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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_293/2023  
 
 
Sentenza del 10 agosto 2023  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliera Fretz Perrin. 
 
Partecipanti al procedimento 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Patrick Untersee, 
 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 aprile 2023 (35.2023.10). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
In data 29 giugno 2020 A.________, nata il 5 giugno 1975, di formazione impiegata di commercio con attestato federale di capacità (AFC), allora dipendente al 60% presso la B.________ SA in qualità di impiegata e, pertanto, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso l'INSAI, è scivolata su una scala durante dei lavori di riparazione ed è caduta a terra da un'altezza di circa due metri riportando "una frattura vertebrale post-traumatica di TH8 di tipo C secondo AOSPine con lesione midollare completa tipo ASIA A, uno schock neurogeno su DG1, una ferita lacero-contusa occipitale post-traumatica e una falda di PNX post-traumatico bilaterale". A.________ è stata quindi ricoverata e sottoposta a un intervento chirurgico. Resa paraplegica, il 1° luglio 2020 ella è stata trasferita presso il Centro Svizzero per paraplegici di Nottwil dove è stata degente fino al 23 dicembre 2020. L'istituto assicuratore ha corrisposto le prestazioni di legge. Esperiti gli accertamenti medici del caso, a fronte di uno stato di salute stabilizzato, in data 25 ottobre 2021, l'INSAI ha sospeso il versamento delle prestazioni di corta durata (fatta eccezione per i controlli medici e le sedute di fisioterapia) a contare dal 1° dicembre 2021. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 12 maggio 2022, l'INSAI ha assegnato a A.________ una rendita di invalidità del 35% a decorrere dal 1° dicembre 2021 e un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 90%. Statuendo su opposizione, in data 4 gennaio 2023 l'istituto assicuratore ha modificato parzialmente la sua prima decisione, riconoscendo a A.________ una rendita di invalidità del 38% a decorrere dal 1° dicembre 2021. 
 
B.  
Con sentenza del 3 aprile 2023 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto il ricorso datato 3 febbraio 2023 presentato dalla patrocinatrice di A.________, riformando la decisione su opposizione dell'INSAI del 4 gennaio 2023 nel senso che l'assicurata ha diritto ad una rendita d'invalidità del 48% dal 1° dicembre 2021; per il resto, ha confermato la decisione amministrativa avversata. 
 
C.  
L'INSAI presenta un ricorso in materia di diritto pubblico chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale del 3 aprile 2023 e la conferma della decisione su opposizione datata 4 gennaio 2023. 
L'opponente conclude al respingimento del ricorso, mentre la Corte cantonale e l'Ufficio federale della sanità pubblica hanno rinunciato a presentare osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Pur applicando il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF), il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate nell'atto di ricorso nella misura in cui le carenze giuridiche non risultino palesi (DTF 145 V 57 consid. 4.2). Tuttavia, se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, come nel caso in esame, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); in tal caso, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Corte cantonale ha violato il diritto federale nella misura in cui ha riconosciuto all'opponente una rendita di invalidità fondata su un grado di invalidità del 48%, applicando il livello di competenza 1 della tabella TA1 della Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) nella valutazione del salario da invalida.  
 
2.2. Per contro, non è contestato in questa sede la stabilizzazione dello stato di salute al 1° dicembre 2021, la capacità lavorativa residua dell'opponente, la determinazione del reddito da valida nonché l'entità dell'IMI. Conteso risulta unicamente il reddito da invalida a seguito dell'infortunio.  
 
2.3. Nei considerandi della sentenza avversata il Tribunale cantonale ha correttamente esposto le basi legali e i principi giurisprudenziali afferenti al diritto alla rendita di invalidità a seguito d'infortunio (art. 18 LAINF) nonché alla valutazione delle conseguenze economiche, in particolare alla determinazione del grado di invalidità secondo il metodo generale del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA; DTF 144 I 103 consid. 5; 143 V 295 consid. 2) e del reddito da invalido sulla base della RSS (DTF 129 V 472 consid. 4.2.1). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
3.  
 
3.1. Pacifica nel caso concreto è l'applicazione dei valori salariali sulla base della RSS 2020, Tabella TA1 (TA1_tirage_skill_level), settore 3 "Servizi". La ricorrente sostiene, tuttavia, che la valutazione del reddito da invalida dovrebbe basarsi sul livello di competenza 2, anziché sul livello di competenza 1 come ritenuto dalla Corte cantonale.  
 
3.2. Nel determinare il livello di competenza nel concreto applicabile, il Tribunale cantonale ha ritenuto che la circostanza di aver conseguito un AFC quale impiegata di commercio nel 1993 non costituisse - di per sé - un valido motivo per giustificare l'applicazione, nel caso concreto, del livello di competenza 2. Secondo i giudici cantonali, l'opponente non era infatti in possesso di abilità e conoscenze speciali richieste dalla giurisprudenza federale affinché si potesse ammettere l'applicazione del livello di competenza succitato a seguito di un infortunio. In particolare, essi hanno considerato che, oltre a non aver esercitato con successo un'attività indipendente che propendeva per l'applicazione del livello di competenza 2, l'opponente non disponesse di esperienze di leadership né di particolari qualifiche acquisite durante l'esperienza professionale e neppure di una formazione continua aggiuntiva; per 16 anni essa si era sostanzialmente occupata, presso un unico datore di lavoro, di mansioni d'ufficio e della preparazione di pacchi dimostrativi per i clienti. Inoltre, per otto anni, l'opponente aveva portato avanti la gestione di un autolavaggio, ma unicamente come hobbye senza dipendenti. Contrariamente a quanto ammesso dall'INSAI nella decisione su opposizione del 4 gennaio 2023, la Corte cantonale non ha pertanto ritenuto sufficiente comprovato che l'opponente fosse in grado di inserirsi in modo redditizio in diverse aree di lavoro che giustificassero l'applicazione del livello di competenza 2. Di riflesso, ha adattato la rendita d'invalidità tenendo conto del livello di competenza 1 nella valutazione del reddito statistico da invalida.  
 
3.3. Nel suo ricorso, la ricorrente sostiene tuttavia che, sulla base della giurisprudenza federale ritenuta dai giudici di prime cure, le considerazioni espresse nel giudizio cantonale a favore dell'applicabilità del livello di competenza 1 "potrebbero essere condivise" soltanto nell'ipotesi in cui l'opponente avesse effettivamente dovuto cambiare la propria attività lavorativa a causa dell'infortunio, ciò che non sarebbe il caso nella presente fattispecie. Dopo aver conseguito l'attestato federale di capacità, l'opponente avrebbe "sempre e solo lavorato quale impiegata d'ufficio" attività che eserciterebbe ancora tutt'oggi. Inoltre, il salario di fr. 60'667.-, che essa avrebbe percepito nel 2021 lavorando a tempo pieno presso la sua precedente datrice di lavoro, sarebbe di poco inferiore al salario statistico di fr. 62'875.- indicato al profilo di competenza 2, ma molto superiore al salario statistico di fr. 52'327.- riferito al profilo di competenza 1. In sintesi, la ricorrente ritiene che la giurisprudenza federale ritenuta dalla Corte cantonale non sia in concreto applicabile giacché l'opponente non ha dovuto cambiare l'attività che svolgeva prima dell'infortunio, essen do la stessa ancora in grado di lavorare quale impiegata di ufficio seppur nei limiti della paraplegia.  
 
4.  
 
4.1. La corretta applicazione delle tabelle della RSS, segnatamente la scelta della tabella e del livello di competenza applicabile, è una questione di diritto che il Tribunale federale rivaluta liberamente (DTF 143 V 295 consid. 2.4; 132 V 393 consid. 3.3).  
 
4.2. A partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012), sono stati stabiliti quattro livelli di competenza in funzione dei nove grandi gruppi professionali (si veda tabella T17 della RSS 2012) e del tipo di lavoro, di formazione necessaria all'esercizio della professione e l'esperienza professionale (si veda tabella TA1_skill_level; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1 è quello più basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello 4 è il grado più elevato e raggruppa le professioni che esigono una capacità a risolvere i problemi complessi e a prendere decisioni su un vasto insieme di conoscenze tecniche e di fatto in un settore specifico (qui si trovano per esempio i direttori, i quadri di direzioni, i gerenti e le professioni intellettuali e scientifiche). Nel mezzo di queste due categorie estreme figurano le professioni cosiddette intermedie (livello 3 e 2). Il livello 3 implica mansioni pratiche complesse che necessitano un vasto insieme di conoscenze in un ambito specifico (i tecnici, i controllori, gli intermediari o ancora il personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle mansioni pratiche come la vendita, la cura, l'elaborazione di dati, le pratiche amministrative, i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (sentenza 8C_268/2021 del 15 ottobre 2021 consid. 3.2.1 con rinvio alla sentenza 8C_46/2018 dell'11 gennaio 2019 consid. 4.4 con riferimenti). L'accento è posto quindi sul tipo di occupazione che l'assicurato è suscettibile di assumere in funzione delle sue qualifiche, non più unicamente sulle qualifiche in quanto tali (sentenze 8C_801/2021 del 28 giugno 2022 consid. 2.3; 8C_66/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4.2.1 con riferimenti).  
 
4.3. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale - presa in considerazione dai giudici cantonali -, se la persona assicurata non è più in grado di esercitare l'attività lavorativa originaria svolta prima dell'invalidità, l'applicazione del livello di competenza 2 si giustifica unicamente se la stessa dispone di competenze o conoscenze particolari (sentenze 8C_156/2022 del 29 giugno 2022 consid. 7.2, pubblicata in SVR 2022 UV n° 47 pag. 188; 8C_131/2021 del 2 agosto 2021 consid. 7.4.1, pubblicata in SVR 2022 UV n° 3 pag. 7; 8C_645/2022 del 16 febbraio 2023 consid. 5 con riferimenti).  
 
5.  
 
5.1. Nel caso concreto, occorre anzitutto rilevare che, stando ai considerandi non contestati del giudizio avversato, l'opponente presenta una capacità lavorativa residua del 60% in un'attività adeguata, ossia "leggera e sedentaria". Infatti, nei rapporti medici ritenuti dall'autorità inferiore era indicato che tale capacità sarebbe stata segnatamente limitata dall'affaticamento più rapido, che avrebbe imposto delle pause, dalla minore capacità di resistenza nonché dal tempo necessario per occuparsi dell'autocateterismo. Sul piano neurologico, la Corte cantonale non ha tuttavia ammesso che l'opponente soffrisse di spasticità e di dolori neuropatici tali da avere un impatto sulla sua capacità lavorativa residua. Con riferimento alla tipologia di attività lavorativa esigibile, il Dr. med. C.________ (con rapporto del 4 luglio 2022) e il Dr. med. D.________ (con rapporto del 1° ottobre 2021), medici interni dell'INSAI e specialisti in neurologia, hanno chiaramente ammesso i presupposti per il reinserimento professionale dell'opponente nella stessa professione svolta fino all'infortunio, seppur limitatamente ai lavori strettamente intellettuali e di segretariato. Dagli atti di causa, emerge inoltre che anche il Dr. med. E.________, attivo presso il Centro svizzero per paraplegici (CSP) di Nottwil, ha indicato nel suo rapporto del 17 dicembre 2020 (indirizzato all'Ufficio AI del Cantone Ticino) che l'opponente sarebbe stata in grado di esercitare nuovamente la sua professione di impiegata di commercio compatibilmente con le sue limitazioni funzionali. Pertanto, non risultano valide ragioni per ritenere che l'assicurata non sia effettivamente in grado di svolgere la professione esercitata prima dell'infortunio - aspetto peraltro non contestato. Del resto, emerge dagli atti che, a seguito dell'evento traumatico che l'ha resa paraplegica, l'opponente ha effettivamente ripreso a lavorare dal 1° maggio 2021, limitatamente a dieci ore alla settimana, presso la datrice di lavoro che la impiegava prima dell'infortunio. Sulla linea del precedente mansionario, essa continua ad occuparsi dei lavori al computer, della ricezione delle chiamate nonché della stesura dei listini, delle azioni e delle offerte ai clienti. Per contro, la sua nuova condizione di salute non le permette più di occuparsi del ritiro e della consegna della posta, dell'invio dei campioni ai clienti e di qualsiasi lavoro che necessiti un'attività fisica a lei non idonea. Se ne deduce quindi che, come peraltro riconosciuto dall'opponente in sede di risposta, l'infortunio non ha impedito quest'ultima di reinserirsi nel suo abituale lavoro, caratterizzato prevalentemente da attività d'ufficio e di amministrazione.  
 
5.2. Essendo l'opponente nelle condizioni di svolgere la sua solita attività lavorativa, la giurisprudenza federale applicata dalla Corte cantonale, che impone la sussistenza di competenze o conoscenze particolari affinché si possa ammettere il livello di competenza 2 (consid. 4.3 supra), non risulta in concreto determinante per la valutazione del reddito da invalido fondato sulle statistiche della RSS. La stessa risulta infatti pertinente soltanto nella misura in cui la persona assicurata, a causa dell'infortunio, non sia più in grado di esercitare la sua solita attività lavorativa (in tedesco: "angestammter Beruf"). Il livello di competenza dell'opponente va pertanto determinato in base all'attività lavorativa che la persona assicurata è suscettibile di assumere in funzione delle sue qualifiche.  
 
5.3. L'opponente è titolare di un attestato federale di impiegata di commercio, conseguito nel 1993 dopo tre anni di formazione e gode di un'ampia esperienza nelle attività amministrative commerciali giacché, concluso il ciclo professionale, ha sempre svolto lavori d'ufficio presso tre diverse aziende presenti nel Cantone. Di madrelingua italiana, essa parla fluentemente anche lo svizzero tedesco e il francese. Ritenuto che le effettive competenze professionali dell'assicurata non sono di fatto mutate dopo l'infortunio (consid. 5.1 supra), giova altresì rilevare le attività amministrative da lei svolte richiedono generalmente una specifica formazione professionale (cfr. sentenze 8C_534/2019 del 18 dicembre 2019 consid. 5.3.3.3; 9C_125/2009 del 19 marzo 2010 consid. 4.4.3) incentrata, segnatamente, sulla gestione della corrispondenza commerciale, degli ordini e della contabilità nonché sulla conduzione della segreteria (cfr. descrizione della professione di impiegato di commercio sul portale ufficiale svizzero d'informazione dell'orientamento professionale: https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?lang=it&idx=30&id=99, consultato il 6 luglio 2023). Pertanto, contrariamente a quanto concluso dalla Corte cantonale, l'attività lavorativa nel concreto esigibile - e tutt'ora esercitata dall'opponente - va inserita nel livello di competenza 2. A fronte della sua formazione professionale, delle sue competenze linguistiche e dell'esperienza finora maturata, l'opponente è infatti in grado, con verosimiglianza preponderante, di svolgere in modo redditizio svariate attività pratiche di amministrazione - adeguate alle sue limitazioni funzionali - e non unicamente mansioni semplici di tipo fisico o manuale tipiche del livello di competenza 1. Del resto, dagli atti di causa non risultano elementi concreti che permettono di concludere per quest'ultima ipotesi. Va infine osservato che il livello di competenza inferiore attiene ad una categoria di attività lavorative che, di principio, non impongono nessuna formazione e esperienza professionale specifica (sentenze 8C_196/2022 del 20 ottobre 2022 consid. 7.5; 8C_118/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 6.3.2; 8C_175/2020 del 22 settembre 2020 consid. 4.2). Applicando il livello di competenza 1 (salari statistici delle RSS 2020) per determinare il reddito da invalido dell'opponente, la Corte cantonale ha pertanto violato il diritto federale.  
 
6.  
Oltre al livello di competenza applicabile, il Tribunale cantonale aveva esaminato anche la questione della riduzione dal reddito dell'invalido, che aveva respinto sulla base della scelta del livello di competenza 1. Nel caso in esame, il Tribunale federale conclude che andrebbe considerato il livello di compentenza 2. Ciò solleva la questione di sapere se la riduzione dello stipendio da invalido sia giustificata nella fattispecie. Poiché le parti non si sono espresse su questo punto dinanzi al Tribunale federale, in considerazione dell'esito del procedimento cantonale, la causa deve essere rinviata all'autorità inferiore affinché si pronunci sulla necessità di effettuare una riduzione dallo stipendio statistico in considerazione delle circostanze del caso specifico e, in caso affermativo, in quale misura. 
 
7.  
Visto quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la sentenza impugnata annullata e la causa rinviata alla Corte cantonale per nuovo giudizio. Il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria (DTF 141 V 281 consid. 11.1). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente (art. 66 cpv. 1 LTF). Alla ricorrente non vengono accordate indennità per ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuovo giudizio. Per il resto, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 10 agosto 2023 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
La Cancelliera: Fretz Perrin