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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_235/2022  
 
 
Sentenza del 21 agosto 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
Hohl, May Canellas, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dagli avv. Costantino Delogu e Laura Cansani, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 aprile 2022 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2021.164). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con contratto di lavoro del 26 agosto 2011, la A.________ SA, società attiva nell'ambito del prestito di personale, ha assunto alle sue dipendenze B.________ in qualità di operaio a tempo pieno per una durata indeterminata e un salario di fr. 19.84 all'ora. Il lavoratore è stato assegnato alla cliente C.________ SA, società attiva nel campo della produzione, nell'acquisto e nella vendita di pezzi fusi e meccanici di precisione. Dal 7 gennaio 2015, il salario orario è stato aumentato a fr. 19.93. Presso la C.________ SA era esercitato il lavoro a turni, il lavoro domenicale istituzionalizzato non essendo per contro previsto. 
 
B.  
Con petizione del 25 febbraio 2020, B.________ ha convenuto in giudizio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud la A.________ SA, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 13'572.-- lordi, oltre interessi del 5 % dal 28 dicembre 2016, e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla datrice di lavoro ad un precetto esecutivo per tale importo fattole spiccare in precedenza dal lavoratore. L'attore ha sostanzialmente fatto valere, in applicazione dell'art. 24 cpv. 2 del Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale (CCL PP), per il periodo dal febbraio 2014 al dicembre 2016, il versamento dei supplementi del 12 % per turno diurno, rispettivamente del 35 % per turno notturno, previsti dall'art. 8 cpv. 1 del Regolamento aziendale della C.________ SA. Con sentenza del 4 ottobre 2021 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud ha accolto la petizione, condannando la convenuta a versare all'attore fr. 11'641.25 netti, oltre interessi del 5 % dal 28 dicembre 2016. In tale misura ha parimenti rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al suddetto precetto esecutivo. 
 
C.  
Con sentenza del 7 aprile 2022, la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello presentato dalla datrice di lavoro contro il giudizio pretorile, confermandolo. 
 
D.  
La A.________ SA impugna questa sentenza con un ricorso in materia civile e un ricorso sussidiario in materia costituzionale del 24 maggio 2022 al Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso di accogliere l'appello, di annullare il giudizio pretorile, di respingere la petizione e di mantenere l'opposizione da lei interposta al precetto esecutivo. La ricorrente fa essenzialmente valere la violazione del diritto federale, del divieto dell'arbitrio e della tutela della buona fede nonché del divieto della retroattività. 
 
E.  
La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza. Con risposta dell'8 agosto 2022, l'opponente ha proposto di respingere il gravame. La ricorrente ha replicato l'8 settembre 2022, mentre l'opponente ha duplicato il 27 settembre 2022. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e liberamente l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. Nella fattispecie, la ricorrente presenta contemporaneamente un ricorso in materia civile e un ricorso sussidiario in materia costituzionale. La controversia trae il suo fondamento da un contratto di lavoro. Si tratta di una causa pecuniaria in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LTF. Nelle cause di carattere pecuniario, il ricorso in materia civile è inammissibile nelle controversie in materia di diritto del lavoro se il valore litigioso è inferiore a fr. 15'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF). Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo di fr. 15'000.--, il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).  
 
1.2. La ricorrente riconosce che in concreto il valore litigioso è inferiore a fr. 15'000.--. Sostiene tuttavia che la controversia riguarderebbe una questione giuridica d'importanza fondamentale, trattandosi dell'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP, ossia di una disposizione di un contratto collettivo di lavoro cui è stato conferito obbligatorietà generale, nonché dell'eventuale retroattività di tale norma. Ritiene che la decisione del Tribunale federale sull'interpretazione dell'art. 24 CCL PP nel periodo dal 2012 al 2018, quando la portata della disposizione non era ancora stata elucidata dalle commissioni paritetiche interessate, potrebbe creare un importante precedente giurisprudenziale e garantire l'applicazione uniforme del diritto.  
 
1.2.1. Secondo la giurisprudenza, una vertenza pone una questione giuridica d'importanza fondamentale quando, per risolvere il caso concreto, è necessario decidere una questione di diritto che solleva un'incertezza particolarmente grave; una tale incertezza esige una chiarificazione urgente da parte del Tribunale federale, autorità giudiziaria suprema investita del compito di sviluppare un'interpretazione uniforme del diritto federale (DTF 146 III 237 consid. 1; 144 III 164 consid. 1; 141 III 159 consid. 1.2). La connotazione di questione giuridica d'importanza fondamentale va ammessa in maniera restrittiva (DTF 138 I 143 consid. 1.1.2) e non viene riconosciuta se la medesima questione può riproporsi in qualsiasi momento in un caso con un valore di lite sufficiente (DTF 137 III 580 consid. 1.1; 134 III 267 consid. 1.2.3). La parte ricorrente, che si prevale della natura fondamentale della questione sollevata, deve esporre perché ciò sia il caso (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 141 II 353 consid. 1.2; 140 III 501 consid. 1.3; 139 III 182 consid. 1.2).  
 
1.2.2. La ricorrente riconosce che l'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP è stata elucidata a partire dal maggio del 2018 nel senso ritenuto dalla Corte cantonale nella sentenza impugnata. Allo stadio attuale, non vi è quindi un'incertezza sulla portata della norma, tale da giustificare un interesse generale e urgente a una delucidazione da parte del Tribunale federale. La ricorrente ritiene del resto legittima e vincolante, a partire dal maggio del 2018, l'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP eseguita dai giudici cantonali, corrispondente a quella comunicata alle aziende interessate dalla Commissione paritetica regionale del Cantone Ticino per il settore del prestito del personale (CPRT) con una circolare del 29 maggio 2018 e successivamente pure illustrata nel commento del 12 aprile 2019 del CCL PP. Quanto al periodo dal gennaio del 2012 al maggio del 2018 invocato dalla ricorrente, risulta che l'asserita incertezza non era generale, ma essenzialmente limitata alla prassi vigente nel Cantone Ticino. Secondo quanto emerge dagli accertamenti agli atti, in altre parti della Svizzera l'art. 24 cpv. 2 CCL PP era applicato sin dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2012, in modo corrispondente al senso attuale.  
La ricorrente rileva inoltre che sono pendenti in sede cantonale diverse altre cause concernenti il tema qui litigioso, di cui almeno tre con un valore di lite superiore a fr. 15'000.--. In tale circostanza, la connotazione di questione giuridica d'importanza fondamentale non può essere riconosciuta, poiché la problematica da lei sollevata può riproporsi in un caso con un valore di lite sufficiente secondo l'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF. Ne consegue che, contro la sentenza qui impugnata, il ricorso in materia civile è inammissibile. 
 
1.3. In concreto è di conseguenza aperta solo la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Il gravame è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 115 lett. a LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata da un'autorità ticinese di ultima istanza (art. 114 in relazione con l'art. 75 cpv. 1 LTF).  
 
2.  
Con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può solo essere censurata una violazione dei diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se la ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF a cui rinvia l'art. 117 LTF). Ciò significa che la ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 I 1 consid. 1.4; 135 III 232 consid. 1.2 e rinvii). Le critiche di natura appellatoria sono irricevibili (DTF 148 I 104 consid. 1.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Segnatamente quando lamenta una violazione del divieto d'arbitrio, la ricorrente non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso beneficia di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del tribunale cantonale (DTF 148 II 121 consid. 6.6; 134 II 349 consid. 3; 133 III 585 consid. 4.1). Deve per contro dimostrare, attraverso un'argomentazione precisa, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2 e rinvii). L'arbitrio non deriva dal semplice fatto che un'altra soluzione sarebbe possibile o addirittura preferibile. Affinché una decisione possa essere annullata in quanto arbitraria, non è sufficiente che sia basata su un ragionamento insostenibile, ma deve anche apparire arbitraria nel suo risultato (DTF 148 I 127 consid. 4.3; 146 IV 88 consid. 1.3.1). 
 
3.  
 
3.1. La ricorrente lamenta un'errata interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP da parte della Corte cantonale. Sostiene che il tenore letterale della norma sarebbe stato chiaro ed avrebbe consentito di assegnare al personale a prestito i supplementi salariali previsti dal regolamento dell'azienda acquisitrice soltanto nel caso in cui fossero adempiute cumulativamente la condizione del lavoro a turni e quella del lavoro domenicale istituzionalizzato.  
 
3.2. L'art. 24 CCL PP, dal titolo marginale "supplementi", prevede che i supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale non possono essere accumulati. Viene preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato (cpv. 1). Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, aziende del turismo, ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi ambiti si applicano anche al personale a prestito (cpv. 2).  
 
3.3. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro che hanno un effetto diretto e imperativo sui contratti individuali tra i datori di lavoro e i lavoratori sono di natura normativa e devono essere interpretate allo stesso modo di una legge (DTF 136 III 283 consid. 2.3.1). In concreto, il carattere normativo della disposizione litigiosa, relativa al trattamento salariale del lavoratore, non è contestato.  
Una norma è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, segnatamente i lavori preparatori (interpretazione storica), lo scopo perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica), nonché la relazione con altri disposti (interpretazione sistematica). Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 148 II 299 consid. 7.1; 147 I 241 consid. 5.7.1; 147 IV 297 consid. 2.3.1). 
Nell'ambito dell'interpretazione delle disposizioni normative di un contratto collettivo di lavoro, la distinzione tra le regole sull'interpretazione delle leggi e quelle relative all'interpretazione dei contratti non deve però essere sopravvalutata. Ritenuto che tali disposizioni si fondano su un contratto, la volontà delle parti contraenti e ciò che può essere compreso in base al principio dell'affidamento rientrano parimenti nei criteri da prendere in considerazione (DTF 136 III 283 consid. 2.3.1; 133 III 213 consid. 5.2). 
 
3.4. In concreto, è incontestato che il CCL PP è applicabile al rapporto di lavoro tra le parti in causa. È parimenti incontestato che alla C.________ SA, azienda acquisitrice presso la quale l'opponente è stato impiegato, non vigeva il lavoro domenicale istituzionalizzato, ma soltanto il lavoro a turni. La ricorrente ribadisce la tesi secondo cui, prima che l'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP fosse elucidata dalla circolare informativa n. 12 del 29 maggio 2018 della CPRT, il tenore letterale della disposizione ne permetteva l'applicazione unicamente ai casi in cui erano cumulativamente adempiute le condizioni del lavoro a turni e del lavoro domenicale istituzionalizzato. La ricorrente censura in sostanza una violazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP, ma non fa valere la violazione di un diritto costituzionale con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Non sostanzia in particolare un'applicazione del diritto manifestamente insostenibile, e quindi arbitraria, da parte della Corte cantonale. Soltanto una censura di applicazione arbitraria della citata disposizione sarebbe infatti proponibile nell'ambito di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 383; sentenza 4A_145/2022 del 14 marzo 2023 consid. 2.2). La critica ricorsuale è di natura appellatoria ed è pertanto inammissibile in questa sede. Peraltro, la ricorrente parte dal presupposto che il senso letterale dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP sarebbe chiaro ed univoco laddove prevederebbe, per il versamento dei supplementi salariali previsti dai regolamenti aziendali delle imprese acquisitrici, l'adempimento di due condizioni cumulative (quella del lavoro a turni e quella del lavoro domenicale istituzionalizzato). Tuttavia, la Corte cantonale ha sostenibilmente rilevato che il tenore letterale della citata disposizione non è di per sé risolutivo, siccome l'utilizzo della congiunzione " e " non implica necessariamente un significato in senso cumulativo, potendo avere anche funzione aggiuntiva. In ogni caso, l'interpretazione della disposizione eseguita dalla Corte cantonale non può essere ritenuta arbitraria ove si consideri che la ricorrente stessa la ritiene legittima dopo che la portata della norma è stata elucidata in tal senso a partire dal maggio del 2018.  
 
4.  
 
4.1. Richiamando l'art. 5 Cost., la ricorrente lamenta una violazione del principio della buona fede. Adduce di avere costantemente applicato, dal 2012 al 2018, l'art. 24 cpv. 2 CCL PP nel senso che il versamento dei supplementi salariali presupponeva cumulativamente l'adempimento della condizione del lavoro a turni e quella del lavoro domenicale istituzionalizzato. Rileva che né la Commissione professionale paritetica svizzera per il prestito di personale (CPSPP), né la CPRT hanno sollevato durante quel periodo dubbi o segnalazioni circa una possibile interpretazione alternativa. La ricorrente sostiene che le modalità di applicazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP fino al mese di maggio 2018 sarebbero state conformi alla volontà delle parti contraenti del contratto collettivo, oltre che dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei sindacati.  
 
4.2. L'art. 5 cpv. 3 Cost., cui fa riferimento la ricorrente, prevede che gli organi dello Stato, le autorità e i privati agiscono secondo il principio della buona fede. Da questo principio generale deriva il diritto fondamentale del cittadino di essere trattato secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato, sancito dall'art. 9 Cost., di cui il Tribunale federale esamina liberamente il rispetto (DTF 147 IV 274 consid. 1.10.1 e rinvio). Contro un cambiamento di una prassi di merito non è tuttavia data una protezione generale sulla base della protezione della buona fede (DTF 146 I 105 consid. 5.2.1). Di principio, una nuova giurisprudenza deve infatti essere applicata non soltanto ai casi futuri, ma anche a quelli ancora pendenti al momento del cambiamento giurisprudenziale (DTF 142 V 551 consid. 4.1 e rinvii). È riservato il caso in cui, in determinate circostanze, l'interessato poteva fare affidamento sulla continuazione della prassi previgente (sentenza 2C_199/2017 del 12 giugno 2018 consid. 3.5). Anche in quest'ambito, trattandosi di una censura di ordine costituzionale, il gravame è soggetto alle esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 142 II 206 consid. 2.3 e 2.5).  
 
4.3. La Corte cantonale ha accertato che la CPRT non ha emesso decisioni formali o raccomandazioni in relazione con l'art. 24 cpv. 2 CCL PP. Ha rilevato che la citata circolare del 29 maggio 2018 della CPRT, come pure altri due documenti agli atti, non attestano l'esistenza di una prassi consolidata vera e propria. Ha precisato che le informazioni scritte ottenute presso la CPRT indicano piuttosto che prima del 2018 non vi erano né una chiara e condivisa interpretazione, né specifiche istruzioni fornite agli ispettori. Pertanto, in occasione dei controlli effettuati a campione presso le aziende non venivano semplicemente effettuate verifiche al riguardo. La precedente istanza ha quindi ravvisato in tali circostanze un regime tollerante, ma non l'esistenza di una concorde volontà delle parti contraenti del contratto collettivo. Ha inoltre rilevato che nella fattispecie non era data né una modifica legislativa, né un cambiamento giurisprudenziale. I giudici cantonali hanno altresì ritenuto che, considerato che le norme del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale hanno un effetto diretto e imperativo sul rapporto di lavoro in esame (art. 357 CO), la tutela dell'affidamento e il principio della buona fede devono recedere di fronte a quelli della sicurezza giuridica, della corretta ed uniforme applicazione di una norma imperativa in virtù del principio dell'uguaglianza giuridica, nonché della tutela dei lavoratori.  
La ricorrente non si confronta puntualmente con queste considerazioni, limitandosi a richiamare l'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP generalmente tollerata dalla CPRT fino al 2018, che presupponeva, per il versamento dei supplementi salariali, cumulativamente, il lavoro a turni e il lavoro domenicale istituzionalizzato. Non rende però seriamente ravvisabile l'esistenza di una giurisprudenza in tal senso e non dimostra che un'autorità le avrebbe fornito assicurazioni vincolanti riguardo alla continuazione della precedente interpretazione della disposizione. La ricorrente non sostanzia al riguardo la violazione di un suo diritto costituzionale con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, rendendo seriamente ravvisabili gli estremi di un comportamento contrario al principio della buona fede da parte di determinate autorità. 
 
5.  
 
5.1. La ricorrente fa valere una violazione del divieto della retroattività. Sostiene che non sarebbero adempiuti i presupposti per ammettere in via eccezionale l'applicazione retroattiva della modificata interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP.  
 
5.2. Il divieto di retroattività concerne la questione dell'applicazione di un nuovo regime legale a situazioni precedenti la modifica legislativa (cfr. DTF 144 I 81 consid. 4.1 e rinvii). In concreto, non è in discussione l'applicazione di un nuovo diritto, trattandosi di una mutata interpretazione della medesima disposizione. La controversia concerne semmai l'eventuale cambiamento di una prassi di merito, contro il quale, come già si è detto, non è tuttavia data una protezione generale sulla base della protezione della buona fede (DTF 146 I 105 consid. 5.2.1). La censura non deve pertanto essere vagliata oltre, potendo essere rinviato a quanto esposto ai precedenti considerandi.  
 
5.3. Deve infine essere respinta nella misura della sua ammissibilità anche la censura relativa al mancato rispetto del "principio del parallelismo delle forme", non essendo qui in discussione la modifica della citata disposizione normativa mediante una procedura diversa da quella applicata all'atto della sua adozione (cfr., su questo principio, DTF 141 V 495 consid. 4.2 e rinvii).  
 
6.  
 
6.1. Da quanto precede, discende che il ricorso sussidiario in materia costituzionale si rivela, nella misura in cui è ammissibile, infondato e va come tale respinto.  
 
6.2. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 65 cpv. 4 lett. c, 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). L'opponente chiede a titolo di ripetibili di questa sede un importo di fr. 3'338.70, corrispondente a 10 ore lavorative rimunerate a fr. 300.-- orari, oltre alle spese e all'IVA. In concreto, la procedura è di carattere pecuniario e il valore litigioso è stato determinato in fr. 11'641.25 dalla Corte cantonale. È pertanto applicabile l'art. 4 del regolamento del 31 marzo 2006 sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull'indennità per il patrocinio d'ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale (RS 173.110.210.3), che prevede in caso di valore litigioso fino a fr. 20'000.-- un onorario tra fr. 600.-- e fr. 4'000.--. Tenuto conto di ciò, si giustifica di riconoscere all'opponente un'indennità di fr. 1'500.--.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è inammissibile. 
 
2.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
5.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 agosto 2023 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Gadoni