Regesto
Art. 51 cpv. 1 lett. c OG; esigenze alle quali è sottoposta la decisione dell'autorità cantonale.
Viola l'art. 51 cpv. 1 lett. c OG il Tribunale di appello cantonale che, ammesse nuove prove per accertamenti di fatto errati o insufficienti, si limita a far riferimento alla decisione dell'istanza di primo grado senza sviluppare una motivazione propria. In siffatta evenienza, la giurisdizione di appello è tenuta a prendere posizione sulle prove assunte e a motivare la propria decisione.