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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_613/2021  
 
 
Sentenza del 2 giugno 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Chaix, Haag, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
Comune di X.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comune di Y.________, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, 
Area del supporto e del coordinamento, via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
prescrizioni locali concernenti il traffico (posa di 
diversi segnali nel quartiere di Q.________), 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 9 settembre 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (incarto n. 52.2019.643). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 27 settembre 2013 il Municipio di Y.________ ha pubblicato delle prescrizioni locali concernenti il traffico per il quartiere di Q.________ destinate alla chiusura parziale al traffico di transito delle strade del centro storico. La misura è stata prevista a titolo sperimentale, per la durata di dodici mesi, ed è stata attuata dal 25 ottobre 2015 al 25 ottobre 2016 mediante la posa della relativa segnaletica. 
 
B.  
Sulla base dei dati raccolti durante la fase sperimentale, il 1° marzo 2019 il Municipio di Y.________ ha pubblicato a titolo definitivo le suddette prescrizioni. Il progetto prevede essenzialmente la posa, all'entrata delle strade del nucleo di Q.________, di cinque cartelli di divieto generale di circolazione limitato al periodo dal lunedì al venerdì e alle ore di punta (dalle 05.00 alle 08.00 e dalle 16.30 alle 19.30). Contro le stesse, il vicino Comune di X.________ e diversi privati cittadini hanno adito il Consiglio di Stato del Cantone Ticino che, con decisione del 6 novembre 2019, ha respinto i ricorsi. Il Governo ha posto la tassa di giustizia, di complessivi fr. 6'600.--, a carico del Comune di X.________ nella misura di fr. 300.--. 
 
C.  
Con sentenza del 9 settembre 2021, il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto un ricorso presentato dal Comune di X.________ contro la decisione governativa, riformando il dispositivo sulle spese processuali nel senso che il Comune era esonerato dal pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.--. 
 
D.  
Il Comune di X.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico del 12 ottobre 2021 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla nella misura in cui respinge il suo gravame dinanzi alla Corte cantonale e di annullare contestualmente le contestate prescrizioni locali concernenti il traffico. Il ricorrente fa valere la violazione degli art. 5 cpv. 2, 9, 29, 50 Cost., dell'art. 16 Cost./TI e della LPAmb (RS 814.01). 
 
E.  
La Corte cantonale comunica di rinunciare a presentare osservazioni sul ricorso, confermandosi nella sua sentenza. Il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio del Tribunale federale. Il Comune di Y.________ ha chiesto di respingere il ricorso e di confermare la sentenza impugnata. Invitato ad esprimersi sul gravame, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha comunicato con osservazioni del 5 gennaio 2023 di ritenere che la sentenza impugnata violi la legislazione federale in materia di inquinamento fonico. Il Comune di X.________ e il Consiglio di Stato si sono espressi sullo scambio degli scritti con osservazioni dell'8 febbraio 2023, rispettivamente del 1° marzo 2023. In queste ultime, il Governo ha precisato e modificato la sua presa di posizione. Il Comune di Y.________ ha presentato le sue osservazioni il 17 marzo e il 21 aprile 2023. 
 
F.  
Con decreto del 9 novembre 2021 del Giudice dell'istruzione è stato conferito l'effetto sospensivo al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale cantonale amministrativo ha sostanzialmente confermato le prescrizioni locali concernenti il traffico adottate dal Comune di Y.________ a norma dell'art. 3 cpv. 4 della legge federale sulla circolazione stradale, del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01). Il gravame è quindi diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d, art. 90 LTF). Non essendo data alcuna eccezione ai sensi dell'art. 83 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è di principio aperto.  
 
1.2. Il Comune di X.________ fonda la sua legittimazione sia sull'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF, richiamando la sua autonomia comunale in materia pianificatoria, edilizia e di regolamentazione del traffico, sia sull'art. 89 cpv. 1 LTF, invocando la tutela dei suoi abitanti, che sarebbero pesantemente toccati dalla modifica del flusso del traffico derivante dalle misure adottate dal Comune vicino.  
L'art. 89 cpv. 1 LTF si indirizza in primo luogo ai privati, ma anche una corporazione di diritto pubblico può fondarvisi, quando impugna una sentenza che la colpisce analogamente a un privato oppure quando è toccata nei suoi interessi di pubblico imperio degni di protezione (DTF 146 I 36 consid. 1.4; 136 I 265 consid. 1.4). Quest'ultimo caso si realizza in concreto. Il Comune di X.________ è infatti toccato nei suoi compiti e nelle sue competenze ufficiali quale autorità di pianificazione, contro gli effetti pregiudizievoli sul proprio territorio, e agisce in quanto corporazione di diritto pubblico a tutela di interessi pubblici quali la protezione dei suoi abitanti dalle immissioni provenienti dal traffico, che aumenterebbero a seguito delle misure previste dal Comune di Y.________. Esso è quindi particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF). Ha inoltre partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 89 cpv. 1 lett. a LTF). In tali circostanze, il ricorrente può fare valere violazioni del diritto secondo l'art. 95 LTF, indipendentemente dalla loro connessione con l'autonomia comunale (cfr. sentenza 1C_687/2020 del 13 gennaio 2022 consid. 1.4 e rinvio). Le censure ricorsuali sollevate nel merito del gravame non vertono peraltro su una violazione dell'autonomia comunale, sicché non occorre esaminare se il ricorrente è pure legittimato a ricorrere in virtù dell'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF. 
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente contesta la validità della delega al Municipio di Y.________, da parte del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, della competenza in materia di segnaletica stradale. Sostiene che il conferimento della procura dipartimentale al Municipio sarebbe in concreto inammissibile, giacché la posa della segnaletica a livello locale avrebbe una portata troppo estesa, esplicando effetti sulla viabilità in territorio di X.________ e addirittura sull'intera regione.  
 
2.2. Secondo l'art. 3 cpv. 2 LCStr, i Cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. Essi possono delegare tale competenza ai Comuni, riservato il ricorso a un'autorità cantonale. La questione di sapere se in concreto la procura conferita dall'autorità cantonale al Comune di Y.________ per l'adozione della segnaletica stradale è stata rilasciata in modo conforme alle disposizioni legali, concerne l'applicazione del diritto cantonale (cfr. DTF 111 IV 87 consid. 2; 94 IV 28 consid. 1 in fine). Il Tribunale federale esamina sotto il profilo ristretto dell'arbitrio l'applicazione del diritto cantonale (DTF 148 I 145 consid. 6.1; 145 I 108 consid. 4.4.1).  
 
2.3. Giusta l'art. 5 cpv. 1 n. 4 della legge ticinese di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante, del 24 settembre 1985 (LACS; RL 760.100), i Municipi sono competenti ad adottare e pubblicare, conformemente alla relativa ordinanza federale, la segnaletica stradale ed a disporre per la posa se espressamente delegati dal Dipartimento competente. L'art. 1 cpv. 2 del relativo regolamento, del 2 marzo 1999 (RLACS; RL 760.110), prevede che il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, è l'autorità competente per l'esecuzione delle norme legali concernenti la segnaletica stradale.  
Nella fattispecie, con decisione del 18 dicembre 2017 il Dipartimento del territorio ha conferito al Municipio di Y.________ una procura in materia di segnaletica stradale all'interno del suo comprensorio giurisdizionale. Essa prevede in particolare esplicitamente che l'autorità comunale è abilitata a pubblicare sul Foglio ufficiale le prescrizioni locali concernenti il traffico secondo l'art. 3 cpv. 3 e 4 LCStr, indicate da segnali di prescrizione o da altri segnali con carattere prescrittivo. Non è di per sé contestato dalle parti che le misure adottate dal Municipio di Y.________ rientrano nelle prescrizioni dell'art. 3 cpv. 4 LCStr. Limitandosi in sostanza a criticare la delega della competenza al Comune di Y.________ per il fatto che in concreto la segnaletica litigiosa esplicherebbe effetti a livello intercomunale o regionale, il ricorrente non sostanzia, né rende seriamente verosimile, una violazione manifesta delle citate disposizioni cantonali. Né sostiene che la delega litigiosa difetterebbe di una sufficiente base legale. Quand'anche possano influire sulla situazione viaria dei Comuni vicini, segnatamente su quella del ricorrente, le prescrizioni litigiose sono circoscritte al quartiere di Q.________ e riguardano quindi il territorio giurisdizionale del Comune di Y.________. Esse rientrano pertanto nella competenza delegatagli dall'autorità cantonale. Per quanto ammissibile, la censura risulta in tali circostanze infondata. 
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente contesta la scelta del Municipio di Y.________ di avviare unilateralmente una procedura in materia di prescrizioni locali concernenti il traffico giusta l'art. 3 cpv. 4 LCStr e l'art. 107 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale, del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21). Adduce che la regolamentazione locale del traffico modificherebbe l'utilizzazione del territorio rispetto alla situazione attuale ed avrebbe dovuto essere prevista a livello di piano di utilizzazione, in coordinazione con la pianificazione dei Comuni circostanti. Richiama al riguardo l'art. 2 cpv. 1 LPT e la legge cantonale sul coordinamento delle procedure, del 10 ottobre 2005 (Lcoord; RL 701.300). Il ricorrente sostiene che, in considerazione della portata intercomunale e regionale delle misure, sarebbe occorso allestire un progetto stradale cantonale ai sensi degli art. 9 segg. della legge cantonale sulle strade, del 23 marzo 1983 (LStr; RL 725.100), oppure un piano di utilizzazione cantonale giusta gli art. 44 segg. della legge cantonale sullo sviluppo territoriale, del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100).  
 
3.2. Come già detto, l'eventuale violazione del diritto cantonale non costituisce un motivo di ricorso in quanto tale ed è esaminata dal Tribunale federale sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (DTF 148 I 145 consid. 6.1; 145 I 108 consid. 4.4.1 e rinvii). Al riguardo, il ricorrente non sostanzia un'applicazione manifestamente insostenibile di specifiche disposizioni del diritto cantonale (LStr, LST, Lcoord) con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Prospetta sostanzialmente una nuova pianificazione stradale del comparto interessato, ma non si confronta con le funzioni delle strade previste dai piani vigenti, accertate e prese in considerazione dalla Corte cantonale nella sentenza impugnata. La Corte cantonale ha in particolare accertato che il piano regolatore di Y.________ assegna a via rrr e via sss, nel nucleo di Q.________, la funzione di strade pedonali e che, per il resto, il perimetro oggetto delle prescrizioni volte a limitare il traffico di transito interessa unicamente strade di servizio e di collegamento di rilevanza locale, non regionale. Il ricorrente non considera la pianificazione viaria e le caratteristiche stradali vigenti nel nucleo di Q.________. Non spiega per quali ragioni la segnaletica litigiosa non sarebbe conforme alla destinazione delle strade stabilita a livello pianificatorio, né sostanzia una violazione dell'art. 3 cpv. 4 LCStr in relazione con l'art. 107 cpv. 5 OSStr. Non motivata nel rispetto delle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, la censura non deve essere vagliata oltre.  
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente rileva che, come riconosciuto dalla Corte cantonale, il trasferimento di traffico sulle strade del comparto di T.________ comporterà un peggioramento della situazione fonica ed atmosferica sul suo territorio. Adduce che l'aumento del traffico sulla rete stradale toccata deve essere considerato alla stregua di una modifica sostanziale di un impianto fisso ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico, del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41). Rileva che le strade interessate dall'aggravio presenterebbero già ora dei superamenti dei valori limite d'immissione e dei valori d'allarme, sicché esse potrebbero essere modificate soltanto se vengono contemporaneamente risanate secondo l'art. 18 LPAmb. Il ricorrente lamenta inoltre la mancanza di accertamenti riguardo all'impatto fonico ed ambientale delle misure contestate. Rimprovera alla Corte cantonale di avere ritenuto a torto irrilevante per il giudizio lo svolgimento di approfondimenti in tal senso.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Secondo l'art. 11 cpv. 2 LPAmb, indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. Questa disposizione può in particolare giustificare lo studio di una variante di un progetto o di un sito preferibile e disponibile allo scopo di ridurre le emissioni (DTF 141 II 476 consid. 3.2; sentenza 1C_54/2019 dell'11 novembre 2019 consid. 2.1.1).  
 
4.2.2. Oltre alla limitazione preventiva delle emissioni, la legge prevede che il Consiglio federale fissi, mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti dannosi o molesti (art. 13 LPAmb), in modo tale che la popolazione non sia considerevolmente molestata (art. 15 LPAmb). Gli impianti esistenti che non soddisfano le prescrizioni legali devono essere risanati (art. 16 cpv. 1 LPAmb). Delle facilitazioni posso essere accordate nel singolo caso se il risanamento fosse sproporzionato, purché i valori di allarme per le immissioni foniche siano rispettati (art. 17 LPAmb, art. 14 OIF).  
Conformemente a queste disposizioni generali, l'art. 8 OIF disciplina le condizioni che deve rispettare un impianto fisso esistente che viene modificato: le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (art. 8 cpv. 1 OIF), rispettivamente, in caso di modifica sostanziale, le emissioni foniche dell'intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d'immissione (art. 8 cpv. 2 OIF). La modifica è sostanziale segnatamente quando occorre aspettarsi che l'impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate (cfr. art. 8 cpv. 3 OIF). L'impossibilità di rispettare queste condizioni nel contesto di impianti pubblici o concessionati comporta un obbligo di adottare provvedimenti di isolamento acustico degli edifici esistenti (art. 10 seg. OIF). 
Quando l'impianto fisso esistente è già soggetto a risanamento, l'art. 18 LPAmb prevede ch'esso può essere trasformato o ampliato se viene contemporaneamente risanato (cpv. 1), le facilitazioni previste all'art. 17 LPAmb potendo essere limitate o soppresse (cpv. 2). Parimenti, le condizioni del risanamento e, dandosene il caso, la concessione di facilitazioni, devono essere rivalutate alla luce delle pertinenti disposizioni, segnatamente degli art. 13 segg. OIF (sentenza 1C_54/2019, citata, consid. 2.1.2). L'art. 18 LPAmb è concretizzato dall'art. 8 OIF (DTF 141 II 483 consid. 3.3). 
Oltre alle citate disposizioni che disciplinano le esigenze da rispettare per la modifica di impianti fissi esistenti, l'art. 9 OIF prevede che l'esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente non deve né comportare il superamento dei valori limite d'immissione a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico (lett. a), né provocare, a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate (lett. b). Come per l'art. 8 OIF, l'impossibilità di rispettare tali esigenze nell'ambito di impianti pubblici o concessionati impone l'adozione di provvedimenti di isolamento acustico degli edifici esistenti, conformemente all'art. 10 seg. OIF. 
 
4.3.  
 
4.3.1. Nelle sue osservazioni, l'UFAM premette che dal profilo tecnico si considera che le immissioni foniche sono percettibilmente più elevate quando l'aumento del rumore su un asse stradale è superiore ad 1 dB (A), ciò che si manifesta nel caso di un incremento del traffico del 25 %. Rileva che, nella fattispecie, gli accertamenti agli atti confermano aumenti del traffico superiori al 25 % attraverso il nucleo di T.________, sull'asse cantonale via uuu - via vvv, a seguito del trasferimento di traffico derivante dalle limitazioni introdotte nel nucleo di Q.________. L'UFAM rileva che i valori limite d'immissione sono attualmente superati lungo via vvv e via uuu, segnatamente in corrispondenza dell'ultimo tratto nel centro di T.________, ove per due edifici sono pure superati i valori di allarme. L'autorità federale constata al riguardo che tali strade rientrano perciò nel "Progetto di risanamento fonico degli assi stradali cantonali e comunali di Y.________ e W.________", del febbraio 2018. Rileva quindi che la decisione del Comune di Y.________ di chiudere parzialmente al traffico di transito le strade del nucleo di Q.________ comporta una modifica sostanziale di un impianto fisso bisognoso di risanamento ai sensi degli art. 18 LPAmb e 8 OIF, ossia l'asse stradale via uuu - via vvv in territorio di X.________. L'UFAM ritiene che a causa del preesistente superamento dei valori limite d'esposizione al rumore e dell'ulteriore aumento di traffico previsto, le condizioni prescritte dagli art. 8 cpv. 2 e 9 OIF non appaiono rispettate. Adduce che l'autorità cantonale dovrà valutare compiutamente ulteriori possibili misure di risanamento volte a ridurre le emissioni dell'impianto stradale in questione, prima di eventualmente accordare facilitazioni.  
 
4.3.2. Con le osservazioni del 1° marzo 2023, il Consiglio di Stato, consultata la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio, precisa che le misure di risanamento previste dal citato "Progetto di risanamento fonico degli assi stradali cantonali e comunali di Y.________ e W.________", del 2018, sono state elaborate sulla base del catasto del rumore stradale del 2016 utilizzando i dati del modello cantonale del traffico 2013. Rileva che nel progetto di risanamento non sono quindi stati integrati i dati relativi alle ripercussioni legate alla chiusura parziale alla circolazione del nucleo di Q.________. L'autorità cantonale evidenzia come le misure di risanamento elaborate nell'ambito di tale progetto non possono essere considerate quali sufficienti provvedimenti di limitazione delle emissioni foniche dovute all'aumento del traffico indotto. Riconosce inoltre che il divieto parziale di transito nel nucleo di Q.________ comporta una modifica sostanziale degli impianti stradali toccati dall'aumento del traffico indotto dal contestato provvedimento. Ritiene che il possibile incremento, superiore a 1 dB (A), delle immissioni foniche sull'asse stradale via uuu - via vvv - via zzz, in territorio di X.________, conseguente al prospettato trasferimento di traffico, giustifica lo svolgimento di un ulteriore esame sotto il profilo degli art. 8 e 9 OIF, con l'esecuzione di un nuovo calcolo fonico e una nuova valutazione dei provvedimenti di risanamento da adottare. Il Consiglio di Stato precisa pertanto che le prescrizioni locali concernenti il traffico auspicate dal Municipio di Y.________ potranno eventualmente essere confermate soltanto dopo l'esame dell'impatto fonico legato alla chiusura parziale del nucleo di Q.________.  
 
4.4. La Corte cantonale ha accertato, sulla base dei dati dello studio specialistico dell'ing. A.________, che il carico maggiore di traffico derivante dall'introduzione delle prescrizioni litigiose "concerne l'arteria stradale X.________-Y.________ e l'asse cantonale in provenienza dalla dogana di T.________ verso l'abitato di X.________ (via vvv e via zzz) con un aumento del traffico in questo caso pari a +27 %". Ha quindi rilevato che il riversamento di traffico più incisivo provocato dalla chiusura parziale del centro di Q.________ alla circolazione concerne il nucleo di T.________, riconoscendo che l'aumento dei transiti su via uuu comporterà innegabilmente un peggioramento lungo tale tracciato, che già presenta superamenti dei valori limite d'immissione e, in un caso, dei valori di allarme. La Corte cantonale ha tuttavia ritenuto superfluo determinare l'entità di tali effetti, rinviando genericamente alle misure di risanamento della LPAmb, tra cui quelle già previste dal "Progetto di risanamento fonico degli assi stradali cantonali e comunali di Y.________ e W.________".  
 
4.4.1. Il Comune di Y.________ sostiene che l'aumento del traffico sull'asse stradale che attraversa il nucleo di X.________ sarebbe di 718 veicoli al giorno e rappresenterebbe un incremento del 12 %. Non sostanzia tuttavia d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF gli accertamenti eseguiti dalla Corte cantonale sulla base dello studio specialistico aggiornato al 2018. Al riguardo, i dati riportati nella sentenza impugnata, che attestano un aumento del traffico del 27 % sulla strada cantonale proveniente dalla dogana di T.________ in direzione dell'abitato di X.________, attraverso via vvv e via zzz, corrispondono a quelli relativi al traffico feriale medio riassunti in tale referto (cfr. studio specialistico del 9 novembre 2018, pag. 17 seg.). Essi sono quindi conformi agli atti e di conseguenza scevri d'arbitrio. La variazione del 12 % cui fa riferimento il Comune di Y.________ risulta essenzialmente dal rapporto tecnico precedente, del 4 luglio / 27 settembre 2016. Il Comune di Y.________ non sostiene tuttavia, né spiega puntualmente, per quali ragioni la Corte cantonale non avrebbe potuto tenere conto dell'aggiornamento del 2018 dello studio specialistico. Nelle sue osservazioni finali, adduce che il citato aumento di traffico del 27 % sarebbe puntuale, siccome riferito ai dati del rilevamento eseguito in via uuu, ove non sarebbe preso in considerazione il traffico generato dai residenti di X.________. Il Comune di Y.________ si fonda al riguardo su una presa di posizione redatta, dietro sua richiesta, il 18 aprile 2023 dall'ing. A.________. Premesso che il nuovo mezzo di prova prodotto in questa sede è successivo all'emanazione della sentenza impugnata ed è come tale inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 144 V 35 consid. 5.2.4), con tale argomentazione il Comune di Y.________ si limita a sminuire la rilevanza dell'aumento di traffico accertato, ma non sostanzia d'arbitrio l'accertamento della Corte cantonale. È parimenti inammissibile, siccome non fondata su accertamenti univoci e vincolanti agli atti, la tesi addotta dal Comune di Y.________ nelle sue osservazioni finali, secondo cui il catasto del rumore stradale alla base del progetto di risanamento fonico del 2018 considererebbe già implicitamente la chiusura parziale del nucleo di Q.________. L'asserzione è peraltro in contrasto con quanto chiaramente precisato dall'autorità cantonale competente.  
Il Comune di Y.________ adduce inoltre che la tesi dell'UFAM secondo cui un incremento del traffico stradale del 25 % comporterebbe un aumento del rumore pari a 1 dB (A) non si fonderebbe su dati oggettivi raccolti in modo conforme alle esigenze dell'OIF. Sostiene che l'impianto stradale sul territorio del ricorrente non verrebbe modificato sostanzialmente e che la fattispecie in esame divergerebbe da quella oggetto della citata sentenza 1C_54/2019, in cui l'aumento del traffico era stimato in 4'000 veicoli al giorno. Ora, l'UFAM è il servizio specialistico in materia di protezione dell'ambiente della Confederazione (art. 42 cpv. 2 LPAmb) e la sua presa di posizione su una questione di natura tecnica, come è il caso in concreto, riveste di massima una portata rilevante (sentenza 1C_589/2014 del 3 febbraio 2016 consid. 5, in: URP 2016 pag. 319). La circostanza secondo cui un aumento delle immissioni foniche di 1 dB (A) è percettibile e può essere per esempio riconducibile ad un incremento del traffico stradale del 25 % può sostenibilmente rientrare nei criteri indicativi di una modifica sostanziale dell'impianto (sentenza 1C_54/2019, citata, consid. 2.2; ANNETTE DALCHER/ROBERT LAUKO/SALOME BÉRARD, Lärmsanierungsrecht bei Strassen, in: PBG aktuell 1/2018, pag. 11 seg.). La presa di posizione dell'UFAM ribadisce in linea di principio tale criterio e non vi sono ragioni per cui non possa essere presa in considerazione. Quanto al fatto che il numero di veicoli circolanti sul tracciato stradale in questione sarebbe inferiore a quello oggetto della citata sentenza 1C_54/2019, esso non costituisce di per sé un elemento decisivo, determinante essendo l'aumento delle immissioni foniche rispetto alla situazione esistente prima della modifica. 
 
4.4.2. Nella fattispecie, la decisione di modificare le prescrizioni della circolazione nel nucleo di Q.________ comporta un trasferimento di traffico significativo attraverso il nucleo di T.________, sull'asse stradale via uuu - via vvv - via zzz, che già presenta superamenti dei valori limite d'immissione ed è soggetto a risanamento. L'aumento del traffico raggiunge il 27 % e non è graduale, ma immediato e frutto di una decisione consapevole dell'autorità (cfr. UFAM/USTRA, Manuale per il rumore stradale, 2006, n. 3.5 pag. 19). Esso è suscettibile di costituire una modifica sostanziale di un impianto fisso bisognoso di risanamento giusta gli art. 18 LPAmb e 8 OIF (cfr. sentenza 1C_54/2019, citata, consid. 2.2.2.2). L'intervento litigioso deve quindi essere esaminato (anche) sotto il profilo di queste disposizioni, nonché dell'art. 9 OIF. Come visto, l'art. 18 LPAmb prescrive che un impianto bisognoso di risanamento può essere trasformato o ampliato soltanto se viene contemporaneamente risanato, le facilitazioni potendo essere limitate o soppresse. La Corte cantonale ha al riguardo fatto riferimento in modo generico alle misure di risanamento contemplate dalla LPAmb, segnatamente a quelle già previste dal progetto di risanamento fonico del febbraio 2018. Tuttavia, questo progetto di risanamento, approvato con delle modifiche mediante decisione dell'8 novembre 2019 del Dipartimento del territorio, non tiene conto dell'aumento del traffico sul territorio del Comune di X.________ indotto dalla prospettata chiusura parziale del nucleo di Q.________, i cui effetti sotto il profilo delle maggiori immissioni foniche non sono stati esaminati e chiariti. Questa circostanza deve per contro essere presa in considerazione ed impone di rivalutare il risanamento e la fondatezza delle facilitazioni concesse (cfr. sentenza 1C_54/2019, citata, consid. 2.2.2.3). La decisione concernente le prescrizioni locali riguardanti il traffico deve essere coordinata con la procedura di risanamento fonico (cfr. DTF 115 Ib 456 consid. 6d; SCHRADE/WIESTNER, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2a ed. 2002, n. 38 all'art. 18 LPAmb). Allo stadio attuale, in mancanza dei necessari accertamenti sull'incremento delle immissioni foniche, le prescrizioni litigiose non possono quindi essere adottate.  
Competente per l'allestimento dei progetti di risanamento fonico della rete stradale è il Dipartimento del territorio (cfr. art. 2 del regolamento di applicazione dell'OIF, del 17 maggio 2005 [ROIF; RL 834.150]). Spetterà all'autorità cantonale avviare celermente la procedura volta ad eseguire gli approfondimenti e i chiarimenti che si impongono sotto il profilo fonico e rivalutare il progetto di risanamento fonico degli assi stradali interessati. Questa procedura dovrà essere coordinata con quella relativa alle misure in materia di disciplinamento del traffico che il Comune di Y.________ prevede di adottare per il nucleo di Q.________. Risulta infatti dal giudizio impugnato che questo comparto è interessato da un importante volume di traffico veicolare ad esso estraneo, che pregiudica la mobilità interna, in particolare pedonale. Non è di principio contestato dalle parti che la situazione viaria attraverso il centro storico di Q.________, densamente edificato e servito da strade non idonee a sopportare un traffico di transito di tale portata, è problematica. È perciò di massima sostenibile che il Comune di Y.________ intenda disciplinare la circolazione attraverso il nucleo. 
Alla luce di quanto esposto, il gravame è quindi fondato. 
 
4.5. Visto l'esito del ricorso, le ulteriori argomentazioni ricorsuali, concernenti in particolare la proporzionalità della misura, non devono essere esaminate.  
 
5.  
 
5.1. Ne segue che il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere accolto. La sentenza impugnata è annullata nella misura in cui respinge il gravame del ricorrente contro la decisione dell'istanza inferiore. La causa è rinviata alla Corte cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi.  
 
5.2. Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili della sede federale (art. 66 cpv. 4 e art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è accolto. La sentenza emanata il 9 settembre 2021 dal Tribunale cantonale amministrativo è annullata nella misura in cui respinge il ricorso del Comune di X.________ contro la decisione governativa del 6 novembre 2019. La causa gli viene rinviata per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili della sede federale. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di Y.________, al Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale dell'ambiente. 
 
 
Losanna, 2 giugno 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Gadoni