Regesto
Art. 127 cpv. 3 Cost.; doppia imposizione intercantonale; immobile destinato all'investimento di capitali; perdita di ripartizione.
Imposizione di un immobile destinato all'investimento di capitali di un'azienda (società commerciale) nel cantone in cui lo stesso è situato. Principi in materia di riparto intercantonale dell'imposta e prassi finora applicata relativamente alle cosiddette perdite di ripartizione (consid. 3 e 4). Il capitale ed il reddito, così come l'utile derivante da immobili destinati all'investimento di capitali sono imponibili esclusivamente nel cantone di situazione (consid. 3). Il cantone di situazione deve tener conto di un'eventuale perdita d'esercizio nel cantone di sede (cambiamento della giurisprudenza; consid. 4).