Regesto
Art. 4 Cost.; indennità per ripetibili nella procedura di ricorso amministrativo.
1. In una procedura di ricorso avanti le autorità amministrative cantonali una parte ha diritto ad un'indennità per ripetibili solo in quanto la legislazione cantonale lo preveda; tale diritto non sgorga direttamente dall'art. 4 Cost. (consid. 1).
2. Interpretazione del § 5 cpv. 2 della legge turgoviese sulle contestazioni amministrative, del 14 marzo 1866, secondo cui alla parte vittoriosa "può" essere accordata un'"indennità adeguata per le spese da lei sostenute" (consid. 2).