Regesto a
Un trattamento differenziato per l'esecuzione di provvedimenti di reinserimento a seconda che la limitazione della capacità lavorativa degli assicurati risulti da un danno alla salute fisica o psichica non trova fondamento né nella legge né nell'ordinanza e non può neppure dedursi dal senso e lo scopo della regolamentazione entrata in vigore con la 5a revisione dell'AI (consid. 5).
Regesto b
Il diritto a provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale ai sensi dell'art. 14a cpv. 1 LAI presuppone una incapacità al lavoro di almeno il 50 % non solo nella professione o nel campo d'attività abituale (art. 6 prima frase LPGA), ma anche in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 seconda frase LPGA; consid. 7).