Regesto
Contratto di affitto o di locazione. Annotazione nel registro fondiario. Art. 71 cp. 2 e 72 cp. 1 RRF.
Un contratto di affitto o di locazione che prevede una rinnovazione tacita può essere annotato nel registro fondiario soltanto per la durata fino al primo termine fisso convenuto. Se l'annotazione deve sussistere oltre questo termine, occorre presentare una nuova domanda.