Regesto
Art. 169 et 289 CP; distrazione di oggetti pignorati, sequestrati od inventariati; sottrazione di cose requisite o sequestrate.
Una condanna per distrazione di oggetti pignorati, sequestrati od inventariati, ai sensi dell'art. 169 CP, presuppone, oltre la volontà di disporre, anche quella di agire in danno dei creditori (chiarimento della giurisprudenza). Se manca l'intenzione di danneggiare i creditori, entra in considerazione una condanna per sottrazione di cose requisite o sequestrate, ai sensi dell'art. 289 CP.