Regesto
Sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi; ripresa delle esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento (art. 230 cpv. 4 LEF).
Concepito come eccezione all'art. 206 cpv. 1 LEF, l'art. 230 cpv. 4 LEF si applica unicamente alle esecuzioni suscettibili di essere continuate al momento del fallimento. L'esecuzione che è stata portata a termine dalla domanda di continuazione e che ha condotto alla dichiarazione di fallimento non può riprendere il suo corso dopo la sospensione di quest'ultimo.