Regesto
Art. 53 cpv. 2 LPGA; art. 18 cpv. 1 LAINF; riconsiderazione di una rendita d'invalidità.
La riconsiderazione di una rendita stabilita ad un tasso preciso può aver luogo solo laddove la differenza del grado d'invalidità rispetto alla decisione ritenuta manifestamente erronea raggiunga almeno il 5 per cento. Ciò vale anche nell'ambito di una sostituzione dei motivi effettuata dal tribunale cantonale (consid. 4).