Regesto
Art. 6 CC, art. 4 Cost.; art. 172 della legge fiscale vallesana del 10 marzo 1976.
I cantoni eccedono la competenza loro accordata dall'art. 6 CC allorquando emanano norme di diritto pubblico che subordinano l'iscrizione nel registro fondiario di un trasferimento di proprietà al pagamento previo non soltanto delle tasse d'iscrizione e dei diritti di mutazione, ma altresì dell'imposta sulle successioni e di quella sul maggior valore immobiliare e addirittura delle imposte ordinarie sulla sostanza e sul reddito (cambiamento della giurisprudenza) (consid. 1, 2). Violano l'art. 4 Cost. le norme che non sorrette da un motivo obiettivo e ragionevole, creano una disparità di trattamento fra i contribuenti domiciliati nel cantone e quelli che sono soggetti all'imposta soltanto in virtù di un criterio di collegamento economico (consid. 3).