Regesto
Sorveglianza sulle assicurazioni; eccezione ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b LSA.
Un istituto di assicurazione va considerato di esigua importanza economica se la sua insolvenza totale non darebbe luogo ad una situazione di particolare gravità, in ragione della quale i singoli assicurati sarebbero costretti a sopportare un grave danno o gran parte della popolazione verrebbe ad essere colpita; in tale seconda ipotesi non occorre un pregiudizio importante per i singoli assicurati.