ha accertato che dalle sentenze pronunciate dalle Corti ticinesi di primo e secondo grado si evince come il ricorrente - oggi quarantatreenne, cittadino italiano, nato e cresciuto nella zona di X.________ - abbia iniziato a delinquere in Italia dai 17 anni con una certa frequenza per reati contro il patrimonio e l'integrità fisica. Nel 2002, all'età di 22 anni, il ricorrente ha commesso un omicidio in concorso con B.________, a seguito del quale ha trascorso oltre 16 anni in carcere. Uscito di prigione - a suo dire - nel novembre 2018, nel settembre 2020 il ricorrente si sarebbe spontaneamente consegnato alle forze dell'ordine dopo aver appreso che nei suoi confronti era pendente un mandato d'arresto svizzero per una rapina commessa il 5 luglio 2019 in correità con terzi a danno di un furgone portavalori a Y.________, il cui autista era stato privato della libertà per carpirgli le informazioni sul funzionamento del furgone e sull'apertura delle valigette contenenti il denaro. Secondo la Corte cantonale, il ricorrente, pur avendo passato metà della sua vita in carcere e pur avendo avuto un lavoro (di durata determinata) che avrebbe svolto al momento di venire in Svizzera per compiere una rapina, non avrebbe atteso molto prima di tornare a delinquere, aderendo alla proposta di guidare il furgone portavalori dopo il suo assalto. Proposta questa proveniente proprio da B.________, parimenti residente nel varesotto, il cui passato gli era ben noto per aver perpetuato con lui il summenzionato omicidio. Scegliendo di compiere un nuovo reato grave con altri pregiudicati, il ricorrente avrebbe inevitabilmente preso in considerazione la possibilità di incorrere in una nuova carcerazione che lo avrebbe nuovamente tenuto lontano dai suoi familiari. L'obiettivo del ricorrente sarebbe stato il facile guadagno, dimostrando così di non aver tratto alcun insegnamento dalla lunga carcerazione subita, ciò che confermerebbe un pericolo di recidiva ancora molto alto.  
 
2.3.2. A mente della Corte cantonale, il caso in disamina non sarebbe paragonabile a quello oggetto della più recente giurisprudenza federale (sentenza 6B_394/2022 del 23 maggio 2022). Da un lato, le esigenze di protezione della società richiederebbero in concreto una valutazione più severa e prudente, siccome da una (eventuale) recidiva non sarebbero esclusivamente interessi patrimoniali ad essere minacciati bensì verrebbero toccati reati comportanti un atto di coercizione di un bene giuridico più elevato quale la vita o l'integrità personale. Dall'altro lato, il progetto futuro prospettato in concreto dal ricorrente non verrebbe messo in secondo piano perché considerato irrealistico, ma piuttosto perché tale progetto non sarebbe sufficiente per escludere che il ricorrente, una volta posto in libertà anticipata, commetta nuovi crimini o delitti, nella misura in cui egli farebbe rientro in una situazione dal profilo economico, familiare e logistico analoga a quella precedente il suo arresto, la quale non avrebbe prevalso sulle sue fragilità di carattere e di personalità, ancora presenti in un uomo ormai di mezza età, malgrado i buoni intenti e l'andamento positivo avuto nella precedente carcerazione.  
 
2.3.3. La Corte cantonale ha inoltre rilevato che, se da un lato debba essere dato atto al ricorrente del buon comportamento tenuto in esecuzione della pena, del buon profitto dimostrato nell'attività lavorativa prestata e gli vadano riconosciute le ottime valutazioni ottenute nei corsi scolastici frequentati in carcere, dall'altro lato non debba essere sottovalutato come anche in precedenza il ricorrente abbia dato prova di aver messo a frutto gli anni della lunga detenzione nelle carceri italiane, proseguendo la sua formazione scolastica e conseguendo una formazione di ragioneria. Tuttavia, ciò non gli avrebbe impedito di ricadere nel crimine dopo solo pochi mesi una volta uscito dal carcere.  
 
2.3.4. Con riguardo al lavoro, la Corte cantonale ha espresso delle perplessità riguardo all'intento esternato dal ricorrente di voler lavorare nel vivaio della cognata, rispettivamente presso la ditta di un famigliare. Secondo la Corte cantonale, infatti, non sarebbe dato sapere in quale rapporto di parentela si trovi il ricorrente, o la di lui cognata, con tale C.________, titolare dell'impresa D.________ di Z.________, il quale si sarebbe detto disponibile ad assumere il ricorrente a tempo pieno in qualità di aiuto giardiniere a partire dal 1° giugno 2023, disponibilità confermata ancora in data 14 marzo 2023. Ad ogni modo, a mente della Corte cantonale, il ricorrente, anche prima del suo ultimo arresto, seppure impegnato in una regolare attività lavorativa, non sarebbe stato in grado di mantenersi lontano dal crimine e di non prediligere i più cospicui proventi della prospettata rapina, propostagli da un pregiudicato il cui passato ben conosceva. Anche nel caso in cui si fosse trattato di un'attività lavorativa a tempo determinato e il ricorrente avesse davvero maturato, dai numerosi anni di detenzione, la ferma convinzione di cambiare vita mantenendosi con un lavoro onesto, altro non avrebbe dovuto fare che attendere e tentare l'opportunità lavorativa apertasi grazie al suo asserito familiare.  
 
2.3.5. A mente della Corte cantonale, nemmeno l'asserita vicinanza della famiglia del ricorrente, segnatamente della madre e del fratello, sui quali aveva già potuto contare dopo il suo precedente rilascio, rassicurerebbe e mitigherebbe, in concreto, l'alto pericolo di recidiva. Anzi, nemmeno la preoccupazione per un genitore malato e poi venuto a mancare e quella per una madre rimasta da poco vedova avrebbero distolto il ricorrente dal prediligere il guadagno facile seppure rischioso proveniente dal crimine anziché dare la priorità alla sicurezza data dal costruire una vita in modo onesto.  
 
2.3.6. Secondo la Corte cantonale, il ricorrente, essendo colpito da espulsione e dunque essendogli precluso qualsiasi reinserimento nel territorio svizzero con cui egli non avrebbe alcun legame, al suo rilascio tornerebbe a stabilirsi nel varesotto, ovvero a poca distanza dal confine svizzero e nella zona da cui provengono anche vari pregiudicati per rapina, i cui nominativi sono emersi nel procedimento penale a suo carico. Anche da questo profilo, a mente della Corte cantonale, occorre in concreto prestare particolare prudenza nella valutazione del rischio di recidiva in sede di una liberazione condizionale.  
 
2.3.7. Sentito dal Giudice dei provvedimenti coercitivi, il ricorrente si sarebbe detto cambiato negli ultimi tre anni, avendo preso coscienza dei propri errori e assicurando di non voler più ricadere nell'illiceità. Dinanzi all'Ufficio dell'assistenza riabilitativa, egli avrebbe dichiarato che i molti anni di detenzione, avendolo tenuto lontano dalla società e dalla famiglia, avrebbero avuto su di lui un effetto importante e costituirebbero un deterrente rispetto al rischio di recidiva. A mente della Corte cantonale sarebbe tuttavia ben vero il contrario, ossia che dalla lunga carcerazione subita in Italia il ricorrente non avrebbe tratto alcun insegnamento, essendo tornato a delinquere unitamente al correo in omicidio solo dopo pochi mesi dal suo rilascio. Non si potrebbe pertanto che dubitare che i quasi tre anni di detenzione espiati nelle carceri svizzere fungano maggiormente da monito rispetto agli oltre 16 anni trascorsi negli istituti penali italiani.  
 
2.3.8. Secondo la Corte cantonale, l'asserito lavoro del ricorrente sulle proprie fragilità, da quanto risulta dagli atti, non deriverebbe da uno specifico lavoro terapeutico introspettivo del ricorrente ma sembrerebbe essere una deduzione dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa fondata sulle sue dichiarazioni di buoni intenti e sul suo buon comportamento in carcere.  
 
2.3.9. Dal profilo della risocializzazione del ricorrente, la Corte cantonale è giunta alla conclusione nell'ambito di una prognosi differenziata che la sua pericolosità non risulterebbe diminuita nel caso di una liberazione anticipata assortita dall'assistenza riabilitativa e da norme di condotta, piuttosto che nel caso di scarcerazione a fine pena senza sorveglianza alcuna, in quanto il ricorrente, colpito da un'espulsione, dovrà forzatamente lasciare la Svizzera. Non sarebbe quindi più possibile sorvegliarlo e, se del caso, ordinare il ripristino dell'esecuzione qualora egli dovesse ricadere nell'illecito agire, essendo notoriamente problematica l'attuazione e la verifica di tali misure accompagnatorie all'estero.  
 
2.3.10. Sulla scorta di queste considerazioni, la Corte cantonale ha ritenuto che il rischio di recidiva in capo al ricorrente sia da ritenersi ancora particolarmente alto e concreto. A mente della Corte cantonale, tale rischio non sarebbe sufficientemente contenuto dall'espressione dei suoi buoni intenti, dalla sua attitudine positiva in espiazione di pena e dalla sua prospettata situazione in caso di rilascio anticipato.  
 
2.4.  
 
2.4.1. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte cantonale non ha fondato il giudizio sulla prognosi negativa esclusivamente sulle condanne pronunciate nei suoi confronti da parte delle autorità giudiziarie italiane e svizzere. La Corte cantonale ha invece rettamente svolto una valutazione complessiva, nell'ambito della quale ha considerato negativamente il comportamento del ricorrente in seguito al rilascio dalla pena detentiva di oltre 16 anni pronunciata a seguito dell'omicidio commesso dal ricorrente in correità con B.________ nel 2002. La Corte cantonale ha accertato, in maniera non arbitraria e quindi vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), che il ricorrente ha commesso una rapina a danno di un furgone portavalori pochi mesi dopo il rilascio in libertà, ciò che il ricorrente nel suo ricorso non contesta. La Corte cantonale ne ha rettamente dedotto che il ricorrente non avesse tratto alcun insegnamento dalla lunga carcerazione subita in Italia. Nella misura in cui la Corte cantonale esprima dei dubbi riguardo al fatto che i tre anni di detenzione espiati nelle carceri svizzere fungano maggiormente da monito rispetto agli oltre 16 anni trascorsi nelle carceri italiane, tale conclusione appare condivisibile. A ciò nulla muta il fatto che il ricorrente, a quanto asserisce, nel carcere svizzero abbia avuto la possibilità di svolgere un'attività lavorativa, a differenza del suo periodo trascorso nelle carceri italiane. Nella misura in cui il ricorrente lamenta violazioni dei diritti umani che egli avrebbe subito nelle carceri italiane, senza fornire alcuna prova a sostegno, la relativa argomentazione ricorsuale risulta irricevibile.  
 
2.4.2. La Corte cantonale ha richiamato, nella sua valutazione complessiva del pericolo di recidiva, anche criteri di valutazione che appaiono positivi. Essa ha infatti riconosciuto che il ricorrente si fosse consegnato spontaneamente alle forze dell'ordine dopo aver appreso che nei suoi confronti era pendente un mandato d'arresto svizzero. Ha inoltre dato atto al ricorrente del buon comportamento in carcere, del buon profitto dimostrato nell'attività lavorativa prestata e delle ottime valutazioni ottenute nei corsi scolastici frequentati in carcere. Secondo la Corte cantonale, tuttavia, deve essere considerato che anche in precedenza il ricorrente abbia dato prova di aver messo a frutto gli anni della lunga detenzione nelle carceri italiane, proseguendo la formazione scolastica e conseguendo una formazione di ragioneria, ciò che tuttavia non gli ha impedito di ricadere nel crimine dopo soli pochi mesi una volta uscito dal carcere. Fatto questo che il ricorrente, a ragione, non contesta.  
 
 
2.4.3. La Corte cantonale ha inoltre considerato la disponibilità di assunzione del ricorrente da parte di C.________ in qualità di aiuto giardiniere, esprimendo tuttavia qualche perplessità al riguardo, ritenuto che non sia dato sapere in quale grado di parentela si trovi il ricorrente o la di lui cognata con il datore di lavoro in questione. Il ricorrente, nel suo ricorso, non si confronta con l'argomentazione della sentenza impugnata (art. 42 cpv. 2 LTF). La Corte cantonale, accertato che il ricorrente svolgeva una regolare attività lavorativa anche prima del suo ultimo arresto, ha rettamente rilevato che il peso della prospettata attività lavorativa dovesse essere comunque relativizzato nella valutazione della prognosi del ricorrente. Anche su questo punto, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata (art. 42 cpv. 2 LTF).  
 
2.4.4. La Corte cantonale ha inoltre rettamente considerato che, nel caso di specie, non fosse data una situazione comparabile a quella oggetto della sentenza 6B_394/2022 del 23 maggio 2022. La Corte cantonale ha, da un lato, rettamente ritenuto come, nel caso in esame, a differenza della citata sentenza del Tribunale federale le esigenze di protezione della comunità richiedano una valutazione della prognosi più severa e prudente, siccome nel caso di un'eventuale recidiva non sarebbero minacciati esclusivamente interessi patrimoniali ma bensì un bene giuridico elevato come la vita o l'integrità della persona (cfr. DTF 133 IV 201 consid. 3.2; 125 IV 113 consid. 2a; 124 IV 193 consid. 3; sentenza 6B_394/2022 del 23 maggio 2022 consid. 2.4).  
La Corte cantonale ha inoltre accertato che, per quanto concerne il progetto futuro prospettato in concreto dal ricorrente, tale progetto non venga messo in secondo piano perché ritenuto irrealistico, ma piuttosto perché esso, a mente della Corte cantonale, non sarebbe sufficiente per escludere che il ricorrente, una volta posto in libertà anticipata, commetta nuovi crimini o delitti, nella misura in cui egli farebbe rientro in una situazione dal profilo economico, familiare e logistico analoga a quella precedente il suo arresto, la quale non ha prevalso sulle sue fragilità di carattere e di personalità, ancora presenti in un uomo ormai di mezza età, malgrado i buoni intenti e l'andamento positivo avuto nella precedente carcerazione. Il ricorrente contesta questa considerazione, criticandone l'intrinseca contraddittorietà, senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata (art. 42 cpv. 2 LTF) e in particolare senza addurre i motivi che permetterebbero di concludere che la sua situazione, in caso di liberazione condizionale, sotto i citati aspetti (economico, familiare e logistico), sarebbe differente a quella precedente il suo arresto. L'argomentazione ricorsuale, su questo punto, risulta pertanto irricevibile. 
 
2.4.5. Secondo la Corte cantonale, l'asserito lavoro del ricorrente sulle proprie fragilità, da quanto risulta dagli atti, non deriverebbe da uno specifico lavoro terapeutico introspettivo del ricorrente ma sembrerebbe essere una deduzione dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa fondata sulle sue dichiarazioni di buoni intenti e sul suo buon comportamento in carcere. Limitandosi ad affermare che, in questo modo, la Corte cantonale avrebbe "incomprensibilmente svilito il ruolo degli assistenti sociali" presso l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa, il ricorrente non dimostra né una una violazione del diritto federale né un abuso rispettivamente un eccesso del potere di apprezzamento da parte della Corte cantonale.  
 
2.4.6. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, la Corte cantonale ha formulato una prognosi differenziata, confrontando i vantaggi e gli svantaggi di un'esecuzione completa della pena con quelli di una sospensione della pena rimanente (v. supra consid. 2.2). Secondo la Corte cantonale, la pericolosità del ricorrente non risulterebbe diminuita nel caso di liberazione anticipata assortita dall'assistenza riabilitativa e da norme di condotta, piuttosto che nel caso di scarcerazione a fine pena senza sorveglianza alcuna, in quanto il ricorrente, colpito da un'espulsione, dovrà forzatamente lasciare la Svizzera. Non sarebbe quindi più possibile sorvegliarlo e, se del caso, ordinare il ripristino dell'esecuzione qualora egli dovesse ricadere nell'illecito agito, essendo notoriamente problematica l'attuazione e la verifica di tali misure accompagnatorie all'estero.  
Il ricorrente non contesta che la Corte cantonale abbia formulato una prognosi differenziata. Egli sostiene tuttavia che, secondo il percorso argomentativo della Corte cantonale, l'accesso alla libertà condizionale sarebbe automaticamente escluso per qualsiasi detenuto straniero destinatario di una misura di espulsione dalla Svizzera, ciò che "solleverebbe potenziali profili di contrarietà alla CEDU (su tutti gli art. 3, 5 e 14 CEDU) e alla Costituzione svizzera, in particolare rispetto all'uguaglianza di trattamento secondo l'art. 8 Cost." In quanto il ricorrente richiama gli art. 3, 5 e 14 CEDU e l'art. 8 Cost., la censura ricorsuale non adempie le esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF, di modo che al riguardo il ricorso sfugge ad un esame di merito. 
In proposito, non giova al ricorrente evocare la cooperazione internazionale. Se da un lato è vero che l'art. II n. 2 lett. b dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (RU 2003 2005) prevede la concessione di assistenza giudiziaria per le procedure relative alla liberazione condizionale, dall'altro lato è innegabile che, in caso di espulsione, le autorità svizzere incorrerebbero in difficoltà non indifferenti per quanto concerne la sorveglianza del ricorrente e l'emanazione di un ordine di ripristino dell'esecuzione della sanzione qualora egli dovesse commettere nuovi atti illeciti; anzi, vista l'espulsione non sarebbe possibile ordinare un'assistenza riabilitativa né impartire norme di condotta secondo l'art. 87 cpv. 2 CP (cfr. sentenze 6B_460/2021 del 9 giugno 2021 consid. 5.4; 6B_119/2018 del 22 maggio 2018 consid. 4.5). Pertanto, la Corte cantonale non ha violato il diritto federale, considerando negativamente tali difficoltà nell'ambito della sua prognosi differenziata. 
 
2.4.7. Le censure ricorsuali non meritano accoglimento nemmeno nella misura in cui il ricorrente critica il fatto che la Corte cantonale avrebbe esplicitamente introdotto, tra i fattori presi in considerazione per la prognosi, il suo luogo di residenza. La Corte cantonale ha infatti rettamente considerato che il ricorrente, in caso di liberazione condizionale, a causa dell'espulsione pronunciata nei suoi confronti tornerebbe a stabilirsi nel varesotto, nella zona da cui provengono anche vari pregiudicati per rapina, i cui nominativi sono emersi nel procedimento penale a suo carico. La Corte cantonale non ha pertanto considerato unicamente il luogo di residenza del ricorrente, quanto la circostanza che in tale luogo risiedessero dei pregiudicati per rapina, i cui nominativi erano emersi nel procedimento penale. Ritenuto che il ricorrente, pochi mesi dopo il suo rilascio dalla precedente pena detentiva, ha commesso una rapina unitamente al correo in omicidio, parimente residente nel varesotto, la Corte cantonale ha rettamente considerato negativamente queste circostanze nell'ambito della valutazione della prognosi relativa al comportamento futuro del ricorrente.  
 
3.  
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Le spese giudiziarie, il cui importo tiene conto della situazione finanziaria del ricorrente (art. 65 cpv. 2 LTF), vanno poste a suo carico secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, al Giudice dei provvedimenti coercitivi e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 28 luglio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara