Regesto
Art. 4 Cost.; Interpretazione di disposizioni poco chiare o equivoche sulle condizioni per l'esercizio di un'azione.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, il principio della buona fede e il divieto dell'arbitrio esigono che l'interessato non abbia a subire danni risultanti da disposizioni oscure o equivoche sulle condizioni per l'esercizio di un'azione. Perciò, tali norme devono essere interpretate così, come l'interessato può ragionevolmente comprenderle (consid. 3).