Regesto
Realizzazione forzata di pegni costituiti su fondi divenuti beni amministrativi (art. 11 cpv. 2 della legge federale sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale, RS 282.11).
I creditori che beneficiano di pegni costituiti su beni patrimoniali convertiti successivamente in beni amministrativi non perdono la facoltà di realizzare le loro ipoteche, a meno che abbiano omesso di chiedere - pur avendone avuto la possibilità - la tacitazione del debito o la consegna di garanzie, oppure abbiano atteso in malafede prima di far valere i loro diritti.