Regesto
Art. 2 cpv. 4 e art. 4 cpv. 2 DCF del 14 febbraio 1968 concernente l'accertamento dell'ebrietà degli utenti della strada, art. 139 cpv. 4 e art. 141 cpv. 2 OAC .
1. Ove tra la ultima ingestione d'alcool e il prelievo del sangue siano trascorsi più di tre quarti d'ora non è necessario procedere ad un secondo prelievo del sangue (consid. 2).
2. Se i risultati delle due analisi del sangue effettuate secondo metodi differenti non variano in misura maggiore del 0,10%o, la variazione non è sensibile e non si giustifica quindi una ripetizione dell'analisi (consid. 3).