Regesto
Responsabilità della moglie per i debiti del marito (art. 243 cpv. 3 CC).
1. La responsabilità sussidiaria della moglie può estendersi ai debiti contratti dal marito per i bisogni non correnti dell'economia domestica comune (consid. 4).
2. La nozione di bisogni dell'economia domestica comune è determinata dagli usi e costumi. Incombe al giudice di definirla, tenendo conto dell'esperienza della vita e di ciò che si pratica in generale nella popolazione, senza omettere di considerare, in ogni caso concreto, le condizioni economiche dei coniugi e lo standard di vita da essi adottato (consid. 5).
3. Le considerevoli spese a cui può dar luogo un trattamento medico d'avanguardia e di lunga durata esulano dai preventivi più prudenti di un'economia domestica comune e non rientrano quindi nella nozione di bisogni dell'economia domestica comune ai sensi dell'art. 243 cpv. 3 CC (consid. 6).
4. La responsabilità sussidiaria della moglie, stabilita dall'art. 243 cpv. 3 CC, sorge solo al momento in cui il marito diviene insolvibile. Il termine di prescrizione delle pretese fatte valere nei confronti della moglie decorre pertanto soltanto da tale data (consid. 7).