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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_651/2020  
 
 
Sentenza del 19 agosto 2022  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Niquille, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Marco Cereda, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di mutuo, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 novembre 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2019.128). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 26 giugno 2003 A.A.________ ha sottoscritto di proprio pugno con il fratello C.________ e la sorella D.________, da una parte, e E.________, dall'altra, un "contratto di conferma di mutuo" oneroso, " già pattuito oralmente tra le parti", in cui i primi si sono riconosciuti debitori solidali del secondo di fr. 120'000.--. Nel punto n. 3 di tale contratto era prevista la consegna di "un istromento ipotecario" del medesimo importo nominale gravante in 4° rango un fondo nel Canton Berna. Il medesimo giorno E.________ ha dichiarato di aver firmato "un contratto di mutuo con istrumento ipotecario di nominali" fr. 120'000.-- gravante il predetto fondo in garanzia, quale mediatore per la sua compagna B.________, "la quale eroga il mutuo e resta beneficiaria degli interessi".  
Il 5 novembre 2003 è stata sottoscritta un'ulteriore convenzione indicante che "le parti rinunciano reciprocamente ai propri rispettivi crediti di fr. 120'000.-- con interessi per E.________ e di fr. 200'000.-- per i fratelli A.A.________, C.________, D.________"e che "Di conseguenza i reciproci rapporti di dare avere fra le parti sono completamente e definitivamente tacitati". 
Con accordo scritto del 2 agosto 2004 F.A.________, padre di A.A.________, si è riconosciuto debitore di B.________ di fr. 120'000.--. 
Il 19 gennaio 2009, sulla base di una cessione sottoscritta dal tutore di E.________ (che era al beneficio di un tutela volontaria ex art. 372 vCC dal 18 aprile 2005), B.________ ha chiesto ai fratelli A.________ il rimborso del capitale di fr. 120'000.-- e il pagamento degli interessi. 
 
A.b. Con decisione 20 ottobre 2015 il Pretore del distretto di Lugano ha rigettato l'opposizione interposta da A.A.________ a un precetto esecutivo fattogli notificare da B.________ per l'incasso di complessivi fr. 138'000.--, oltre interessi.  
 
A.c. Il Pretore aggiunto di Bellinzona ha, con giudizio 16 luglio 2019, accolto la petizione con cui A.A.________ ha chiesto di disconoscere il predetto debito e di confermare l'opposizione interposta al precetto esecutivo.  
 
B.  
Con sentenza 11 novembre 2020 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in accoglimento dell'appello inoltrato da B.________, respinto la petizione e liberato in suo favore, ad avvenuta crescita in giudicato della decisione, la cauzione processuale prestata da A.A.________. Riassunti i principi che reggono la ripartizione dei ruoli e l'onere della prova nell'ambito di un processo di disconoscimento del debito, la Corte cantonale ha ritenuto - contrariamente al Pretore - che il contratto di conferma del mutuo sottoscritto dall'attore, in cui questi si dichiarava debitore solidale, non fosse unicamente un atto preparatorio e che dall'istruttoria non era emerso alcun elemento che sovvertiva la fedefacenza del suo contenuto. Ha infine considerato che, viste le contestazioni della convenuta, spettava all'attore provare l'autenticità della convenzione di rinuncia del 5 novembre 2003, ciò che non ha fatto. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile del 14 dicembre 2020 A.A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la riforma della sentenza cantonale nel senso che l'appello sia respinto e il giudizio di primo grado interamente confermato. Ritiene che la giurisprudenza di cui alla DTF 131 III 268 sia curiosa e contraria all'art. 8 CC, perché porrebbe l'onere della prova a carico del debitore. Sostiene poi che le parti del contratto di conferma del mutuo non si conoscevano, ciò che escluderebbe che esse avessero in precedenza oralmente pattuito un mutuo. Contesta che suo padre avesse in tale ambito agito in sua rappresentanza e che la somma menzionata nella convenzione sia stata erogata. Asserisce che il carattere fittizio di tale accordo risulta pure dalla mancata consegna della cartella ipotecaria menzionatavi. Ritiene pure che la Corte cantonale avrebbe violato l'art. 29 Cost., deducendo l'erogazione del mutuo da una procedura a cui non ha partecipato. Conclude affermando che con la convenzione di rinuncia del 5 novembre 2003, di cui ha provato l'autenticità, le parti hanno confermato che non vi è stato alcun mutuo. 
Al ricorso è stato conferito effetto sospensivo con decreto del 28 dicembre 2020. 
Con risposta 8 febbraio 2021 B.________ propone la reiezione del ricorso. 
Il 24 febbraio 2021 il ricorrente ha inoltrato una replica spontanea a cui è seguita il 10 marzo 2021 una duplica spontanea dell'opponente. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso che supera la soglia fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Esso si rivela pertanto in linea di principio ammissibile. 
Irricevibili si palesano per contro le argomentazioni contenute nella replica, poiché la motivazione del gravame dev'essere contenuta nello scritto presentato entro il termine di ricorso. Il ricorrente non può infatti validamente completare o migliorare la sua impugnativa con la replica, proponendo - come invece fatto in concreto - delle censure che avrebbero già potuto essere sollevate in precedenza (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3; sentenza 4A_86/2013 del 1° luglio 2013 consid. 1.2.2, non pubblicato in DTF 139 III 345; DTF 135 I 19 consid. 2.2). 
 
2.  
Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - arbitrario (art. 9 Cost.) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze rigorose poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati e precisare in cosa consiste la violazione. Non basta opporre il proprio punto di vista alle conclusioni del giudizio impugnato; il Tribunale federale non esamina le critiche di carattere appellatorio. Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 145 I 26 consid. 1.3; 144 III 264 consid. 6.2.3; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
3.  
L'azione di disconoscimento del debito prevista dall'art. 83 cpv. 2 LEF è un'azione di accertamento negativo di diritto materiale tendente all'accertamento dell'inesistenza o dell'inesigibilità della pretesa posta in esecuzione. Questa azione si caratterizza dalla trasposizione dei ruoli delle parti, nel senso che il creditore ha il ruolo di convenuto e il debitore quello di attore. L'onere della prova rimane però invariato e compete al creditore convenuto dimostrare che il credito è sorto, producendo ad esempio un riconoscimento di debito scritto, valido in virtù dell'art. 17 CO anche senza l'indicazione della causa del debito. Al debitore attore, che non intende pagare il debito constatato nel titolo, spetta invece dimostrare che il debito non esiste o non è esigibile (DTF 131 III 268 consid. 3.1). Con la produzione di un riconoscimento di debito il creditore provoca un'inversione dell'onere della prova e deve unicamente provare il realizzarsi delle condizioni che risultano in tale atto, ma non anche la causa del suo credito (DTF 131 III 268 consid. 3.2; sentenza 4A_73/2018 del 12 febbraio 2019 consid. 6.1). Quando come nella fattispecie il riconoscimento di debito è formalmente causale, il debitore che intende far disconoscere il suo debito può semplicemente adoperarsi a contestare la validità del riconoscimento di debito medesimo, prevalendosi segnatamente di un vizio di volontà, o può dimostrare che la causa da questo indicata non è valida, perché ad esempio il rapporto giuridico su cui si fonda non esiste, è nullo (art. 19 e 20 CO), invalidato o simulato (art. 18 cpv. 1 CO); egli può in maniera generale prevalersi di tutte le obbiezioni ed eccezioni dirette contro il debito riconosciuto (sentenze 4A_482/2019 del 10 novembre 2020 consid. 3 penultimo cpv.; 4A_73/2018 del 12 febbraio 2019 consid. 6.1). 
Come si vedrà più in dettaglio, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, tale giurisprudenza non appare "curiosa" e non pone a carico del debitore l'onere della prova né risulta in contrasto con quanto disposto dall'art. 8 CC
 
3.1. La Corte cantonale ha negato che il contratto di conferma del mutuo costituisse unicamente un atto preparatorio, allestito prima del trasferimento della somma di fr. 120'000.--. Ha ritenuto che l'assenza di una conoscenza personale fra l'attore e E.________ risultava irrilevante, visto il ruolo di primo piano avuto dal padre del debitore alla cui domanda quest'ultimo aveva firmato il predetto contratto. F.A.________ intratteneva relazioni d'affari con E.________, necessitava urgentemente della somma di fr. 120'000.-- e aveva incaricato un notaio di chiedere il rilascio della cartella ipotecaria gravante un fondo di proprietà dei figli. Il mutuo poteva quindi essere stato concluso oralmente dal padre in rappresentanza dei figli; in ogni caso con la firma del contratto del 5 novembre 2003 questi hanno ratificato l'agire del genitore. La Corte cantonale ha pure constatato che la sentenza emanata il 3 marzo 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale di appello ticinese concerneva unicamente la questione a sapere se F.A.________, che aveva sottoscritto il contratto di conferma per il figlio C.________ disponesse dei necessari poteri, ma non si esprimeva sui motivi per cui quest'ultimo non aveva firmato personalmente la convenzione. Ha anche rilevato che nella procedura per l'incasso degli interessi incoata dalla creditrice nei confronti della sorella dell'attore, quest'ultima, patrocinata dal medesimo legale, non aveva eccepito la mancata erogazione del mutuo e che la dichiarazione 26 marzo 2003 rilasciata da E.________ sul suo ruolo pure rafforzava l'attendibilità dell'accordo stipulato. Non ha infine nemmeno ritenuto che la mancata consegna al creditore di una cartella ipotecaria - prevista al punto 3 del contratto di conferma del mutuo - permetteva di considerare questo una finzione o condizionato al rilascio del titolo. Ciò perché al momento della sua sottoscrizione la cartella ipotecaria non era ancora stata emessa, ma che dalla deposizione del notaio incaricato a richiederla risultava che egli aveva redatto una dichiarazione in cui si impegnava a rilasciare la cartavalore a chi gli avesse esibito il predetto documento.  
 
3.2. Il ricorrente pretende che la conclusione di un contratto di mutuo orale è esclusa perché non ha conosciuto personalmente E.________ e che la convenuta non ha dimostrato di avere effettuato il versamento della somma in questione, né provato la presunta rappresentanza da parte di F.A.________. Afferma inoltre che dalla sentenza della CEF emerge che il padre aveva firmato il contratto di conferma del mutuo per il fratello C.________ senza disporre del necessario potere di rappresentanza e ne deduce che questi non poteva nemmeno rappresentare gli altri figli. Ribadisce inoltre che la mancata consegna della cartella ipotecaria, esplicitamente prevista dal contratto del 26 giugno 2003, dimostra che questo sarebbe una finzione e il suo contenuto non fedefacente. Asserisce pure che la Corte cantonale avrebbe violato la sua "garanzia procedurale" (art. 29 Cost.), perché si era basata, per quanto concerne l'erogazione del mutuo, sulla causa introdotta contro la sorella e di cui egli non era parte. Afferma infine che la dichiarazione 26 giugno 2003 di E.________ era "irrilevante".  
 
3.3. In concreto con la predetta critica ricorsuale il ricorrente misconosce il contenuto attribuito dalla Corte cantonale all'accordo 26 giugno 2003. Questa ha indicato che, sottoscrivendolo su richiesta del padre, il qui ricorrente ha confermato l'esistenza di un contratto orale di mutuo e si era riconosciuto debitore solidale della somma di fr. 120'000.--. In altre parole, i giudici di appello hanno ritenuto che tale accordo costituisse sia la prova dell'erogazione della somma mutuata sia la ratifica dell'operato del genitore, che aveva agito anche per il ricorrente. Quest'ultimo non spiega né è ravvisabile perché quanto appena illustrato violi il diritto federale. Infatti, a giusta ragione, non nega che una parte possa impegnarsi contrattualmente mediante un rappresentante o che un eventuale agire di quest'ultimo senza i necessari poteri possa essere ratificato a posteriori. Del tutto inconferente rivela poi il rinvio al predetto giudizio della CEF, poiché il ricorrente - a differenza del fratello - aveva sottoscritto di suo pugno il contratto 26 giugno 2003. Altrettanto priva di pertinenza si rivela l'asserita violazione dell'art. 29 Cost.; la Corte cantonale ha per altro unicamente menzionato la causa introdotta contro la sorella quale ulteriore indizio per l'infondatezza della pretesa omessa erogazione del mutuo. Per quanto concerne la mancata consegna della cartella ipotecaria, il ricorrente non si confronta con le suddette considerazioni della Corte cantonale, ma si limita a inammissibilmente proporre una propria interpretazione del contratto avulsa dalla sentenza impugnata. Ugualmente inammissibile si rivela infine, per la sua carente motivazione (v. sopra consid. 2), la censura sul valore probatorio della dichiarazione 26 giugno 2003 di E.________.  
 
4.  
Giusta l'art. 178 CPC la parte che si prevale di un documento deve provarne l'autenticità, qualora la stessa sia contestata dalla controparte; la contestazione dev'essere sufficientemente motivata. Tale norma riguarda soltanto l'autenticità in senso stretto, e cioè la questione a sapere se il documento emana dalla persona che esso designa come autrice e non concerne invece l'esattezza materiale del documento (DTF 143 III 453 consid. 3.5 e 3.7). 
 
4.1. La Corte cantonale ha ritenuto che l'attore non aveva provato, come richiesto dall'art. 178 CPC, l'autenticità, messa in dubbio dalla creditrice, della convenzione di rinuncia al credito in discussione del 5 novembre 2003. Ha considerato che il "rapporto di accertamento tecnico", pure contestato dalla convenuta, da cui emergeva che l'ipotesi secondo cui la firma apposta sul predetto documento sia "autentica è da ritenere come la più verosimile", era una semplice perizia di parte a cui non può essere riconosciuta forza probatoria. A titolo abbondanziale ha pure aggiunto che l'attore non aveva nemmeno portato prove atte a dimostrare l'autenticità ideologica dell'accordo.  
 
4.2. Il ricorrente non contesta l'applicazione dell'art. 178 CPC, ma sostiene che la convenzione 5 novembre 2003 conferma "che non vi è stato mutuo fra le parti" e di avere fornito la prova dell'autenticità formale con il "rapporto di accertamento tecnico". Afferma poi che l'autenticità materiale risulta da quanto esposto con riferimento alla mancata fedefacenza del contratto di conferma del mutuo, mutuo che non sarebbe stato erogato.  
 
4.3. La predetta argomentazione non soddisfa le esigenze di motivazione poste a una censura contro l'apprezzamento delle prove contenuto nella sentenza impugnata (v. sopra consid. 2), poiché il ricorrente si limita ad opporre la sua opinione sull'autenticità del documento a quella della Corte cantonale senza nemmeno tentare di dimostrare che la valutazione effettuata da quest'ultima sia arbitraria.  
 
5.  
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella ridotta misura in cui è ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 5'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 6'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 agosto 2022 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti