Regesto
Art. 13 cpv. 2, 43 n. 1 cpv. 3 e n. 2 cpv. 2 CP (trattamento ambulatorio).
- Per sapere se un trattamento ambulatorio sia compatibile con l'esecuzione della pena, il giudice deve richiedere il parere di un perito.
- Se, intervenuta la perizia, il giudice ammette che il trattamento ambulatorio sarebbe seriamente compromesso dall'esecuzione immediata della pena, egli decide, tenendo conto di tutte le circostanze, se l'esecuzione della pena debba essere sospesa (art. 43 n. 2 cpv. 2 CP).