Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_328/2023  
 
 
Sentenza del 21 luglio 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Giudice presidente, 
Haag, Müller, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Nicola Menini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Naturalizzazione agevolata, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 maggio 2023 
dal Tribunale amministrativo federale, Corte VI 
(F-5411/2020). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
In data 3 maggio 2002, nel loro Comune di domicilio X.________, A.________, cittadino della Repubblica federativa del Brasile nato nel 1978, ha sposato B.________, cittadina svizzera nata nel 1963, che nel 1996 ha avuto una figlia da una relazione precedente. 
 
B.  
Il 7 ottobre 2009, A.________ ha inoltrato una domanda di naturalizzazione agevolata all'allora Ufficio federale della migrazione (UFM), corredata tra l'altro dalla "Dichiarazione concernente l'unione coniugale". Il 1° agosto 2012, egli ha preso in affitto a Y.________, a suo nome, un monolocale destinato a un uso personale per una persona, con un canone mensile di fr. 420.-- più le spese accessorie. Il 1° settembre 2012, la moglie ha preso a pigione un appartamento di tre locali e mezzo, "adibito ad abitazione familiare per due persone", a X.________, pagando un affitto di fr. 1'400.-- mensili, non inclusivi delle spese accessorie. Il 29 ottobre 2012, l'UFM ha invitato l'instante a sottoscrivere nuovamente, con la moglie, la "Dichiarazione concernente l'unione coniugale". II 9 gennaio 2013, l'UFM ha accordato la cittadinanza svizzera all'instante. 
 
C.  
Il 14 luglio 2014, l'UFM ha chiesto all'Ufficio controllo abitanti del Comune di X.________ se la coppia risultasse ancora ivi domiciliata, oppure se fosse in corso una procedura di separazione o di divorzio. Il 12 agosto 2014, dopo averne discusso con la coppia, il Comune ha risposto che l'interessato "è tuttora domiciliato a X.________, ma soggiorna dal 2012 nel Comune di Y.________ per motivi di lavoro e che la coppia non avrebbe l'intenzione di separarsi o divorziare". Il 2 ottobre 2014, il ricorrente ha notificato al Comune la sua partenza per quello di Y.________, indicando come stato civile "separato di fatto". Il 9 dicembre 2014, i coniugi hanno presentato alla Pretura di Lugano un'istanza comune di divorzio, evidenziando che vivevano separati di fatto dal mese di febbraio 2014. Il 5 febbraio 2015 la Pretura di Lugano ha pronunciato il divorzio della coppia. 
 
D.  
Il 5 marzo 2015, il Comune di X.________ ha comunicato alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), subentrata all'UFM, che l'interessato si era trasferito a Y.________ il 30 settembre 2014, e che aveva nel frattempo divorziato. Il 21 maggio 2015, la SEM ha informato l'interessato dell'apertura di un procedimento amministrativo volto a verificare se l'ottenimento della naturalizzazione agevolata fosse stato viziato da irregolarità. Dopo una serie di atti che non occorre qui elencare, il 29 settembre 2020, la SEM ha pronunciato l'annullamento della naturalizzazione agevolata, insistendo sul fatto che la coppia aveva affittato due appartamenti separati da agosto, rispettivamente da settembre 2012, deducendone che il matrimonio non costituiva un'unione coniugale effettiva e stabile. Adito da A.________, con decisione del 12 maggio 2023 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ne ha respinto il ricorso. 
 
E.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla unitamente a quella del 29 settembre 2020 della SEM. Fa valere la violazione dell'art. 41 cpv. 1 della previgente legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera, del 29 settembre 1952 (vLCit). 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. Al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo in via superprovvisionale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso, tempestivo, è diretto contro una decisione finale del TAF (art. 86 cpv. 1 lett. a e art. 90 LTF), che conferma l'annullamento della naturalizzazione agevolata accordata al ricorrente. Contro la stessa è dato il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF). Secondo l'art. 83 lett. b LTF, questo ricorso è infatti inammissibile contro le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria: ne segue, a contrario, ch'esso è ammissibile contro decisioni relative a quella agevolata (DTF 138 II 217 consid. 1). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 148 IV 205 consid. 2.6). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1).  
 
1.3. L'interessato può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2; sulla nozione di arbitrio vedi DTF 148 II 121 consid. 5.2; 148 IV 356 consid. 2.1), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Egli deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Nella misura in cui il ricorrente si limita ad esporre una sua diversa interpretazione dei fatti, senza tuttavia sostanziarli d'arbitrio, il gravame denota carattere appellatorio e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.  
 
2.  
 
2.1. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2018, della nuova LCit, ha comportato l'abrogazione della vLCit conformemente all'art. 49 LCit (in relazione con la cifra I del suo allegato). In virtù della disposizione transitoria dell'art. 50 cpv. 1 LCit, l'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante. Nella causa in esame, i fatti pertinenti per l'annullamento della naturalizzazione agevolata sono avvenuti quando era vigente la vLCit che, come rettamente stabilito dal TAF, è quindi in concreto applicabile (sentenza 1C_171/2022 del 24 agosto 2022 consid. 2), ciò che il ricorrente non contesta.  
 
2.2. Il ricorrente, precisato di rinunciare a sollevare le censure di lesione del diritto d'essere sentito, fa valere unicamente una violazione dell'art. 41 cpv. 1 vLCit. Conformemente a questa norma, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, la SEM può annullare la naturalizzazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali.  
Affinché una naturalizzazione agevolata sia annullata, non è sufficiente che sia stata concessa malgrado il mancato adempimento di una condizione: occorre che sia stata acquisita mediante un comportamento sleale ed ingannevole. Non è indispensabile che questo comportamento sia costitutivo di una truffa ai sensi del diritto penale, essendo per contro necessario che l'interessato abbia fornito consapevolmente delle indicazioni false all'autorità o che l'abbia deliberatamente lasciata in un errore su fatti ch'egli sapeva essenziali (DTF 140 II 65 consid. 2.2). È in particolare questo il caso se egli dichiara di vivere in un'unione stabile con il proprio coniuge, mentre prospetta di separarsi dopo avere ottenuto la naturalizzazione agevolata (sentenza 1C_563/2020 del 21 dicembre 2021 consid. 4.2.1). 
La natura potestativa dell'art. 41 cpv. 1 vLCit conferisce una certa libertà di apprezzamento all'autorità competente, che deve tuttavia astenersi da ogni abuso nell'esercizio della stessa. Commette un abuso del potere di apprezzamento l'autorità che si fonda su criteri inappropriati, non tiene conto delle circostanze pertinenti o emana una decisione arbitraria, contraria allo scopo della legge o al principio della proporzionalità (DTF 147 V 194 consid. 6.3; 137 V 71 consid. 5.1). 
Secondo la giurisprudenza, la nozione di unione coniugale ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. c vLCit presuppone non soltanto l'esistenza formale di un matrimonio, ma anche una vera e propria comunione di vita dei coniugi. Ciò è il caso quando esiste una loro volontà comune ed intatta di mantenere un'unione coniugale stabile (DTF 135 II 161 consid. 2). Questa condizione dev'essere adempiuta sia al momento dell'inoltro della domanda di naturalizzazione agevolata sia al momento della decisione sulla stessa (DTF 140 II 65 consid. 2.1; 135 II 161 consid. 2). Una separazione sopraggiunta poco tempo dopo la concessione della naturalizzazione costituisce un indizio dell'assenza della suddetta volontà di mantenere un'unione coniugale al momento dell'ottenimento della cittadinanza svizzera (DTF 135 II 161 consid. 2; 130 II 482 consid. 2; sentenza 1C_563/2020, citata, consid. 4.2.1). 
 
2.3. La procedura amministrativa federale è retta dal principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC [RS 273] applicabile per il rinvio dell'art. 19 PA). Questo principio vale anche dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 37 LTAF; [RS 173.32]). L'onere della prova spetta all'autorità amministrativa quando, come in concreto, la decisione è a carico dell'interessato. La giurisprudenza ammette nondimeno, in determinate circostanze, che l'autorità possa fondarsi su una presunzione. È questo in particolare il caso per stabilire che il coniuge naturalizzato ha mentito quando ha dichiarato di formare un'unione coniugale stabile, nella misura in cui si tratta di un fatto che concerne il foro interiore ed è legato a elementi che riguardano la sfera intima, sovente sconosciuti dall'autorità e difficili da dimostrare (DTF 135 II 161 consid. 3). Di conseguenza, se lo sviluppo cronologico rapido degli avvenimenti fonda la presunzione di fatto che la naturalizzazione è stata ottenuta in modo fraudolento, spetta all'interessato rovesciare questa presunzione: ciò in base al suo obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA; DTF 135 II 161 consid. 3), ma anche nel suo proprio interesse (DTF 130 II 482 consid. 3.2). Per sviluppo cronologico rapido degli avvenimenti, la giurisprudenza intende un periodo di diversi mesi, o anche di un anno, ma non superiore ai due anni (sentenze 1C_563/2020, citata, 4.2.2 e 1C_618/2020 del 19 maggio 2021 consid. 3.1).  
Trattandosi di una presunzione di fatto, che risulta dalla valutazione delle prove e non modifica di per sé l'onere probatorio, per rovesciarla l'interessato non deve portare la prova contraria del fatto presunto, in modo tale che l'autorità possa avere la certezza ch'egli non ha mentito. È sufficiente che riesca a sostanziare l'esistenza di una ragionevole possibilità ch'egli non abbia mentito dichiarando di formare una comunione stabile con il proprio coniuge. Può farlo rendendo verosimile sia la sopravvenienza di un avvenimento straordinario, suscettibile di spiegare il rapido deterioramento della relazione coniugale, sia la mancata consapevolezza della gravità dei problemi di coppia, e pertanto l'esistenza di una vera volontà di mantenere un'unione stabile con il proprio coniuge nel momento in cui è stata sottoscritta la dichiarazione concernente l'unione coniugale (DTF 135 II 161 consid. 3; sentenze 1C_563/2020, citata, 4.2.2 e 1C_658/2019 del 28 febbraio 2020 consid. 3.1.2). 
 
3.  
 
3.1. Il TAF ha accertato che il 1° agosto 2012 il ricorrente ha preso in affitto un monolocale, e la moglie un appartamento il 1° settembre 2012, che la cittadinanza svizzera gli è stata accordata il 9 gennaio 2013, che la separazione definitiva dei coniugi è avvenuta il 2 ottobre 2014 e l'inoltro dell'istanza di divorzio il 9 dicembre seguente. Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF e sono pertanto vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Riguardo alla locazione dei due appartamenti, il TAF ha accertato che tra l'ottenimento della cittadinanza agevolata, il 9 gennaio 2013, e la partenza del ricorrente dal Comune di X.________, il 2 ottobre 2014, nonché il deposito della richiesta comune di divorzio, il 9 dicembre 2014, sono trascorsi, all'incirca, tra i ventuno e i ventitré mesi. Ha quindi ritenuto che, in applicazione della precitata giurisprudenza (cfr. DTF 135 II 161 consid. 4.3; vedi anche sentenze 1C_10/2021 del 20 luglio 2021 consid. 4.1 e 1C_24/2020 del 24 luglio 2020 consid. 3.3 entrambe con rinvii) non si può non ammettere, che queste date, vista la loro prossimità temporale, sotto i due anni, configurano una concatenazione cronologica rapida che sta a indicare che l'unione coniugale del ricorrente, il 9 gennaio 2013, non poteva essere, secondo l'esperienza generale della vita, né effettiva, né intatta, né stabile e ch'essa fonda quindi la presunzione di fatto ch'egli abbia ottenuto la sua naturalizzazione agevolata in maniera irregolare.  
 
3.2. L'istanza precedente ha aggiunto che la menzionata presunzione è peraltro corroborata da altri elementi dell'incarto, i quali sottolineano che il ricorrente non è riuscito a capovolgerla, nel senso di far ammettere l'esistenza di una possibilità ragionevole ch'egli non abbia mentito quando ha dichiarato per scritto, il 14 dicembre 2012, che formava una comunione stabile con la sua ex moglie. Il TAF ha ritenuto infatti ch'egli ha negato che sarebbe accaduto un avvenimento eccezionale suscettibile di spiegare un rapido deterioramento del legame coniugale e che, inoltre, non si potrebbe considerare ch'egli non fosse stato cosciente della gravità dei suoi problemi coniugali già dal 14 dicembre 2012, difficoltà che hanno comportato il deposito della domanda di divorzio due anni dopo. Egli ha attribuito il "declino della relazione" ad un insieme di eventi, tra i quali incomprensioni e turni di lavoro che rendevano difficile la vita di coppia. Al riguardo il TAF ha osservato ch'egli ha iniziato a lavorare come agente di vigilanza già nel 2009, su chiamata e ad ore, e che ha affittato il monolocale il 1° agosto 2012. Ne ha dedotto, a ragione, che l'incipiente "declino della relazione", dovuto a incomprensioni e turni di lavoro faticosi, risalisse già al 2009, l'anno in cui il ricorrente ha depositato la sua domanda di naturalizzazione agevolata, o comunque che la degradazione della relazione si sia manifestata e aggravata a partire dal 2010.  
 
3.3. Il TAF ha rilevato che altri argomenti fanno ritenere che la presa a pigione di due appartamenti separati nella seconda metà del 2012, ossia durante la fase istruttoria della domanda di naturalizzazione agevolata, non fosse dovuta al tentativo del ricorrente di conciliare vita familiare e vita professionale. In primo luogo perché la situazione finanziaria dell'ex coppia non era propizia all'adozione di una tale soluzione, con una quasi doppia economia domestica di due adulti e di una adolescente, comprensiva di due affitti mensili di fr. 420.-- e fr. 1'400.-- senza le spese accessorie, da finanziare con il salario di ausiliaria di pulizia dell'ex moglie, di circa fr. 2'100.-- mensili lordi nel 2013, e il salario di agente di vigilanza del ricorrente di circa fr. 4'000.-- mensili netti nel 2013. Quale ulteriore motivazione ha addotto che, anche sotto il profilo delle distanze e dei tempi di spostamento tra i due appartamenti, corrispondente a una differenza di sette minuti, l'affermazione del ricorrente volta a giustificare l'affitto del monolocale per essere più tranquillo e non disturbare la moglie appare poco credibile. Per di più egli non ha ritenuto necessario informare la SEM, che stava istruendo la domanda di naturalizzazione agevolata, del fatto che nel frattempo aveva preso in locazione un monolocale. Ciò a maggior ragione visto che la spiegazione dell'ex moglie è confusa riguardo al fatto di sapere perché, dopo la presa in affitto del monolocale, la coppia non ha comunque continuato a mantenere e utilizzare l'appartamento coniugale: il 1° settembre 2012 anche la moglie ha in effetti preso in affitto un appartamento a suo nome.  
Nelle descritte circostanze il TAF ha considerato a ragione che tra la concessione della naturalizzazione agevolata (il 9 gennaio 2013) e l'inoltro dell'istanza di divorzio (il 9 dicembre 2014) erano trascorsi circa ventuno/ventitré mesi, sicché questo lasso di tempo era di natura tale da fondare la presunzione di fatto che, al momento della decisione di naturalizzazione, l'unione coniugale non era più né stabile né orientata verso il futuro. 
 
3.4. Conformemente all'esposta giurisprudenza, si tratta quindi in concreto unicamente di determinare se il ricorrente è riuscito a sostanziare l'esistenza di una ragionevole possibilità ch'egli non abbia mentito dichiarando di formare una comunione stabile con la propria moglie quando ha ottenuto la naturalizzazione agevolata.  
Al riguardo, egli si limita tuttavia a ribadire che la presa in affitto di due appartamenti non sarebbe decisiva. visto ch'egli avrebbe dormito nel monolocale soltanto per circa due settimane. Il ricorrente, che non si confronta inoltre con i numerosi, citati argomenti addotti dal TAF, non apporta prove idonee a confutare la presunzione che l'unione coniugale non era stabile né orientata al futuro, sia al momento della dichiarazione comune sia a quello dell'ottenimento della naturalizzazione agevolata. 
Certo, come rilevato dal ricorrente, eccezionalmente, un'unione coniugale può essere ammessa anche quando i coniugi non hanno più un domicilio in comune, qualora i domicili separati poggino su ragioni plausibili, segnatamente di lavoro e di salute, e la stabilità del matrimonio sia manifestamente intatta (DTF 121 II 49 consid. 2). Ora, nella fattispecie queste restrittive condizioni non sono adempiute. I motivi addotti dal ricorrente, segnatamente il fatto d'essere più tranquillo nel monolocale e di non voler disturbare la moglie, dopo tre anni che ciò non avrebbe influito sull'unione coniugale, non sono plausibili, sia per l'incidenza finanziaria che per il fatto che mal si comprende perché, in tal caso, i coniugi non hanno comunque mantenuto il loro appartamen to coniugale comune. Su questo tema, decisivo, e riguardo ai citati, numerosi argomenti addotti dal TAF, il ricorrente si limita a osservare che la pigione di fr. 420.-- sarebbe di modesta entità. Le generiche critiche appellatorie non dimostrano che la valutazione globale delle prove operata dal TAF sarebbe arbitraria e lesiva del diritto federale. 
 
3.5. L'istanza precedente ha sottolineato inoltre le importanti contraddittorietà tra le dichiarazioni dell'ex moglie e quelle del ricorrente, incoerenze che militano a favore della presunzione di fatto dell'ottenimento irregolare della naturalizzazione agevolata. Ha ritenuto infatti, rettamente, che l'affermazione della ex moglie, secondo cui l'unione coniugale è stata stabile fino al momento dell'introduzione della causa di divorzio è priva di ogni credibilità, mentre il ricorrente ha asserito che i problemi coniugali erano iniziati alcuni mesi prima dell'inoltro dell'istanza di divorzio, attribuendoli anche ai turni di lavoro che rendevano difficile la vita di coppia. Sennonché, come a ragione sottolineato dal TAF, egli aveva cominciato a lavorare con turni di lavoro irregolari, già nel 2009. Non ha quindi addotto alcun avvenimento straordinario suscettibile di spiegare il rapido deterioramento della relazione coniugale. Per di più, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4). La criticata decisione di annullamento non lede quindi l'art. 41 cpv. 1 vLCit.  
 
4.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Segreteria di Stato della migrazione SEM e al Tribunale amministrativo federale, Corte VI. 
 
 
Losanna, 21 luglio 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri