Regesto
Art. 779f segg. CC; art. 107 e 108 n. 1 CO applicabili per analogia; diritto di superficie, condizioni formali richieste per esercitare il diritto di riversione anticipata.
In applicazione analogica degli art. 107 e 108 n. 1 CO , il proprietario del fondo che intenda esercitare il suo diritto di riversione anticipata deve prima mettere il superficiario in mora di cessare la violazione dei suoi obblighi fissandogli un termine a tale scopo, a meno che dal contegno di quest'ultimo non risulti che ciò sarebbe inutile (consid. 8.3-8.5).