Regesto
Decisione finale impugnabile con ricorso per riforma, cognizione (art. 48 cpv. 1, 63 cpv. 1 e 3 OG; art. 336 segg. CPC/GL).
Ove l'autorità cantonale, adita con un rimedio di diritto straordinario, giudichi nel merito, la sua decisione costituisce una decisione finale impugnabile con ricorso per riforma. L'autorità cantonale fruisce in tal caso, in diritto, di piena cognizione, come il Tribunale federale nel giudizio su ricorso per riforma (consid. 2).