Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_833/2021  
 
 
Sentenza dell'11 gennaio 2024  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Bovey, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. dott. Lucien W. Valloni 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2A, 6901 Lugano, 
 
B.________ PLC, 
patrocinata dall'avv. dott. Cesare Jermini. 
 
Oggetto 
precetto esecutivo, pignoramento, realizzazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2021 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2021.46). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Nell'esecuzione promossa dalla B.________ PLC nei confronti di A.________ per l'incasso di fr. 16'994'472.-- oltre accessori (a convalida di un sequestro decretato il 1° ottobre 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano concernente i fondi n. 630, 950 e 1212 RFD di X.________ di proprietà dell'escussa), il 6 novembre 2018 l'Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha inviato a A.________ mediante un'unica raccomandata internazionale con avviso di ricevimento il decreto di sequestro, il verbale di sequestro e il precetto esecutivo all'indirizzo di "Via yyy, Roma" in Italia. Dall'avviso di ricevimento risulta che il recapito è avvenuto il 12 novembre 2018. 
In assenza di opposizione al precetto esecutivo, il 18 gennaio 2019 l'UE ha dato seguito alla domanda di continuazione dell'esecuzione, emettendo l'avviso di pignoramento per il 20 febbraio 2019 e spedendolo all'escussa al predetto indirizzo in Italia. Il 20 febbraio 2019 l'UE ha eseguito il pignoramento dei beni sequestrati e l'11 aprile 2019 ha emesso e inviato il relativo verbale sempre allo stesso indirizzo. 
Con scritto 12 novembre 2019 l'avv. C.________, allora patrocinatore di A.________, ha chiesto all'UE di poter consultare la documentazione relativa all'esecuzione. Il 15 novembre 2019 A.________ ha presentato opposizione al decreto di sequestro dinanzi al giudice competente. Il 22 novembre 2019 l'avv. C.________ ha interposto opposizione al precetto esecutivo, affermando di aver scoperto solo l'8 novembre 2019, nell'ambito di un altro procedimento, che contro l'escussa era stato ordinato un pignoramento e sostenendo che essa non avesse mai ricevuto il relativo precetto esecutivo. In risposta, il 26 novembre 2019 l'UE ha comunicato all'avv. C.________ di aver inviato tramite raccomandata internazionale con avviso di ricevimento il decreto di sequestro, il verbale di sequestro e il precetto esecutivo (e anche il formulario ufficiale per la notifica degli atti giudiziari all'estero) e che tali atti risultavano notificati alla debitrice il 12 novembre 2018. L'escussa non ha contestato tale comunicazione dell'UE. 
Il 12 febbraio 2021 B.________ PLC ha chiesto di procedere alla realizzazione dei beni pignorati. L'UE ha inviato la comunicazione della domanda di vendita all'avv. C.________. Con scritto 16 febbraio 2021 il legale ha ribadito, come già comunicato il 30 ottobre 2020, di non rappresentare più l'escussa e ha invitato l'UE a trasmettere ogni atto o corrispondenza direttamente a A.________ in "Via zzz, Roma". 
 
B.  
Con ricorso 3 maggio 2021 A.________ si è aggravata contro l'operato dell'UE e ha chiesto in via principale di dichiarare nulli l'avviso di pignoramento, il verbale di pignoramento, la comunicazione della domanda di realizzazione e gli atti preparatori della vendita degli immobili e di ordinare all'UE di notificarle il precetto esecutivo in modo giuridicamente valido giusta gli art. 64-66 LEF. In via subordinata ha postulato di annullare la domanda di realizzazione, la comunicazione di tale domanda e gli atti preparatori della vendita degli immobili e di ordinare all'UE di notificarle il verbale di pignoramento in modo giuridicamente valido giusta gli art. 64-66 LEF
Mediante sentenza 24 settembre 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile 8 ottobre 2021 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di dichiarare la nullità dell'esecuzione rispettivamente di tutti gl i atti emessi nell'esecuzione e di ordinare all'UE di notificarle il precetto esecutivo conformemente agli art. 64-66 LEF. In via subordinata ha postulato di annullare la domanda di realizzazione, la comunicazione di tale domanda e gli atti preparatori della vendita degli immobili e di ordinare all'UE di notificarle il verbale di pignoramento secondo gli art. 64-66 LEF. In via ancora più subordinata ha chiesto di annullare la sentenza e di rinviare l'incarto all'autorità di vigilanza per nuovo esame. 
Mediante decreto 1° novembre 2021 al ricorso è stato conferito il postulato effetto sospensivo. 
Non sono state chieste determinazioni nel merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2 con rinvio; 147 V 35 consid. 4.2 con rinvii) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
2.  
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
3.  
Nel caso concreto sono segnatamente litigiose le notifiche all'escussa del precetto esecutivo e del verbale di pignoramento. 
 
3.1. La notifica difettosa di un atto esecutivo è nulla soltanto se il destinatario non ha ricevuto tale atto; la nullità può e deve essere rilevata in qualsiasi momento (DTF 128 III 101 consid. 1b; 120 III 117 consid. 2c). Se invece, malgrado i vizi della notifica, l'atto esecutivo giunge comunque al destinatario, esso esplica i suoi effetti a partire da tale conoscenza (DTF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b; sentenza 5A_374/2022 del 29 giugno 2022 consid. 4.1 con rinvii) e la notifica è quindi unicamente annullabile nel termine di dieci giorni con un ricorso giusta l'art. 17 LEF (DTF 136 III 571 consid. 6.1). Nel caso di un precetto esecutivo, il termine per formare opposizione e per introdurre un ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF inizia a decorrere dal momento in cui il debitore lo riceve o ne viene a conoscenza (DTF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b; sentenze 5A_374/2022 citata consid. 4.1; 5A_84/2022 del 6 maggio 2022 consid. 2.1.4; 5A_817/2020 del 28 gennaio 2021 consid. 5.1).  
 
3.2. Se il debitore è domiciliato all'estero, la notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure se lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammette, per posta (art. 66 cpv. 3 LEF). Se vi è un trattato internazionale - in concreto la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65; RS 0.274.131) - l'ufficio di esecuzione deve conformarsi alle sue disposizioni (DTF 122 III 395 consid. 2; sentenza 5A_403/2017 dell'11 settembre 2017 consid. 6.3.2.3).  
La CLA65 permette esplicitamente una notifica postale diretta agli interessati che si trovano all'estero (art. 10 lett. a CLA65). Ricordato che, a differenza della Svizzera, l'Italia non ha formulato una riserva per quanto concerne l'applicazione dell'art. 10 lett. a CLA65 e che essa ha pure dichiarato di non invocare il principio di reciprocità nei confronti di Stati che hanno invece formulato riserve, una notifica postale diretta in Italia di atti esecutivi svizzeri è conforme alla citata convenzione (sentenza 5A_41/2019 del 22 gennaio 2020 consid. 4.4.2). 
 
3.3. Nella sentenza impugnata, l'autorità di vigilanza ha osservato che nel suo ricorso 3 maggio 2021 l'escussa aveva sostenuto di essere venuta a conoscenza della pendenza di una procedura di vendita forzata dei suoi immobili soltanto il 23 aprile 2021 e che ella si era avvalsa di vizi nella notifica del precetto esecutivo, dell'avviso di pignoramento e del verbale di pignoramento, atti che pretendeva di non avere mai ricevuto.  
L'autorità di vigilanza ha tuttavia accertato che il 22 novembre 2019 l'escussa aveva dichiarato all'UE, tramite il suo precedente patrocinatore, di essere venuta a conoscenza l'8 novembre 2019 di un pignoramento nei suoi confronti e che con scritto 26 novembre 2019 l'UE aveva trasmesso al suo legale (dopo avergli già inviato le copie del decreto di sequestro, del verbale di sequestro, del precetto esecutivo e del verbale di pignoramento) anche l'avviso di ricevimento della raccomandata internazionale (che conteneva il decreto di sequestro, il verbale di sequestro e il precetto esecutivo) confermando che il recapito degli atti in questione risultava avvenuto a Roma già il 12 novembre 2018 e rifiutando, implicitamente, l'opposizione al precetto esecutivo inoltrata il 22 novembre 2019. Secondo l'autorità di vigilanza, in virtù del principio della buona fede la ricorrente avrebbe pertanto potuto e dovuto sollevare le asserite irregolarità delle notifiche al più tardi entro dieci giorni dalla ricezione dello scritto 26 novembre 2019 dell'UE, documento che ella invece non aveva contestato. 
L'autorità di vigilanza ha inoltre osservato che, nella sua replica inoltrata l'8 aprile 2020 nel procedimento di opposizione al sequestro (prodotta dalla controparte con le osservazioni al ricorso 3 maggio 2021), la ricorrente aveva peraltro ammesso l'avvenuta notifica del decreto di sequestro - e pertanto del precetto esecutivo - al suo domicilio romano (pur sostenendo di non aver compreso di cosa si trattasse). Ella avrebbe quindi potuto e dovuto contestare la regolarità della notifica del precetto esecutivo secondo la CLA65 già a quel momento, ma non lo aveva fatto. 
Secondo l'autorità di vigilanza, il ricorso 3 maggio 2021 era quindi ampiamente tardivo sia per quanto concerneva la notifica del precetto esecutivo (giunto a conoscenza della ricorrente già nel novembre 2018 o comunque al più tardi nel novembre 2019) sia per quanto concerneva la notifica dell'avviso di pignoramento e del verbale di pignoramento (giunti a conoscenza della ricorrente al più tardi nel novembre 2019). 
 
3.4. Nel suo gravame al Tribunale federale la ricorrente formula delle conclusioni in via principale (v. infra consid. 3.4.1) e in via subordinata (v. infra consid. 3.4.2).  
 
3.4.1. In via principale, la ricorrente chiede di dichiarare la nullità dell'esecuzione e di ordinare all'UE di notificarle validamente il precetto esecutivo. Ella lamenta una violazione degli art. 64-66 LEF in relazione con l'art. 22 cpv. 1 LEF e una lesione del suo diritto di essere sentita (v. infra consid. 3.4.1.1), nonché un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e una violazione dell'art. 78 cpv. 1 LEF (v. infra consid. 3.4.1.2).  
 
3.4.1.1. La ricorrente descrive i motivi per i quali ritiene che il precetto esecutivo le sarebbe stato notificato in modo irregolare (a suo dire, in particolare, l'indirizzo di via Alberto Cadlolo 101 a Roma non avrebbe coinciso con il suo domicilio di allora, ma sarebbe stato quello di un albergo, e vi sarebbero tre firme diverse sulla ricevuta di ritorno, ma nessuna sarebbe la sua) e sostiene che l'esecuzione sarebbe quindi nulla ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LEF. Siccome una nullità dell'esecuzione per vizi della notifica del precetto esecutivo non può essere sanata, a suo dire nulla muterebbe il fatto che il suo precedente patrocinatore sarebbe venuto a conoscenza dell'esecuzione nel novembre 2019, anche per il fatto che a tale momento la procedura esecutiva era ormai già allo stadio del pignoramento.  
Come già dinanzi all'istanza precedente, la ricorrente non solleva alcuna censura fondata sulla CLA65 (in particolare non contesta - giustamente - che la notifica del precetto esecutivo potesse avvenire tramite invio postale diretto in Italia; v. supra consid. 3.2), di modo che non occorre esaminare se tale convenzione sia stata violata (v. sentenza 5A_403/2017 citata consid. 6.3.3 con rinvio; v. anche supra consid. 1.2). Ella si duole invece di una lesione degli art. 64-66 LEF e sembra pretendere che le asserite irregolarità nella notifica del precetto esecutivo costituirebbero già di per sé un motivo di nullità. Tuttavia, come spiegato in precedenza, la notifica irregolare di un atto esecutivo non è in linea di principio sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile nel termine di dieci giorni con un ricorso giusta l'art. 17 LEF; soltanto se l'atto non è mai pervenuto al debitore la notifica è nulla (v. supra consid. 3.1). Nel caso concreto, la ricorrente pretende di non aver mai ricevuto il precetto esecutivo, tuttavia non soltanto non contesta che il suo precedente legale aveva appreso dell'esecuzione già l'8 novembre 2019, ma nemmeno contesta l'argomento dei Giudici cantonali secondo cui, siccome nella sua replica nella procedura di opposizione al sequestro aveva ammesso l'avvenuta notifica al suo domicilio romano del decreto di sequestro, ella doveva aver ricevuto anche il precetto esecutivo contenuto nella stessa raccomandata internazionale recapitata il 12 novembre 2018. Ciò basta a escludere che la Corte cantonale sia incorsa in una violazione del diritto federale per aver ritenuto che la notifica asseritamente difettosa del precetto esecutivo era unicamente annullabile e che il ricorso 3 maggio 2021, nella misura in cui era rivolto contro tale notifica, risultava ampiamente tardivo. La censura è infondata. 
 
3.4.1.2. Nell'ipotesi, qui appunto realizzata, in cui la notifica del precetto esecutivo non sarebbe nulla, ma soltanto annullabile, la ricorrente sostiene che l'autorità di vigilanza avrebbe accertato i fatti in modo manifestamente inesatto per aver dedotto che l'UE, nel suo scritto 26 novembre 2019, aveva implicitamente rifiutato l'opposizione interposta dal suo precedente legale il 22 novembre 2019. Secondo la ricorrente, ciò non sarebbe del resto nemmeno rientrato nella competenza dell'UE, ma del giudice del rigetto. A suo dire, l'opposizione non sarebbe pertanto ancora stata eliminata, per cui in virtù dell'art. 78 cpv. 1 LEF - giusta il quale l'opposizione al precetto esecutivo sospende l'esecuzione - la domanda di continuare l'esecuzione e i successivi atti sarebbero nulli.  
Come risulta dai fatti accertati nella sentenza qui impugnata, con scritto 26 novembre 2019 l'UE aveva risposto all'opposizione contenuta nella lettera 22 novembre 2019 del precedente legale dell'escussa, spiegando che il precetto esecutivo risultava essere stato regolarmente notificato alla debitrice già il 12 novembre 2018. Tenuto conto di questi elementi e del fatto che, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, l'UE era competente per pronunciarsi sulla validità formale dell'opposizione (v. DTF 101 III 9 consid. 1; sentenza 5A_354/2017 del 1° dicembre 2017 consid. 2.1 con rinvio; ROLAND RUEDIN, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 76 LEF), l'autorità di vigilanza poteva, senza incorrere in un arbitrario accertamento dei fatti né in una violazione del diritto federale, dedurre che l'UE, mediante tale scritto, avesse implicitamente rifiutato per tardività l'opposizione inoltrata il 22 novembre 2019 (e potesse poi proseguire l'esecuzione, anche perché l'escussa non aveva sollevato contestazioni contro lo scritto 26 novembre 2019; cfr. anche PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 18 ad art. 76 LEF). La censura è infondata. 
 
3.4.2. In subordine, per il caso in cui l'esecuzione non fosse dichiarata nulla e l'opposizione al precetto esecutivo non fosse ritenuta tempestiva, la ricorrente chiede di annullare gli atti successivi al verbale di pignoramento (ossia la domanda di realizzazione, la comunicazione di tale domanda e gli atti preparatori della vendita degli immobili) e di ordinare all'UE di notificarle validamente tale verbale. Ella lamenta una violazione dell'art. 114 LEF, sostenendo che non sarebbe stata dimostrata una notifica del verbale di pignoramento (che reca lo stesso indirizzo, a suo dire errato, indicato nel precetto esecutivo) conforme agli art. 64-66 LEF e alla CLA65, già per il fatto che l'incarto non conterrebbe alcun avviso di ricevimento della raccomandata internazionale. In assenza di notifica, il termine di dieci giorni per contestare il verbale non avrebbe quindi mai iniziato a decorrere.  
Le, peraltro generiche, censure di violazione degli art. 64-66 LEF e della CLA65 si fondano tuttavia su una fattispecie che non emerge dalla sentenza impugnata, senza che la ricorrente lamenti un accertamento incompleto dei fatti da parte dell'autorità di vigilanza e sostanzi una corrispondente violazione del divieto dell'arbitrio (v. supra consid. 1.3). Esse sono quindi inammissibili. 
La giurisprudenza menzionata al considerando 3.1 sulle conseguenze di una notifica (asseritamente) difettosa si applica comunque anche al verbale di pignoramento (v. sentenze 5A_408/2011 del 2 settembre 2011 consid. 2.2; 5A_50/2018 del 15 gennaio 2019 consid. 2; cfr. anche sentenza 7B.143/2002 del 25 settembre 2002 consid. 3 con rinvio a DTF 91 III 41 consid. 3 e 4). Ora, contrariamente al caso menzionato nel ricorso all'esame (sentenza 7B.23/2005 del 25 febbraio 2005 consid. 1.2), nella presente fattispecie è stato accertato che l'escussa è in ogni modo venuta a conoscenza del verbale di pignoramento: ella infatti non contesta che il suo precedente legale aveva appreso dell'esecuzione già l'8 novembre 2019 e che, rispondendo alla sua domanda di consultare l'incarto, l'UE gli aveva trasmesso copia dei documenti concernenti la procedura esecutiva, tra cui anche copia di tale verbale. L'autorità di vigilanza non ha pertanto violato il diritto federale affermando che il ricorso 3 maggio 2021, nella misura in cui era rivolto contro il verbale di pignoramento, era ampiamente tardivo. La censura è infondata. 
 
3.4.3. Non occorre invece esaminare le (peraltro superficiali) critiche ricorsuali a sostegno di un interesse a ottenere una nuova notifica della domanda di realizzazione, dato che la ricorrente, nelle sue conclusioni, in ogni modo non la richiede. Tali critiche sono inammissibili.  
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili né all'UE (art. 68 cpv. 3 LTF) né alla creditrice procedente, la quale non si è pronunciata sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e non è stata invitata a determinarsi nel merito (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 11 gennaio 2024 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini