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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_540/2022  
 
 
Sentenza del 30 settembre 2022  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, Italia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 luglio 2022 (38.2022.39). 
 
 
Visto:  
la decisione del 17 novembre 2021, confermata su opposizione il 9 marzo 2022, con cui la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione ha negato ad A.________ il diritto alle indennità per insolvenza, 
la sentenza dell'11 luglio 2022 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione, 
il ricorso contro la sentenza cantonale inoltrato il 14 settembre 2022 (timbro postale) da A.________, sostenuto da sette persone che si trovano nella sua stessa situazione, 
 
 
considerando:  
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che il Tribunale cantonale ha spiegato il motivo per cui ha negato il diritto alle indennità per insolvenza nel senso dell'art. 55 cpv. 1 LADI, ovvero che il ricorrente non ha rispettato l'obbligo di ridurre il danno, segnatamente egli non ha rivendicato al datore di lavoro in modo integrale e tempestivo i crediti salariali e pertanto gli sforzi compiuti per ottenere regolarmente e integralmente quanto dovuto non sono stati sufficienti, 
che il ricorrente postula di ricevere l'insolvenza per gli stipendi arretrati fino a un massimo di quattro come da legge, ribadendo la sua buona fede nell'aver riposto fiducia su un piccolo imprenditore che ha mostrato buona volontà e speranza di riprendersi, 
 
che il ricorrente si limita a rivendicare le prestazioni d'insolvenza senza dimostrare perché il Tribunale cantonale avrebbe violato il diritto o sarebbe incorso nell'arbitrio negandogli il diritto a tali prestazioni, 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che il ricorso si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 30 settembre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi