Regesto
Art. 38 cpv. 2 LBVM; assistenza amministrativa alla "Ontario Securities Commission (OSC)"; confidenzialità e "principio della lunga mano"; applicabilità delle regole vigenti in materia di assistenza giudiziaria.
La "Ontario Securities Commission" è un'autorità di sorveglianza sulle borse alla quale, in ragione delle garanzie da essa fornite ("best efforts"), può essere prestata assistenza amministrativa (consid. 3).
Nella misura in cui con la concessione dell'assistenza amministrativa è stata autorizzata la ritrasmissione alle autorità (inquirenti) penali di informazioni e documenti relativi a clienti, risultano applicabili i principi vigenti in materia di assistenza giudiziaria penale per quanto concerne il principio di specialità, nonché per la confidenzialità e, rispettivamente, l'estensione dei dati da trasmettere (consid. 4 e 6.3).
L'esistenza di un sospetto accresciuto, tale da giustificare già nell'ambito della decisione di assistenza amministrativa il rilascio dell'autorizzazione a ritrasmettere i dati, dev'essere ammessa quando sussistono indizi circa il fatto che l'interessato intrattiene strette relazioni con il direttore di una società di intermediazione e di investimenti borsistici, il quale dispone di informazioni privilegiate (consid. 5.3.)