Regesto
Art. 24 cpv. 1 n. 4 CO. Errore su fatti futuri.
1. Può costituire un elemento necessario del contratto, ai sensi di questa disposizione, anche una circostanza sottratta all'influenza delle parti (consid. 4a).
2. Un errore su fatti futuri può essere essenziale quando si riferisca a un fatto determinato la cui sopravvenienza era ritenuta certa dalle parti al momento della conclusione del contratto (consid. 4b).
3. L'impugnazione per errore di un contratto risulta infondata laddove i fatti presupposti dalle parti possano ancora realizzarsi (consid. 4c).