Regesto
Provvedimento ai sensi dell'art. 17 LEF; annullamento d'ufficio di un provvedimento o di una decisione radicalmente nulla.
La comunicazione dell'ufficio ai creditori relativa alla chiusura del fallimento (art. 230 cpv. 2 e 286 cpv. 2 LEF) non è un provvedimento suscettibile di essere impugnato mediante reclamo.
Alle autorità di vigilanza non può essere chiesto di pronunciare d'ufficio la nullità delle decisioni rese da organi giudiziari.