Regesto
Art. 4 Cost.; attribuzione del figlio e ordine di restituzione.
Il giudice dell'esecuzione non è competente a disciplinare i diritti dei genitori in modo nuovo e diverso da quello della sentenza di divorzio, invocando in maniera generale l'interesse del figlio. Egli può tuttavia rifiutare che il figlio sia restituito al genitore a cui la sentenza di divorzio ha attribuito l'autorità parentale e la custodia, e ordinare una perizia psichiatrica sulla questione se debba essere fatta rispettare coercitivamente l'attribuzione del figlio disposta nella sentenza di divorzio, laddove il genitore tenuto a restituire il figlio ne abbia preso cura durante un certo periodo di tempo.