Regesto
1. L'opera protetta dalla LDA è esclusivamente un'opera intellettuale che porti l'impronta di un'attività creatrice originale caratterizzata dalla personalità dell'autore. Questa condizione non è adempiuta ove un'opera si avvicini talmente a una forma conosciuta da permettere a chiunque di crearne una analoga.
2. Di regola, le opere non protette da norme speciali (per esempio, dal diritto d'autore) non sono neppure tutelate dalle norme sulla concorrenza sleale; diverso è il caso soltanto ove l'opera possieda, sotto il profilo estetico, un carattere distintivo proprio. Nondimeno, quando si tratti di oggetti non destinati ad un uso pratico e il cui valore commerciale sia determinato esclusivamente da qualità estetiche (per esempio, bambole decorative), l'aspetto estetico non costituisce un elemento distintivo.