Regesto
Relazione tra l'art. 188 CC e l'art. 288 LEF.
Il creditore che ha rinunciato a far valere i propri diritti conformemente all'art. 188 CC su un bene attribuito, nella liquidazione del regime matrimoniale, alla moglie del debitore, non è più, in linea di principio, legittimato a promuovere contro quest'ultima un'azione revocatoria fondata sull'art. 288 LEF, dato che il cambiamento di regime tra i coniugi non gli ha causato alcun pregiudizio.