Regesto
Il diritto reale di cui l'avente diritto alla servitù dispone sulla cosa altrui non impedisce che tale cosa, sotto il profilo del diritto civile e quindi anche ai sensi dell'art. 145 CP, rimanga altrui (consid. 2a).
L'art. 737 CC costituisce una causa giustificativa quanto meno nel caso di servitù positive. L'avente diritto può, nel quadro dei diritti accordati dalla servitù procedere, in particolare, a lavori di manutenzione, riparazione e rinnovazione sul fondo gravato, senza dover far capo previamente alla via giudiziaria (consid. 3a).