Regesto
Art. 544 cpv. 3, art. 143 CO ; solidarietà.
1. Ove più azionisti di una società vendano simultaneamente le loro azioni allo stesso compratore, essi possono concludere contratti di compravendita autonomi o raggrupparsi in una società semplice avente per scopo la vendita di tali azioni. Dev'essere valutato in base all'insieme delle circostanze concrete se sia data una società semplice (consid. 1, 2).
2. L'assenza di una specifica imputazione delle singole azioni vendute e del relativo prezzo dà luogo, conformemente all'art. 143 CO, a una responsabilità solidale fondata sul contratto di compravendita. Avendo agito collettivamente in occasione della vendita delle loro azioni, gli azionisti non possono prevalersi di una responsabilità soltanto proporzionale (consid. 3).