Regesto
Esecuzione del pignoramento in assenza del debitore.
Se il debitore, avvisato regolarmente del pignoramento da eseguire, non è presente, l'Ufficio delle esecuzioni è autorizzato a procedere al pignoramento in sua assenza, mediante il pignoramento di beni di cui abbia avuto conoscenza in occasione di un pignoramento anteriore. Il pignoramento produce tuttavia i suoi effetti solo con la notifica al debitore del verbale di pignoramento. È irrilevante in tal caso che il verbale di pignoramento sia stato allestito durante le ferie, purché sia stato notificato dopo di esse.