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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_808/2023  
 
 
Sentenza del 7 novembre 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno, 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Milo Caroni, 
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni 
del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 ottobre 2023 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2023.24). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Nelle esecuzioni promosse da B.________ (per l'incasso di fr. 112'865.07) e dallo Stato del Cantone Ticino (per l'incasso di fr. 1'856.60 e fr. 2'822.55) nei confronti di A.________, il 15 aprile 2021 l'Ufficio di esecuzione di Locarno (UE) ha pignorato beni dell'escusso per fr. 703'892.52, tra i quali 70'000 azioni della società C.________ AG (il cui amministratore unico è A.________) stimate in fr. 70'000.--. 
Il 15 ottobre 2021 l'escusso ha trasferito il proprio domicilio dal Cantone Ticino al Canton Svitto. 
L'11 novembre 2021 la C.________ AG ha proceduto a un aumento ordinario del proprio capitale azionario da fr. 100'000.-- a fr. 600'000--, emettendo 500'000 nuove azioni del valore nominale di fr. 1.-- ognuna. Il 10 febbraio 2022 l'UE ha incaricato il Betreibungsamt di Küssnacht am Rigi (Canton Svitto) di procedere al pignoramento delle nuove azioni, ciò che quest'ultimo ha fatto il 24 febbraio 2022. Il 10 giugno 2022 l'UE lo ha poi incaricato di procedere alla vendita di tali azioni. Il Betreibungsamt di Küssnacht am Rigi ha tuttavia informato l'UE di non poter procedere alla richiesta, dato che l'escusso non aveva consegnato le azioni, malgrado gli fosse stato ingiunto di farlo. 
Il 1° febbraio 2023 l'UE ha realizzato agli incanti pubblici le 70'000 azioni pignorate il 15 aprile 2021, aggiudicandole alla società D.________ GmbH per fr. 1'000.--. 
Tramite e-mail 7 marzo 2023 E.________ ha comunicato all'UE di essere titolare di 180'000 azioni della C.________ AG, mentre A.________ era proprietario delle restanti 420'000 (vale a dire le 70'000 azioni già realizzate, nonché ulteriori 350'000 azioni attribuitegli in seguito all'aumento del capitale azionario). In data 7/8 marzo 2023 l'UE ha comunicato alle parti di aver proceduto al pignoramento "complementare" delle nuove 350'000 azioni dell'escusso. 
 
2.  
Con sentenza 10 ottobre 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto il 17 marzo 2023 dall'escusso avverso il provvedimento 7/8 marzo 2023 dell'UE. La Corte cantonale ha precisato che, malgrado la formulazione utilizzata dall'UE, tale provvedimento non era un pignoramento "complementare", poiché il pignoramento delle nuove azioni era già stato eseguito dal Betreibungsamt di Küssnacht am Rigi il 24 febbraio 2022, bensì una modifica di tale pignoramento nel senso di una sua limitazione alle 350'000 azioni che l'UE aveva considerato di proprietà dell'escusso, accogliendo implicitamente la rivendicazione di E.________. Per l'autorità di vigilanza, il ricorso risultava pertanto tardivo nella misura in cui tendeva a rimettere in discussione il pignoramento del 24 febbraio 2022, mentre sarebbe stato tempestivo se avesse riguardato la decisione di limitare il pignoramento alle 350'000 azioni ritenute di proprietà di A.________, se non che dalla motivazione ricorsuale non risultava che quest'ultimo intendesse ottenere l'annullamento della decisione 7/8 marzo 2023 dell'UE per ripristinare quella del Betreibungsamt di Küssnacht am Rigi. 
I Giudici cantonali si sono poi interrogati sulla validità dell'aumento del capitale azionario, che l'escusso (azionista di maggioranza) non poteva decidere senza l'autorizzazione dell'UE (art. 96 cpv. 1 LEF), oltretutto in violazione di uno scritto 9 giugno 2021 con cui l'UE lo aveva diffidato, sotto minaccia delle pene previste dagli art. 169 e 292 CP, dal prendere decisioni in nome e per conto della società che avrebbero potuto ridurre il valore delle azioni. Tale questione era tuttavia estranea alla procedura ricorsuale dell'art. 17 LEF
 
3.  
Con ricorso 26 ottobre 2023 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale chiedendo di annullarla, di ordinare all'UE di stimare la società C.________ AG, di fissare il saldo del suo debito a fr. 25'634.53 (considerato il pagamento all'UE di fr. 70'795.-- e il conto postale di fr. 16'435.54), di annullare il pignoramento dei suoi beni data l'assenza di una stima giusta l'art. 97 cpv. 1 e 2 LEF e di annullare la realizzazione delle 70'000 azioni per violazione delle " Vorschriften VVAG ". 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
4.  
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (v. art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
5.  
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
Le conclusioni e le censure di merito proposte dal ricorrente in questa sede sono manifestamente irricevibili. In effetti quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità e avverso un tale giudizio sono possibili soltanto conclusioni tendenti all'annullamento e al rinvio dell'incarto all'istanza cantonale, poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale non potrebbe statuire nel merito (v. DTF 144 II 184 consid. 1.1 con rinvii). 
Con l'argomentazione posta a fondamento del giudizio cantonale di inammissibilità (v. supra consid. 2) il ricorrente invece non si confronta minimamente ed egli non spiega perché il suo ricorso ex art. 17 LEF avrebbe dovuto essere considerato ricevibile. Il rimedio al Tribunale federale non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. 
 
6.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 7 novembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini