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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_32/2011 
 
Sentenza del 20 settembre 2011 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Klett, Presidente, 
Rottenberg Liatowitsch, Kolly, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Enrico Germano, 
opponente. 
 
Oggetto 
mandato, 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 9 marzo 2011 dalla II Camera 
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
1.1 Nel marzo 2003 sono iniziate trattative fra A.________ (cittadino germanico) e il rappresentante dei potenziali venditori per l'acquisto di un palazzo storico a Lugano. C.________, attivo per conto di una società che si occupa di mediazione immobiliare, ha segnalato quale possibile notaio per le procedure necessarie al negozio giuridico l'avv. B.________. Quest'ultimo ha svolto svariati compiti: la redazione delle bozze dell'atto notarile con le relative traduzioni, l'inoltro delle disdette di contratti di locazione esistenti, il recupero di una cartella ipotecaria smarrita gravante il menzionato immobile con la relativa procedura di ammortamento, l'avvio della pratica LAFE e l'intrattenimento di rapporti fra le parti e con le autorità. 
 
1.2 Il 30 aprile 2003 l'avv. B.________ ha inviato a A.________ una nota di onorario per la pratica LAFE di fr. 2'000.-- e il 30 giugno 2003 altre due note: la prima di fr. 9'345.95 per la consulenza legale e la seconda di fr. 12'546.45 per l'assistenza nell'ambito della compravendita non realizzatasi. A.________ non ha pagato le menzionate parcelle, negando l'esistenza di un mandato con il legale. 
 
2. 
Il 1° febbraio 2008 l'avv. B.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore di Lugano A.________ per ottenere il pagamento di fr. 23'892,40, oltre interessi, quale onorario per il mandato concluso con il convenuto. Quest'ultimo si è opposto alla domanda asserendo che il contratto di mandato non era stato stipulato da lui, ma dai potenziali venditori. Con sentenza 16 aprile 2010 il Pretore ha accolto l'azione. 
 
3. 
Il 9 marzo 2011 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un'appellazione della parte soccombente. 
 
4. 
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 15 aprile 2011 A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza di appello e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Dopo aver indicato che l'onere della prova grava la controparte, il ricorrente afferma che la Corte cantonale sarebbe incorsa in un apprezzamento arbitrario delle prove perché ha ritenuto che fra le parti fosse sorto un mandato. 
Con risposta 13 maggio 2011 l'avv. B.________ propone che la domanda di effetto sospensivo sia respinta e che il ricorso sia dichiarato irricevibile per carente motivazione, subordinatamente che sia respinto. 
 
Con decreto del 18 maggio 2011 la Presidente della Corte adita ha respinto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. 
 
5. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi che gli vengono sottoposti (DTF 135 III 329 consid. 1, con rinvii). 
 
5.1 I ricorsi al Tribunale federale devono contenere le conclusioni. Contrariamente all'abrogato ricorso di diritto pubblico, che aveva natura essenzialmente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1), il ricorso sussidiario in materia costituzionale ha, come il ricorso ordinario, carattere riformatorio (art. 117 LTF in relazione con l'art. 107 cpv. 2 LTF). Ne segue che in linea di principio il ricorrente deve formulare una conclusione sul merito della vertenza (DTF 134 III 379 consid. 1.3; sentenze 4D_67/2009 del 13 luglio 2009 consid. 1.2.1 e 4D_48/2007 del 13 novembre 2007 consid. 1.1). Una conclusione cassatoria (semplice domanda di annullamento della decisione impugnata o richiesta di rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione) è eccezionalmente ammissibile, quando il Tribunale federale, in caso di accoglimento del ricorso, non potrebbe statuire sul merito del litigio perché mancano i necessari accertamenti di fatto, ma dovrebbe rinviare la causa all'autorità inferiore (DTF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). 
 
5.2 Nella fattispecie il ricorrente si limita a chiedere l'annullamento della decisione cantonale e il rinvio della causa per nuovo giudizio nel senso dei considerandi, ma non formula alcuna conclusione sul merito della vertenza. Egli nemmeno spiega perché il Tribunale federale, qualora dovesse ritenere fondato il gravame, non potrebbe giudicare esso stesso la causa nel merito. Che ciò non sia possibile non emerge del resto neanche dalla lettura delle censure ricorsuali. Il ricorrente si limita infatti a sostenere che l'autorità cantonale sarebbe caduta nell'arbitrio per aver considerato che dall'incartamento della causa emergessero indizi sufficienti per ritenere che fra le parti fosse stato stipulato un mandato, che neppure la teoria dell'interesse della prestazione permetterebbe di giungere a tale conclusione (o tutt'al più unicamente per quanto riguarda la procedura LAFE) e, da ultimo, che nemmeno il suo comportamento avrebbe permesso alla controparte di ritenere che le fosse stato affidato un mandato. Ora, non è dato a vedere per quale motivo un eventuale accoglimento delle predette critiche non avrebbe permesso al Tribunale federale di giudicare la causa, respingendo - almeno parzialmente - la petizione avversaria. 
 
Ne segue che la conclusione ricorsuale tendente all'annullamento della sentenza impugnata con il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuova decisione nel senso dei considerandi si rivela inammissibile e comporta l'inammissibilità dell'intero gravame. 
 
6. 
Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la sede federale. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 20 settembre 2011 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti