Regesto
Art. 20bis della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 (introdotto con l'art. 5 del Secondo Accordo aggiuntivo del 2 aprile 1980).
Giusta l'art. 20bis della convenzione le autorità amministrative e giudiziarie degli Stati contraenti devono, non ostante disposizioni contrarie del diritto interno, entrare nel merito e statuire sull'insieme delle istanze e ricorsi redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato contraente.
Detta regola è prevalente sulle disposizioni cantonali secondo cui i ricorsi devono essere redatti nella (o in una) lingua ufficiale del cantone in questione.