Regesto
Art. 4 Cost., art. 152 OG; diritto all'assistenza giudiziaria.
Per stabilire se una parte è bisognosa ai sensi dell'art. 152 OG, non va considerata unicamente la porzione del suo reddito che eccede il fabbisogno minimo vitale, ma anche un eventuale suo patrimonio. Senonché, ciò presuppone che tale patrimonio esista, risp. sia disponibile, al momento dell'introduzione del processo o, al più tardi, al momento in cui è chiesta l'assistenza giudiziaria, non è invece sufficiente che esso possa venir realizzato al termine della causa (consid. 4).