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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_120/2022  
 
 
Sentenza del 19 giugno 2023  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Muschietti, Koch, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Costantino Castelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Broggini, 
2. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Amministrazione infedele, diritto di essere sentito, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 dicembre 2021 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (n.17.2021.47+48, 17.2021.304). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
B.________ è stato, dal 1° gennaio 1985 all'8 settembre 2017, direttore, con firma collettiva a due, della C.________, attiva nel servizio di trasporto pubblico di linea regionale, diventata negli anni anche un importante attore nel settore del trasporto privato. Su incarico del consiglio di amministrazione di C.________, B.________ ha costituito A.________ SA, società detenuta al 100 % da C.________, il cui scopo sociale è segnatamente l'offerta di servizi e la messa a disposizione di personale qualificato, mezzi e risorse nel settore dei trasporti e delle manutenzioni e costruzioni. La creazione di A.________ SA rispondeva all'esigenza di C.________ di salvaguardare il capitale pensionistico dei propri dipendenti dal fallimento della relativa cassa pensioni. I dipendenti di C.________, in particolare quelli con un certo avere pensionistico, dopo aver dato le dimissioni, sono stati assunti da A.________ SA, affiliata a un altro istituto finanziariamente solido, che poi fatturava a C.________ il costo del personale. La struttura duale, che prevedeva l'allestimento di contabilità analitiche separate, è rimasta invariata negli anni. A far tempo dalla sua creazione, nell'agosto 2005, e fino all'8 settembre 2017, B.________ ha assunto la carica di membro e segretario, con firma collettiva a due, della A.________ SA. 
A fine agosto 2017, i rapporti tra B.________ e C.________ nonché A.________ SA si sono bruscamente interrotti. La successiva convenzione sottoscritta dalle parti, volta a regolare la fine dei loro rapporti, è stata revocata con effetto immediato da A.________ SA il 25 ottobre 2017 a seguito di una verifica aziendale su alcuni aspetti contabili e gestionali. 
 
B.  
Il 1° dicembre 2017 C.________ e A.________ SA hanno inoltrato una denuncia nei confronti di B.________ per presunti reati finanziari a loro danno. Con decisione del 28 febbraio 2020, rimasta incontestata, il Procuratore pubblico ha escluso C.________ dal procedimento, negandole la qualità di danneggiata e, pertanto, la veste di accusatrice privata. 
A conclusione dell'inchiesta, il 5 maggio 2020 il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa nei confronti di B.________ per titolo di ripetuta amministrazione infedele, in parte aggravata. In sostanza, a B.________ veniva imputato di avere, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 fino a luglio 2017, in qualità di membro e segretario del consiglio di amministrazione di A.________ SA con l'incarico di gestire il personale, mancando al proprio dovere, ripetutamente danneggiato il patrimonio di quest'ultima, in particolare permettendo l'accumulo di vacanze non godute e di ore supplementari e instaurando la "prassi" di permettere ai dipendenti di compensare le vacanze e il lavoro straordinario arretrati con lavori di ristrutturazione eseguiti da D.________, E.________ e F.________, dipendenti di A.________ SA, e approfittando lui stesso della situazione, avendo incaricato i tre dipendenti della ristrutturazione di un rustico di proprietà di sua moglie, ponendo in compensazione vacanze arretrate e delle indennità in realtà a lui non dovute, omettendo perciò di fare gli interessi di A.________ SA in quanto i suoi dipendenti D.________, E.________ e F.________ hanno dovuto svolgere lavori estranei alla loro occupazione e non a beneficio del datore di lavoro, cagionando un danno a A.________ SA pari a fr. 130'956.10. A B.________ veniva altresì rimproverato di aver cagionato un danno di fr. 20'138.25 a C.________, ponendo a suo carico, senza motivo, le fatture per l'acquisto del materiale edile per la ristrutturazione dell'abitazione del dipendente G.________. 
 
C.  
Con sentenza del 27 ottobre 2020, il Presidente della Pretura penale ha integralmente prosciolto B.________ dalle accuse mossegli. 
 
D.  
Adita dal Ministero pubblico e dall'accusatrice privata A.________ SA, con sentenza del 10 dicembre 2021 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto entrambi gli appelli e confermato il proscioglimento di B.________. 
 
E.  
Contro questo giudizio, A.________ SA si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Protestate tasse, spese e ripetibili, postula, in via principale, la condanna di B.________ per titolo di ripetuta amministrazione infedele, in parte aggravata, per i fatti descritti nell'atto d'accusa e al pagamento a A.________ SA, a titolo di parziale risarcimento danni, dell'importo complessivo di fr. 147'987.09 oltre interessi. Subordinatamente chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla CARP per nuovo giudizio. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'intero incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione piena l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Il ricorso è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). La via del ricorso in materia penale è di massima esperibile. L'impugnativa è tempestiva (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) e presentata nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. Giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b), segnatamente l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili (n. 5). Indipendentemente dalle condizioni poste da questa norma, la parte ricorrente è legittimata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale a un diniego di giustizia formale (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2).  
L'insorgente ha partecipato al procedimento dinanzi alla CARP (art. 81 cpv. 1 lett. a LTF), formulando delle conclusioni civili a titolo di risarcimento danni. In questa sede si duole, tra l'altro, di un diniego di giustizia, l'autorità cantonale avendole negato la qualità di danneggiata dai reati oggetto di accusa e non essendo poi entrata nel merito degli argomenti da lei sollevati nel suo appello e della sua azione civile. In simili circostanze, la ricorrente dispone quindi di un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF
 
2.  
La CARP ha accertato che l'unica funzione di A.________ SA consisteva e consiste nel servire da formale datrice di lavoro della quasi totalità del personale e nel metterlo a disposizione di C.________, rifatturandone poi ogni anno il costo a quest'ultima. A.________ SA non era operativa. Era piuttosto C.________ a essere operativa e a gestire, secondo le sue necessità, l'attività del personale messole a disposizione da A.________ SA. D.________, E.________ e F.________, che hanno svolto i lavori oggetto del procedimento, erano dei dipendenti di A.________ SA, ma non fornivano le loro prestazioni a favore della loro datrice di lavoro, bensì di C.________. Poiché A.________ SA si limitava a pagare gli stipendi del personale messo a disposizione di C.________ e a rifatturare a quest'ultima il relativo costo, la CARP ha ritenuto che A.________ SA non è stata danneggiata, e non poteva esserlo, dall'ipotizzata distrazione della forza lavoro costituita dai tre dipendenti interessati. A.________ SA, che fatturava in blocco il costo del personale a C.________, non ha fatturato di meno a causa dell'imputata distrazione né avrebbe fatturato di più in sua assenza. Danneggiata dall'eventuale impiego non conforme dei tre dipendenti poteva semmai essere C.________ che era la beneficiaria delle prestazioni del personale messole a disposizione da A.________ SA e che per questo la remunerava. La CARP ha ancora osservato come l'atto d'accusa imputasse a B.________ di aver impiegato in modo non conforme i tre dipendenti nella sua veste di "membro e segretario del consiglio di amministrazione di A.________ SA". Sennonché era C.________ e non A.________ SA a gestire tutta l'operatività e quindi anche l'allocazione del personale che aveva a disposizione. B.________ aveva conseguentemente facoltà di decidere come e dove impiegare i dipendenti in qualità di direttore di C.________ e non in qualità di membro e segretario del consiglio di amministrazione di A.________ SA. In quest'ultima veste B.________ non aveva pertanto una posizione di gestore in relazione all'allocazione del personale, vale a dire all'attribuzione di compiti e mansioni dei dipendenti. Essendo vincolata ai fatti descritti nell'atto d'accusa in forza del principio accusatorio, l'autorità precedente ha prosciolto B.________ dall'accusa di amministrazione infedele in assenza di un danno di A.________ SA e di una posizione di gestore. 
Non essendo stata danneggiata dai fatti imputati a B.________, la CARP ha negato a A.________ SA la legittimazione attiva. Ciò posto, la Corte cantonale ha considerato che la mancata esplicita trattazione da parte del giudice di primo grado delle pretese civili fatte valere dalla società equivalesse a un (implicito) rinvio al foro civile, rinvio che ha quindi confermato, non essendo stato contestato dall'imputato. Ha invece respinto le pretese fondate sull'art. 433 CPP alla luce dell'esito del procedimento. 
 
3.  
Invocando l'art. 6 n. 1 e 3 lett. d CEDU, l'art. 29 cpv. 2 Cost. e gli art. 3 cpv. 2 lett. c e 339 cpv. 3 CPP, la ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita, la CARP avendole negato la qualità di danneggiata giusta l'art. 115 cpv. 1 CPP motu proprioe senza accordarle la possibilità di esprimersi in proposito, precisato che sino ad allora la questione non sarebbe stata controversa. Peraltro, trattandosi di una questione pregiudiziale, l'autorità precedente avrebbe dovuto pronunciarsi sulla qualifica di danneggiato con una decisione separata, previa concessione alle parti del diritto di essere sentite.  
 
3.1. Aspetto importante del diritto a un equo processo giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost. e l'art. 6 n. 1 CEDU, il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 3 cpv. 2 lett. c CPP e garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., conferisce all'interessato segnatamente il diritto di esprimersi su fatti rilevanti prima che sia presa una decisione che concerne la sua situazione giuridica (DTF 144 I 11 consid. 5.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). Il diritto di essere sentito si riferisce soprattutto all'accertamento dei fatti. In principio, secondo l'adagio iura novit curia, il tribunale valuta liberamente la portata giuridica dei fatti e non è vincolato dagli argomenti giuridici delle parti, potendo statuire anche sulla base di regole di diritto diverse da quelle da loro invocate. Applica dunque d'ufficio il diritto, senza dover previamente interpellare le parti o attirare la loro attenzione sull'esistenza di determinate problematiche giuridiche o sul ragionamento che intende seguire. Il diritto di essere sentito non si riferisce di massima al prospettato giudizio. L'autorità non è quindi tenuta a sottoporre in anticipo alle parti il ragionamento che essa intende porre a fondamento della sua decisione affinché presentino le loro osservazioni al riguardo. Le parti devono tuttavia essere sentite sulle questioni di diritto se l'autorità vuole fondarsi su delle disposizioni legali la cui pertinenza non poteva essere ragionevolmente prevista e di cui le parti non potevano sospettare la rilevanza (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 145 IV 99 consid. 3.1; 130 III 35 consid. 5).  
 
3.2. La ricorrente nulla può dedurre in suo favore dall'invocato art. 6 n. 3 CEDU che conferisce dei diritti all'accusato, ciò che essa manifestamente non è. Ciò posto, la censura di violazione del diritto di essere sentito è infondata. L'insorgente non dimostra la realizzazione delle esposte condizioni, ovvero l'applicazione da parte della CARP di disposizioni legali di cui non avrebbe potuto sospettare la rilevanza. Orbene, con l'appello veniva postulata la condanna dell'imputato per titolo di amministrazione infedele giusta l'art. 158 CP e al risarcimento del danno desunto dall'infrazione. Poiché l'adempimento del reato presuppone un danno patrimoniale (DTF 142 IV 346 consid. 3.2), non vi è nulla di sorprendente nell'esaminare, con riferimento ai fatti rimproverati all'imputato, se vi sia un danno e chi l'abbia subito. E non è certo perché fino ad allora nessuno aveva tematizzato la questione che la CARP non poteva chinarsi sulla stessa senza previamente interpellare le parti. Rilevasi peraltro che, per statuire sulle pretese civili, il tribunale deve necessariamente verificare che la parte che le avanza ne sia la titolare. Il riconoscimento delle pretese civili da parte dell'autorità penale implica che la parte istante sia stata danneggiata dal reato, in altre parole che i suoi diritti siano stati direttamente lesi dal reato, e che essa si sia costituita accusatrice privata facendo valere in via adesiva delle pretese civili desunte dal reato (v. art. 115 cpv. 1, 118 cpv. 1 e 119 cpv. 2 lett. b CPP). Nel procedimento penale il tribunale è libero di riesaminare, in qualsiasi momento, se effettivamente i diritti dell'accusatrice privata siano stati direttamente lesi dal reato e se essa sia pertanto legittimata ad avanzare delle pretese civili. Il riconoscimento della sua qualità di accusatrice privata in una fase anteriore del procedimento non vincola il tribunale, potendo questi vagliare la questione anche nell'ambito del procedimento ricorsuale senza violare il diritto di essere sentito (v. sentenza 6B_671/2014 del 22 dicembre 2017 consid. 2.2.2). La ricorrente, patrocinata, poteva pertanto ragionevolmente prevedere la rilevanza di questo aspetto.  
Contrariamente a quanto preteso nel gravame, la CARP non era peraltro tenuta a sollevare la questione a titolo pregiudiziale e a rendere una decisione separata giusta l'art. 339 cpv. 2 e 3 CPP (applicabile in procedura di appello in virtù dell'art. 405 cpv. 1 CPP), ma poteva pronunciarsi sulla veste di danneggiata dell'insorgente con la decisione di merito. Tale modo di procedere non ha leso quest'ultima, avendo essa potuto partecipare a pieno titolo a tutta la procedura di appello. 
 
4.  
Secondo la ricorrente, il diniego della sua qualità di danneggiata da parte della CARP sarebbe frutto di un arbitrario accertamento dei fatti e di un'errata applicazione del diritto. L'insorgente evidenzia come la realizzazione del danno patrimoniale giusta l'art. 158 CP debba essere esaminata al momento della commissione del reato che, nella fattispecie, corrisponderebbe al momento dell'impiego dei dipendenti per lavori privati. A quel momento, a subire un danno, quanto meno nella forma di una messa in pericolo, sarebbe stata la loro datrice di lavoro, pagandone gli stipendi ed essendo titolare dei valori patrimoniali (dipendenti) colpiti. La rifatturazione successiva dei salari a C.________, afferenti anche il lavoro svolto in favore di terzi, costituirebbe un evento posteriore estraneo al reato. I rapporti tra C.________ e A.________ SA esulerebbero infatti dalla fattispecie e sarebbero ininfluenti sulla qualifica di danneggiata della ricorrente. Inoltre, C.________ potrebbe eventualmente ancora vantare un credito in restituzione per indebito pagamento giusta l'art. 63 CO, nella misura del costo del personale che non le sarebbe stato effettivamente fornito, di modo che il patrimonio dell'insorgente risulterebbe tuttora gravato da questo debito, direttamente riconducibile alle azioni dell'imputato. Sarebbe poi arbitrario ritenere che l'imputato, nella sua veste di dirigente di A.________ SA, non disponesse della facoltà di gestire il relativo personale. Egli stesso avrebbe infatti ammesso di occuparsi della gestione del personale in seno a A.________ SA, circostanza confermata dal suo difensore in occasione del dibattimento di primo grado. Disponendo l'impiego del personale di A.________ SA per sé invece che per C.________, l'imputato avrebbe quindi manifestamente danneggiato il patrimonio della ricorrente. 
 
4.1. Si rende colpevole di amministrazione infedele giusta l'art. 158 n. 1 cpv. 1 CP chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga. L'amministrazione infedele è aggravata se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP).  
Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone una posizione di gestore dell'autore, una violazione di un obbligo scaturente da tale posizione e un danno (DTF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). 
Secondo la giurisprudenza, è gestore ai sensi dell'art. 158 cpv. 1 CP la persona a cui, di fatto o formalmente, incombe la responsabilità di amministrare un complesso patrimoniale non trascurabile nell'interesse altrui. La posizione di gestore presuppone un sufficiente grado di indipendenza per poter disporre dell'altrui patrimonio o di una parte sostanziale di esso, di risorse operative o del personale di un'impresa. L'amministrazione infedele può essere commessa in particolare da un gestore indipendente o da un organo della direzione operativa di una persona giuridica o di una società di capitali, ma anche dalla persona che ricopre questa posizione de facto senza una formale attribuzione (DTF 142 IV 346 consid. 3.2 con rinvii). 
Il comportamento punito dall'art. 158 CP consiste nella violazione degli obblighi inerenti la posizione di gestore. Questi è dunque punibile ove trasgredisca - per commissione o anche per omissione - a dei doveri che gli incombono in virtù del suo obbligo di amministrare e di tutelare gli altrui interessi pecuniari (DTF 142 IV 346 consid. 3.2). È solo alla luce del contenuto specifico dei doveri che competono in concreto al gestore che è possibile determinare se sussista una violazione dei suoi obblighi. Tali doveri si esaminano sulla scorta delle disposizioni legali e contrattuali applicabili, di eventuali statuti, dei regolamenti interni, delle decisioni dell'assemblea generale, degli scopi societari e delle pratiche specifiche del settore (sentenza 6B_52/2022 del 16 marzo 2023 consid. 4.1.6 con rinvii). 
La realizzazione dell'amministrazione infedele implica infine un danno che può consistere in una diminuzione dell'attivo, in un aumento dei passivi, in una mancata diminuzione del passivo o in un mancato aumento dell'attivo, oppure ancora in una messa in pericolo del patrimonio tale da comportare una diminuzione del suo valore economico. Il danno deve inoltre trovarsi in un nesso di causalità con la violazione degli obblighi del gestore (DTF 142 IV 346 consid. 3.2). 
 
4.2. Poiché gli appellanti postulavano la condanna dell'imputato per titolo di amministrazione infedele, la CARP era tenuta ad accertare i fatti necessari per vagliare l'adempimento degli elementi costitutivi del reato. Stupisce pertanto che in questa sede la ricorrente trovi sorprendente che la corte cantonale abbia esaminato se l'imputato rivestisse una posizione di gestore in seno a A.________ SA in relazione all'allocazione del personale, benché nessuno fino ad allora avesse mai sollevato la questione. La relativa critica di violazione del diritto di essere sentito è quindi infondata.  
Ciò premesso, secondo gli accertamenti cantonali, era C.________ a essere operativa e a gestire l'allocazione del personale messole a disposizione da A.________ SA. La gestione del personale in seno a quest'ultima società si limitava agli aspetti strettamente connessi al rapporto di lavoro (assunzione formale, pagamento degli stipendi e degli oneri sociali, fine del rapporto di lavoro). Gli altri aspetti venivano invece decisi all'interno di C.________, come ad esempio gli aumenti di stipendio o le gratifiche che erano oggetto di delibera del consiglio di amministrazione di C.________. Questi accertamenti non sono in contraddizione con le dichiarazioni dell'imputato, secondo cui il suo compito per A.________ SA era limitato alla gestione del personale. Trattasi infatti della gestione per così dire "non operativa" del personale. La ricorrente non contesta poi che solo C.________ fosse operativa e gestisse tutta l'operatività, ciò che comprende, come ritenuto dalla CARP, anche l'allocazione del personale a sua disposizione, ossia l'attribuzione di compiti e mansioni ai dipendenti secondo le necessità operative. Orbene, proprio perché l'allocazione del personale veniva decisa in seno a C.________, è solo quest'ultima società che può aver subito un danno dall'imputata distrazione di forza lavoro. L'insorgente, che si limitava a mettere a disposizione gli impiegati e a rifatturarne i costi a C.________, non ha invece subito alcun pregiudizio, dal momento che l'impiego non conforme degli impiegati in seno a C.________ non permetteva a quest'ultima di negare o ridurre la remunerazione spettante alla ricorrente. 
È quindi senza violare il diritto che la CARP ha negato la veste di danneggiata dell'insorgente. In tali circostanze, il mancato esame delle sue argomentazioni in appello e delle sue pretese civili non raffigura alcun diniego di giustizia. 
 
5.  
Non essendo danneggiata dal reato imputato, la ricorrente non può essere considerata accusatrice privata (art. 118 cpv. 1 CPP) e non può dunque contestare il merito della decisione impugnata (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Non si giustifica quindi di esaminare le ulteriori censure ricorsuali, in particolare vagliare se, come preteso nel gravame, la CARP avrebbe commesso un formalismo eccessivo prosciogliendo l'imputato in forza del principio accusatorio. 
 
6.  
Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto perché infondato. 
Le spese giudiziarie sono poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
In assenza di uno scambio di scritti, non si giustifica di accordare ripetibili agli opponenti, non essendo incorsi in spese nella sede federale (art. 68 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 giugno 2023 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy