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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_9/2023  
 
 
Sentenza del 14 giugno 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Hänni, Ryter, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Imposta cantonale 2013, 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 2C_725/2021 del 25 gennaio 2022. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione del 23 agosto 2017, l'autorità fiscale competente ha notificato ad A.________ la tassazione per il periodo fiscale 2013, commisurando la sua sostanza imponibile in fr. 6'391'000.-- e quella determinante per l'aliquota in fr. 6'566'000.--. 
Rispetto alla dichiarazione presentata dal contribuente, ha aggiunto alla sostanza imponibile il valore delle azioni della C.________ SA, che al 31 dicembre 2013 ammontava a fr. 6'470'000.--. 
 
B.  
In assenza di prove sufficienti in relazione all'esistenza di un rapporto fiduciario, che attestava che il contribuente non era azionista della società, la tassazione è stata confermata sia su reclamo (18 marzo/22 luglio 2020) che con sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12 luglio 2021). 
Adito con ricorso in materia di diritto pubblico del 14 settembre 2021, il 25 gennaio 2022 il Tribunale federale ha respinto il gravame interposto contro la pronuncia della Corte cantonale nella misura in cui fosse ammissibile (sentenza 2C_725/2021). 
 
C.  
Con istanza di revisione del 15 maggio 2023, indirizzata sia all'ufficio di tassazione di Lugano, sia alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino sia al Tribunale federale, A.________ domanda che le sentenze che sono state emesse dalla Corte cantonale e dal Tribunale federale siano "riviste", insieme alle originarie decisioni di tassazione in materia di imposta cantonale e di imposta federale diretta. I documenti che acclude attesterebbero infatti "senza alcun dubbio" che egli non era azionista della C.________ SA. In caso di rigetto dell'istanza, domanda di essere sentito. 
Il Tribunale federale ha assegnato alla rappresentante dell'istante un termine per produrre la procura mancante. Ricevutane copia entro il termine impartito, non ha ordinato ulteriori atti istruttori. 
 
 
Diritto:  
 
 
1.  
 
1.1. Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 119a LTF, che non è qui di nessun rilievo, il Tribunale federale può esprimersi soltanto sulla domanda di revisione di proprie sentenze (art. 121 segg. LTF).  
Nella misura in cui l'istante chiede al Tribunale federale anche la revisione della pronuncia cantonale del 12 luglio 2021 rispettivamente delle originarie decisioni di tassazione, la sua domanda dev'essere pertanto considerata inammissibile. 
 
1.2. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Il riesame di una fattispecie già oggetto di giudizio da parte del Tribunale federale è di principio escluso. Quest'ultimo può intervenire su una propria pronuncia solo se sussiste un motivo di revisione tra quelli previsti dall'art. 121 segg. LTF.  
Chi chiede la revisione di una sentenza del Tribunale federale deve richiamarsi a un motivo di revisione previsto dalla legge (art. 121, 122 e 123 LTF) e spiegare, confrontandosi con il giudizio addotto in revisione, perché le condizioni per procedere a una revisione sarebbero date; se non lo fa, la domanda di revisione è inammissibile (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; sentenza 2F_6/2023 del 18 aprile 2023 consid. 2.1). 
 
1.3. Ora, in relazione alla sentenza 2C_725/2021 l'istante non si richiama espressamente a nessun motivo di revisione previsto dalla legge sul Tribunale federale, perché nella sua richiesta rinvia soltanto alla legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 (LT; RL/TI 640.100) rispettivamente alla legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11).  
Inoltre, riferendosi ai documenti che acclude, quali "prova decisiva nel confermare che il signor A.________ non è stato e non è in nessun modo azionista della spettabile C.________ SA", si pronuncia sui contenuti della sentenza 2C_725/2021 solo in modo indiretto. 
 
1.4. Sia come sia, nella misura in cui, producendo il contratto del 24 gennaio 2012, l'istante mira al riconoscimento di un motivo di revisione giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, va rilevato che un motivo di revisione della sentenza 2C_725/2021 non è dato.  
In effetti, giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può essere domandata, in materia civile e di diritto pubblico, se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. Per giurisprudenza, questa norma permette però di richiamarsi a mezzi di prova ritenuti decisivi solo se la loro mancata produzione sino a quel momento non sia ascrivibile ad un'assenza di diligenza del ricorrente medesimo (DTF 143 III 272 consid. 2.2; sentenza 9F_2/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 2.3), ciò che viene certo sostenuto ma che non viene qui provato (sulla questione, cfr. per altro già la sentenza 2C_725/2021 consid. 5.5.1, in cui il Tribunale federale indicava che il ricorrente si limitava "genericamente" ad affermare di non avere accesso al contratto concluso con gli azionisti). 
 
2.  
 
2.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta. Già perché è formulata senza addurre motivazione alcuna, anche alla richiesta di sentire l'istante, prima di pronunciare una decisione in suo sfavore, non va infatti dato seguito (sentenza 2C_826/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.2).  
 
2.2. Le spese giudiziarie ridotte sono poste a carico dell'istante (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.  
Comunicazione all'istante, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 14 giugno 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli