Regesto
Processi diretti tra Cantoni e privati (art. 42 OG).
1. La parte che adisce la giurisdizione cantonale sia mediante una dichiarazione espressa sia mediante atti concludenti rinuncia al foro elettivo del Tribunale federale, previsto dall'art. 42 OG.
2. Nel Cantone di Basilea-Campagna, l'attore ha in ogni modo rinunciato al foro dell'art. 42 OG quando dopo la procedura di conciliazione davanti al giudice di pace riceve l'atto di nonconciliazione.