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Regesto

Art. 23 cpv. 1 lett. c LAgr e Ordinanza sul pollame; obbligo di ritirare pollame indigeno da parte degli importatori.
1. L'obbligo di ritirare pollame indigeno imposto agli importatori presuppone che le importazioni compromettono lo smercio di prodotti indigeni; rapporto fra, da un lato, il contratto di diritto privato tra gli importatori e l'associazione dei produttori di pollame e, dall'altro, l'obbligo di ritirare pollame indigeno in base all'Ordinanza sul pollame (consid. 2).
2. Similarità tra i prodotti importati e, rispettivamente, quelli protetti e quelli che devono essere ritirati (consid. 4).
3. L'Ordinanza sul pollame stessa obbliga soltanto a ritirare prodotti provenienti da aziende contadine. Problema del sostegno indiretto a un regolamento del mercato privato, secondo cui anche il pollame proveniente da aziende industriali era finora preso a carico (consid. 5).